Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21423 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6809/2014 R.G. proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Stern e

dall’Avv. Antonella Tomassini, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via Francesco Denza, n. 27;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia, n. 13/07/13 depositata il 23 gennaio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. R.G., ex dirigente ENEL, propone ricorso, con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello da lui proposto, ritenendo legittimo, conformemente alla sentenza di primo grado, il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso di quanto trattenuto, in misura superiore al 12,50 per cento, sulle somme corrisposte a seguito della liquidazione della partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale.

Hanno in sintesi ritenuto i giudici d’appello che le prestazioni erogate dall’Enel ai dirigenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per effetto dell’accordo stipulato nel 1986 tra l’azienda e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), non possono essere equiparate a quelle delle assicurazioni sulla vita, rappresentando esse una forma di previdenza complementare: si tratta in buona sostanza – si afferma in sentenza – di “una buonuscita mascherata sotto forma di assicurazione”.

Hanno inoltre rilevato che la ritenuta del 12,50% andrebbe applicata sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento e che, però, nel caso di specie, “la dichiarazione dell’Enel non contiene quelle indicazioni necessarie per chiarire se e in che misura il capitale accantonato sia stato impiegato sui mercati finanziari da parte del Fondo e soprattutto quale e quanto sia stato il rendimento conseguito dall’impiego”.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente, denunciando violazione di legge sotto vari profili, ripropone la questione del regime fiscale delle somme corrisposte ai dirigenti dell’ENEL s.p.a. a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da apposito fondo.

La censura è infondata.

La questione con esso posta è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 22/06/2011 resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che – come l’odierno ricorrente – siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. nn. 2602 e 2600 del 2016; 13723 e 15627 del 2015; 3785 del 2013; 287 e 5376 del 2012).

Come questa Corte ha di recente ulteriormente chiarito sono da considerare provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento “le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (Cass. 26/04/2017, n. 10285, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti).

Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene un accertamento secondo il quale agli atti non vi è prova che la prestazione erogata a titolo di rendimento sia derivata dall’investimento sui mercati finanziari del capitale accantonato ed è in particolare espressamente valutata come inidonea a fornire tale dimostrazione la “dichiarazione Enel” prodotta dal contribuente.

Tale accertamento non è in sè fatto segno di alcuna specifica critica sul piano motivazionale: il contribuente invero si limita a richiamare nuovamente la certificazione Enel contenente l’imputazione specifica delle prestazioni erogate (v. pagg. 18-19) ma omette di svolgere critica alcuna alla valutazione negativa ad essa specificamente dedicata in sentenza, sul piano dell’efficacia probatoria rispetto agli obiettivi di prova rilevanti ai fini di causa.

Alla stregua di quanto dedotto dalle parti e in relazione anche agli esiti degli accertamenti condotti, appare peraltro pacifico che si controverta solo su capitali rivenienti dall’accantonamento in P.I.A., tanto potendosi in particolare ricavare dalla stessa certificazione Enel la quale fa espresso ed esclusivo riferimento ai contributi versati e ai rendimenti conseguiti nel periodo 1/1/1986 – 31/7/1997, anteriormente dunque alla dismissione, operata nel 1998, di tale forma di previdenza e al trasferimento dei fondi accumulati in Fondenel, Fondo di Previdenza integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale). Risulta pertanto escluso che in alcuna parte dette prestazioni provengano dal rendimento netto conseguito per effetto della gestione nel mercato degli accantonamenti, da parte del fondo; ciò che impedisce di ravvisare il presupposto indispensabile richiesto, ai sensi del richiamato principio, perchè possa invocarsi l’applicazione, in alcuna misura, del più favorevole meccanismo impositivo di cui alla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

2. Il ricorso va in definitiva rigettato. Avuto tuttavia riguardo alla complessità della questione trattata si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

 

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA