Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21424 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in

calce al ricorso, dall’avv. Marcello Cantoni che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

marcellocantoni(at)legalmail.it e al fax n. 0543/376309;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende e indica per il ricevimento degli atti il fax

06/96514000 e la p.e.c. ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/15 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 21 aprile 2015 e depositata il 4 maggio 2015, n. R.G.

897/2014;

Rilevato che in data 31 marzo 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Signor O.M., nato in (OMISSIS), giungeva in Italia nel 2012 e presentava domanda di protezione internazionale. Il ricorrente raccontava di essere fuggito dal suo Paese d’origine per sottrarsi alle violenze e aggressioni di soggetti appartenenti alla setta del culto segreto “(OMISSIS)”. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 24 marzo 2014, gli concedeva la protezione sussidiaria, come prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

2. Il Ministero dell’Interno, con atto di appello notificato in data 8 aprile 2014, impugnava l’ordinanza del Tribunale di Bologna in quanto riteneva inesistenti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e assolutamente inverosimili le allegazioni del ricorrente, prive di ogni riscontro probatorio.

3. La Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello del Ministero.

4. O.M. ricorre per Cassazione per tre ordini di motivi:

a) violazione art. 360 c.p.c., n. 5, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 – onere probatorio attenuato: il ricorrente, richiamando la sentenza n. 27310/2008 delle Sezioni Unite, critica la Corte territoriale per non aver tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in tema di onere della prova. Il suddetto articolo prevede infatti che l’onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non gravi esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbano essere ritenute veritiere se, anche se non integralmente provate, risultino comunque plausibili, attendibili e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell’organo giudicante.

b) violazione art. 360 c.p.c., n. 5, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 – principio di verosimiglianza: il ricorrente richiama nuovamente il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che al comma 4, introduce il cosiddetto “principio di verosimiglianza” e afferma che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione o danni costituisce un serio indizio del timore del richiedente di subire persecuzione o del rischio effettivo di subire danni gravi”. O.M. ritiene pertanto che sia il giudice a dover verificare se la situazione esposta corrisponda a verità, tenendo conto delle dichiarazioni rese dall’istante, delle circostanze specifiche indicate e delle notizie riguardo le condizioni generali del Paese di origine.

violazione art. 360 c.p.c., n. 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. – protezione sussidiaria: il ricorrente, richiamando un’interpretazione resa dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-465-/07, Elgafaji, sostiene che l’individualizzazione e la prova della minaccia in una realtà violenta come quella nigeriana, dovrebbe essere attenuata dal momento che ciò che rileva non è solo la condizione personale del richiedente, ma la situazione oggettiva del Paese da cui questi è dovuto fuggire.

5. Il Ministero dell’interno si difende con controricorso.

Ritenuto che:

6. Il ricorso appare fondato in quanto la Corte di appello non ha minimamente verificato il fenomeno delle sette nigeriane e in particolare quella denominata (OMISSIS) che non risulta affatto essere sconosciuta ai mezzi di informazione accessibili in Italia. In particolare non ha verificato la natura della setta la sua pericolosità, il radicamento nella zona di provenienza del ricorrente, la capacità della stessa di sottrarsi al controllo e alla repressione statale. Sotto il profilo della valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente si rileva inoltre che la Corte di appello ha dato una lettura dell’episodio di minaccia grave alla vita denunciato da O.M. immotivatamente univoca perchè basata sulla asserzione della inverosimiglianza dello scampato pericolo come effetto dell’allarme ingenerato negli aggressori dalle urla della sorella dell’ O. accorsa in sua difesa. La Corte distrettuale ha infatti ritenuto che tale intervento della sorella per come descritto dal ricorrente appare palesemente incongruo a fronte della offensività in atto da parte di sei uomini armati di machete. In tal modo la Corte d’appello non ha però valutato che l’allarme creato dalla sorella dell’ O. era intenzionalmente diretto, secondo le dichiarazioni rese dal ricorrente, ad allertare il vicinato e a compromettere le aspettative di impunità degli aggressori.

7. Sussistono i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e per la valutazione dei profili di inadeguatezza della motivazione ai fini di un eventuale accoglimento del ricorso.

La Corte, dopo aver valutato i profili di inadeguatezza segnalati dalla riportata relazione, ritiene che gli stessi non inficino la motivazione relativa alla attendibilità e specificità della prospettazione relativa alla richiesta di protezione internazionale.

Ha rilevato infatti la Corte di appello che il ricorrente non ha fornito alcun riscontro oggettivo delle vicende narrate, non ha prodotto la domanda di asilo, impedendo un controllo sulla tempestività della sua proposizione e sulla coerenza delle dichiarazioni rese nelle varie fasi del procedimento, nè ha giustificato la mancata produzione di documenti che servissero da riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni. Rileva a questo proposito la Corte distrettuale che il richiedente ha dichiarato di essere tuttora in contatto con i suoi genitori dai quali avrebbe potuto farsi spedire documenti a conferma delle sue dichiarazioni quali ad esempio la copia della denuncia per le minacce degli aderenti alla setta dei “(OMISSIS)” o la copia degli atti relativi all’arresto che il ricorrente ha riferito di aver subito in seguito a una rissa con uno degli affiliati alla setta.

La Corte ritiene pertanto che la motivazione della sentenza impugnata regga alle censure del ricorrente essendo dirimente e non censurabile, in questa sede, la valutazione sull’inattendibilità della prospettazione del ricorrente;

ritiene conseguentemente che il ricorso debba essere respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 Euro, di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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