Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21423 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 27/07/2021), n.21423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25034/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;

– ricorrente –

contro

Zc Immobiliare Essepiellal di S.A. s.n.c.; P.A.;

L.B.; Sa.Al.;

– intimati –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 96/01/13 depositata il 05.09.20143,

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 26/01/2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ricorre l’Agenzia per la cassazione della sentenza CTR Sardegna del 5.9.2013. La vicenda nasce da avvisi di accertamento di maggior reddito per il 2004 e 2005 ai fini IRAP e IVA per la “Immobiliare Essepielle di Sa.Al. s.n.c.” e, ai fini IRPEF/2005, peri soci, P.A., L.B., Sa.Al..

In particolare, il maggior reddito societario derivava da controlli su movimenti bancari ingiustificati e in relazione alla vendita di un immobile e alla costruzione di altri due, i cui ricavi non erano stai contabilizzati.

La CTR aveva accolto l’eccezione dei contribuenti per cui l’accertamento scaturito nell’avviso di accertamento sarebbe stato disposto con una lettera d’incarico dell’Amministrazione, sottoscritta da un funzionario non autorizzato. E cioè dal Capo area Dott.ssa Lai e non dal direttore Dessi, in quel periodo assente per malattia. L’Ufficio ricorrente ha dedotto tre motivi a base dell’impugnativa in esame.

Non hanno resistito né la società, né i soci P., Bonarino e S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare dapprima il terzo motivo, con cui si censura la sentenza nella parte in cui il giudice regionale ha ravvisato l’illegittimità dell’atto che aveva disposto l’accertamento perché non sottoscritto dal capo dell’Ufficio, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 52.

La decisione è infondata. Va infatti evidenziato che all’epoca della sottoscrizione dell’atta che avviava la verifica, il direttore dell’Ufficio, era assente per malattia ed aveva comunicato telefonicamente l’impedimento al funzionario collaboratore, Dott. M.L.. Questi aveva, a sua volta, riversato in un fax (o e-mail) il contenuto della telefonata rendendo noto che il titolare, impedito, aveva per ciò stesso conferito, al fine di assicurarne la continuità funzionale, la reggenza dell’Ufficio alla Dott.ssa L., capo area servizi.

In tal modo, quale reggente per ordine del direttore, mediato dal M., la dott.ssa L. aveva acquisito il potere di disporre legittimamente l’avvio dell’accertamento in questione.

In una situazione di tal genere e’, infatti, da ritenere che la email proveniente dal suddetto funzionario, con cui questi aveva reso nota l’attribuzione; da parte del superiore, dell’incarico, debba essere considerato idoneo strumento attraverso il quale il direttore aveva eternato il suo potere di disporre la reggenza in sua assenza.

La comunicazione che rendeva noto il provvedimento direttoriale, proveniva da un appartenente allo stesso ufficio e quindi da un pubblico ufficiale, con l’attendibilità che ne conseguiva.

In altri termini, l’avo o dell’accertamento è stato disposto dal soggetto investito dell’incarico di reggenza e quindi da chi, nella situazione data, era legittimato a promuoverlo giacché agiva quale capo dell’ufficio pro-tempore.

La comunicazione di quanto disposto al direttore circa la reggenza è stata prodotta, per cui la decisione della CTR, circa l’illegittimità dell’atto di avvio dell’accertamento, per non essere stato provato l’espletamento della procedura di conferimento, si è rivelata errata. Il giudicante ha ritenuto, infondatamente, che l'(inesistente) invalidità si sarebbe riflessa sull’intero procedimento.

Il secondo motivo, è poi inammissibile perché, nel riproporre l’eccezione di difetto di specificità dei motivi di ricorso dei soci, già sollevato in primo grado, l’Ufficio lamenta che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su tale aspetto. La doglianza attiene però ad una questione processuale in ordine alla quale non è configurabile la censura di omessa pronuncia. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che “Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito” (Sez. 3 – 11/10/2018, n. 25154).

Infine, il primo motivo di ricorso – secondo cui il giudice regionale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione – è da ritenersi assorbito dal terzo accolto, per essere venuto meno l’interesse ad esaminarlo.

Tanto premesso è da ritenere fondato il terzo motivo, mentre il secondo va dichiarato inammissibile ed assorbito il primo. Va cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, per il riesame ed anche per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, inammissibile il secondo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, per riesame e la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA