Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21423 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 24/10/2016), n.21423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle

Medaglie d’Oro n. 169, presso l’avv. ITALA MANNIAS, dalla quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 16 ottobre

2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dello art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Con il decreto di cui in epigrafie. il Tribunale di Roma ha disposto su richiesta della Questura di Roma, la convalida del trattenimento di M.M., destinataria di un decreto di espulsione, presso il C.I.E. di (OMISSIS), in attesa dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dalla trattenuta.

2. Avverso il predetto decreto la M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6affermando che la convalida ha avuto luogo in assenza delle condizioni prescritte dall’art. 6 cit., in quanto il Tribunale ha fatto riferimento ad elementi diversi, quali la mancanza di radicamento sul territorio e dei mezzi necessari per il mantenimento di essa ricorrente, senza considerare che essa era entrata in Italia proprio per chiedere la protezione internazionale.

4. Il ricorso è infondato.

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di convalida del trattenimento presso il C.I.E. il decreto impugnato ha infatti evidenziato l’esistenza di un rischio di fuga della ricorrente, correttamente desumendolo dalla duplice circostanza che la M. era priva di qualsiasi radicamento nel territorio nazionale, nonchè sforniti dei mezzi economici necessari per il proprio mantenimento. Tale schema di valutazione trova conforto nel D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), ai sensi del quale la sussistenza del rischio di fuga va riscontrata, caso per caso, sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali è compresa l’ottemperanza ai provvedimenti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5, 5.2 e 13 ed art. 14: il riferimento alla mancanza di radicamento nel territorio assume infatti rilievo ai fini dell’individuazione di un luogo presso il quale lo straniero può essere rintracciato, e quindi dell’imposizione dell’obbligo di dimora previsto dall’art. 13, comma 5.2, lett. b), e dall’art. 14, comma 1-bis, lett. b), mentre la prova della disponibilità di risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e provenienti da fonti lecite, posta a carico dello straniero dal medesimo art. 13, comma 5.2 è richiesta ai fini dell’adozione delle misure ivi previste in alternativa al trattenimento. Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la necessità di quest’ultimo requisito avrebbe dovuto essere esclusa in virtù della circostanza che essa aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato proprio al fine di fare richiesta della protezione internazionale: in quanto finalizzato ad impedire, durante il tempo necessario per l’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della proiezione sussidiaria, la circolazione nel territorio nazionale di soggetti sospettati della commissione di gravi reati o pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, oppure ad evitare la fuga di soggetti già precedentemente sottrattisi all’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina dell’immigrazione o le cui condizioni economiche ed abitative non ne assicurino l’osservanza, il provvedimento in esame trova la propria giustificazione proprio nell’avvenuta presentazione di detta domanda, che non dispensa quindi il richiedente dall’onere di fornire adeguate garanzie in ordine alla propria reperibilità ed alla disponibilità dei necessari mezzi di sostentamento.”.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene non condivisibili gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. d), il rischio di fuga idoneo a giustificare il trattenimento del soggetto che abbia avanzato richiesta di protezione internazionale nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14dev’essere infatti valutato, caso per caso, sulla base delle circostanze specificate nel prosieguo della medesima disposizione, consistenti nell’aver fatto in precedenza ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione, ovvero di non aver ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5, 5.2 e 13 ed art. 14 cit. Nella specie, la sussistenza di tali circostanze non risulta in alcun modo accertata, essendosi il Tribunale limitato a rilevare, ai fini della convalida del trattenimento presso il C.I.E., l’assenza di qualsiasi radicamento sul territorio della ricorrente, intrinsecamente connaturata all’ingresso in Italia in data immediatamente anteriore alla presentazione della domanda di protezione internazionale, e l’indisponibilità di mezzi economici, inevitabilmente correlata alle modalità di abbandono del Paese di origine, nonchè ad evidenziare la necessità di garantire la sua presenza dinanzi alla Commissione territoriale competente, senza considerare che, in mancanza delle condizioni specificamente previste dall’art. 6, comma 2 trova applicazione il principio stabilito dal comma 1 medesima disposizione, che esclude l’ammissibilità del trattenimento ai soli fini dell’esame della domanda di protezione. Nel ritenere sussistente il pericolo che la M. possa essere assorbita nei circuiti malavitosi della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il provvedimento impugnato ha inoltre omesso di rilevare che, al pari della valutazione del rischio di fuga, quella del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, a sua volta incluso dall’art. 6, comma 2, lett. c cit. tra le condizioni che legittimano il trattenimento presso il C.I.E., è anch’essa subordinata al riscontro di circostanze specificamente indicate, consistenti nell’intervenuta condanna del richiedente per determinati reati, la cui commissione nella specie non è stata in alcun modo accertata.

Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio, non essendo più possibile provvedere alla convalida nel termine perentorio imposto dalla legge.

La peculiarità della questione trattata induce peraltro a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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