Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21424 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8832-2007 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati BIONDI GIOVANNA,

VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7048/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2007 R.G.N. 2566/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. ha chiesto che venisse accertata l’irripetibilità della somma pretesa in restituzione dall’Inps per un indebito pensionistico verificatosi in epoca successiva al 31.12.1995, sul rilievo che lo stesso non fosse ormai più recuperabile in base alla disciplina stabilita dalla L. n. 412 del 1991, art. 13. Il Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, che ha ritenuto che, trattandosi di indebito formatosi nel periodo 1.1.1996- 31.12.2000, dovesse trovare applicazione la disciplina di cui alla L. n. 448 del 2001, con conseguente inapplicabilità di quella posta dalla L. n. 412 del 1991, art. 13. Con la stessa sentenza la Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della nuova normativa, richiamando i principi espressi dalla Corte cost. con la sentenza n. 1 del 9 gennaio 2006, sentenza nella quale era stato affermato che “la sostituzione del regime di tutela dell’affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, seppure sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento alla normativa censurata, sufficiente giustificatezza nel carattere straordinario ed eccezionale dell’intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell’indebito previdenziale”.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.G. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, anche con riferimento alla L. n. 88 del 1989, art. 52 come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 chiedendo a questa Corte di stabilire “se la L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 8, debba interpretarsi, anche in conformità al principio di conservazione della norma, come norma di favore applicabile soltanto a quei pensionati Inps con reddito Irpef 2000 superiore a Euro 8.263,31, che, alla data del 1 gennaio 2002, sarebbero stati tenuti a restituire all’ente previdenziale l’intero importo da essi indebitamente percepito, ma non anche nei confronti dei pensionati che, in forza della L. n. 88 del 1989, art. 52, L. n. 412 del 1991, e art. 13 erano esclusi – fin dal momento della percezione dell’indebito – da qualsiasi obbligazione restitutoria”.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., chiedendo a questa Corte di sollevare questione di costituzionalità della norma della L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 8, nella parte in cui impone ai pensionati Inps l’obbligo di restituire tre quarti di quanto indebitamente percepito, per contrasto con il principio di affidamento, con il principio di parità tra pensionati di enti diversi, con il principio di razionalità, e con le garanzie dell’art. 38 Cost., comma 2.

3.- Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Il quesito di diritto formulato da parte ricorrente a chiusura del primo motivo deve trovare risposta nei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4809 del 2005 – e successivamente ribaditi dalla costante giurisprudenza della S.C.: cfr. ex plurimis Cass. n. 3385/2006, Cass. n. 12236/2006, Cass. n. 21824/2006 – secondo cui le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 10 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla L. n. 448 del 2001, art. 38 (requisito reddituale e mancanza di dolo); tali criteri sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore. Più precisamente, “non vi è dubbio che si applichi esclusivamente la nuova disposizione della L. n. 448 agli indebiti formatisi nel periodo dal primo gennaio 1996 (per i quali sicuramente non opera il disposto della Legge del 1996) fino al 31 dicembre 2000, di talchè per verificare la ripetibilità o no dell’indebito, occorrerà fare esclusivo riferimento all’ammontare dei redditi dell’anno 2000”; ed è “altrettanto sicuro che la nuova disposizione della L. n. 448 rende inapplicabile agli indebiti previdenziali anteriori al 1 gennaio 2001 la disciplina a regime posta dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 giacchè anche la regolamentazione del 2001 – al pari di quella del 1996 – ha efficacia transitoria, non applicandosi in via generalizzata a tutti gli indebiti, ma solo a quelli formatisi entro un certo periodo”.

Infatti, la medesima disciplina, al pari di quella del 1996, “è completamente sostitutiva – sia pure in via temporanea – di quelle precedenti, che erano basate su parametri assolutamente diversi dal possesso in capo all’accipiens di un determinato limite reddituale” (cfr. Cass. sez. unite cit.).

Nè può fondatamente prospettarsi un dubbio di costituzionalità della citata normativa ove interpretata nel senso che la stessa si sostituisce del tutto e esaustivamente alle precedenti norme disciplinanti gli indebiti previdenziali. In particolare, Cass. 29 settembre 2004, n. 19587 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla previsione di limitata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall’ente previdenziale. Ha affermato, in particolare, la suddetta decisione che le citate disposizioni introducono una disciplina complessivamente favorevole ai pensionati tutelando la posizione dei cittadini più deboli perchè percettori dei redditi più bassi e attenuando il debito di restituzione nei confronti dei percettori di un reddito superiore, attraverso l’abbattimento del 25% e mediante la gradualità del recupero, e salvaguardando l’esigenza collettiva rivolta all’eliminazione in tempi solleciti di controversie tra pensionati ed enti previdenziali, risultando perciò garantita la ratio sottostante alle norme sull’indebito previdenziale, e cioè la salvaguardia delle esigenze vitali dell’assicurato e della sua famiglia attraverso la soluti retentio. Sostanzialmente nello stesso senso si è pronunciata altresì Cass. 26 luglio 2001 n. 10270. Come è stato più volte rimarcato da questa Corte, gli stessi principi si applicano anche alla L. n. 448 del 2001, art. 38, atteso che essa prevede – salvo poche differenze – una disciplina della ripetibilità sostanzialmente analoga (cfr. ex plurimis Cass. n. 21824/2006, Cass. n. 17975/2006, Cass. n. 17972/2006). Va ricordato, infine, che la Corte Costituzionale, intervenendo sulle questioni di legittimità costituzionale della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260 e 261, e della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, sollevate anche in quella sede in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., ha già affermato (cfr. sentenza n. 1 del 2006) che “l’affidamento dei cittadini nella stabilità della normativa vigente è tutelato come inderogabile precetto di rango costituzionale solo in materia penale (art. 25 Cost., comma 2). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purchè comportino una regolamentazione non manifestamente irragionevole … onde la retroattività può risultare giustificata proprio dalla sistematicità dell’intervento innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro”. Ed in questo senso è significativo, secondo la citata sentenza, che la normativa censurata garantisca, attraverso il criterio reddituale, l’irripetibilità dell’indebito ai pensionati economicamente più deboli e comunque, ne escluda la ripetibilità totale; dovendo, peraltro, rimarcarsi che la necessità costituzionale di proteggere l’affidamento del pensionato non implica di per sè una disciplina unica dell’indebito previdenziale; onde al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso reddito un congruo livello di tutela, in un generale quadro di compatibilità, e “fra essi può ben essere annoverata la scelta di collegare la ripetibilità ad un criterio meramente reddituale”. Inoltre, “la sostituzione del regime di tutela dell’affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma parimenti orientato, seppur sotto certi aspetti meno favorevole, trova, con riferimento alla normativa censurata, sufficiente giustificatezza nel carattere straordinario ed eccezionale dell’intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell’indebito previdenziale”.

4.- La soluzione adottata dalla Corte territoriale deve essere pertanto confermata in quanto pienamente conforme ai principi sopra enunciati. In base alle argomentazioni espresse, deve escludersi che abbiano fondamento i dubbi di costituzionalità prospettati da parte ricorrente, ed in particolare quelli secondo cui la disciplina in esame presenterebbe aspetti di irrazionalità, avendo introdotto una obbligazione restitutoria che non esisteva al momento in cui era sorto l’indebito, e così una ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati di enti diversi.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

5.- Non deve provvedersi sulla spese del presente giudizio di cassazione, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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