Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21423 del 10/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21423 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 15942-2008 proposto da:
REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente protempore della Giunta regionale, On.le OTTAVIANO DEL TURCO,
considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati SANDRO PELILLO, SANDRO PASQUALI giusta procura
a margine del ricorso;

clal 4

– ricorrente contro
COMUNE DI MONTESILVANO 00193460680, in persona del
Sindaco pro tempore dott. PASQUALE CORDOMA, elettivamente

Data pubblicazione: 10/10/2014

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio
dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, rappresentato e difeso dagli
avvocati OTTAVIO DI STANISLAO, CARLO MASCI giusta
procura in calce al controricorso;
INTERNATIONAL COSTRUZIONI SRL 00276200680, in persona

PATRIZIA BIANCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CATALANI 31, presso lo studio dell’avvocato SARA
D’APOLLONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO
MIGLIORATI giusta procura speciale notatile del Dott. Notaio
ANDREA PASTORE in PESCARA del 24/11/2008 rep. n. 94532;
TROCADERO S.A.S. in persona del legale rappresentante
CAMPITELLI MARISA in qualità di titolare dello stabilimento
balneare TROCADERO, DI ROCCO BRUNO in qualità di titolare
dello stabilimento balneare AZZURRA, HOTEL NEL PINETO
S.A.S. in persona del legale rappresentante DI STANISLAO
ULDERICO titolare dello stabilimento balneare NEL PINETO,
GESTIONE BOTTINI C. S.A.S.01107090688 in persona del legale
rappresentante CLAUDIO BOTTINI titolare dello stabilimento
balneare LA VELA, MARZOLI PIETRO in qualità di titolare dello
stabilimento balneare STELLA DEL MARE, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato
QUIRINO D’ANGELO, rappresentati e difesi dagli avvocati
VINCENZO DE BENEDICTIS e OTTAVIO DI STANISLAO
giusta procura in calce al controricorso;

– controlicorrenti nonché contro
MINISTERO AMBIENTE;
2

dell’amministratore unico legale rapp.te pro-tempore, sig.ra

- intimato avverso la sentenza n. 348/2007 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 23/05/2007 R.G.N. 425/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito l’Avvocato OTTAVIO DI STANISLAO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Montesilvano, in proprio e quale sostituto processuale, ai
sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, del Ministero dell’Ambiente,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, la Regione
Abruzzo ed il Ministero dell’Ambiente, quest’ultimo quale litisconsorte
necessario, ed esponeva che il proprio litorale pianeggiante e sabbioso,
a partire dal nord del territorio comunale per finire allo stabilimento
balneare “Stella del Mare”, sin dalla fine degli anni ’60, era stato
efficacemente protetto dalle mareggiate e dalle correnti marine da
ventiquattro scogliere frangiflutti foranee.
Rappresentava che, a seguito della delibera della Giunta della Regione
Abruzzo n. 1758 del 22 marzo 1990, erano state poste in opera dalla
detta Regione, con lavori completati nel 1992, delle scogliere
frangiflutti e, pur non essendo previsto nel progetto, nella metà del
predetto anno erano state rimosse le ultime sei scogliere, in direzione di
Pescara, delle già ricordate ventiquattro, sicché tutta la fascia litoranea
compresa tra il porto canale di Pescara fino alla foce del fiume Saline
(in Comune di Montesilvano) era allo stato difesa da una linea continua
di scogliere, che presentava, in corrispondenza di Montesilvano, una
discontinuità notevole tra i tratti di barriera esistenti. Aggiungeva
l’attore che, dal 1992, in concomitanza con la rimozione delle sei
3

15/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

vecchie scogliere frangiflutti, nel tratto di 1 km. del litorale del Comune
di Montesilvano, era iniziato un progressivo ed inesorabile fenomeno
di erosione che aveva spazzato completamente la spiaggia fino alla
strada litoranea per un sensibile tratto su cui, fra l’altro, vi erano degli
stabilimenti balneari.

Abruzzo per imprudenza, negligenza ed imperizia riscontrabile nella
costruzione da parte della stessa delle scogliere frangiflutti, per non
aver previsto un possibile allineamento tra le costruende scogliere e
quelle già esistenti in Montesilvano, per aver inspiegabilmente rimosso
sei di queste ultime e per non avere chiuso il varco residuato tra i due
allineamenti di scogliere che, come posizionato, configurava una
soluzione irrazionale, chiedeva la condanna della convenuta Regione al
risarcimento dei danni, ai sensi dell’art 2043 c.c. e dell’art. 18, commi 3
e 8, della legge 8 luglio 1986 n. 349.
La Regione Abruzzo si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e
sostenendo che il danno lamentato in proprio dal Comune di
Montesilvano era da ascriversi alle cause di forza maggiore indicate e
documentate nella relazione del Servizio del Genio Civile di Pescara n.
5247 del 4.7.1994 ed all’avvenuta realizzazione, da parte del Comune,
di opere pubbliche su zone demaniali limitrofe all’arenile e che il danno
ambientale richiesto in favore dello Stato non trovava giustificazione
nella violazione di disposizioni normative o di provvedimenti adottati
in base alla legge, non rilevando, al fine in questione, altro tipo di
illecito, né era quantificabile nei limiti indicati.
Intervenivano volontariamente nel giudizio Rocco Bruno, titolare dello
stabilimento balneare “Azzurra”, Hotel Nel Pineto di Di Stanislao
Ulderico e C. s.a.s., titolare dello stabilimento balneare “Nel Pineto”,
Gestioni Bottini Claudio di Bottini Claudio s.a.s., titolare dello
4

Il predetto Comune, ascrivendo tale erosione a colpa della Regione

stabilimento balneare “La Vela”, Marzoli Pietro, titolare dello
stabilimento balneare “Stella del Mare”, Trocadero di Campitelli
Marisa e C. s.a.s., titolare dello stabilimento balneare “Trocadero”,
International Costruzioni s.r.1., titolare dello stabilimento balneare
“Brigantino”, che chiedevano alla Regione Abruzzo il risarcimento dei

Il Tribunale adito, con sentenza del 12 febbraio 2005, dichiarava che
gli eventi dannosi in questione erano avvenuti per colpa esclusiva della
Regione Abruzzo, che condannava: 1) al pagamento, in favore del
Comune di Montesilvano, della somma di € 1.033.000,00 oltre, dalla
data della sentenza al soddisfo, alla rivalutazione monetaria ed agli
interessi legali come indicati nel dispositivo, della somma di €
569.000,00 (414.000,00 + 155.000,00) oltre, dal 1993 alla data della
sentenza, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da
conteggiarsi come indicato in dispositivo, nonché alle spese di lite,
comprese quelle per l’accertamento tecnico preventivo; 2) al
pagamento, in favore dei titolari degli stabilimenti balneari Di Rocco
Bruno (Azzurra), Hotel Nel Pineto di Stanislao Ulderico e C. s.a.s. (Nel
Pineto), Gestione Bottini Claudio di Bottini Claudio Sas, (La Vela),
Marzoli Pietro (Stella del Mare), Trocadero di Campitelli Marisa e C.
s.a.s., (Trocadero), International Costruzioni S.r.l. (Brigantino), delle
rispettive somme di Euro 47.742,00 (24.790,00 + 22.952,00), Euro
98.206,00 (33.133,00 + 65.073,00) Euro 64.635,00 (23.319,00 +
41.316,00), Euro 72.500,00 (57.843,00 + 14.657,00), euro 35.212,00
(19.313,00 + 15.899,00), Euro 32.879,00, oltre, per tutte tali somme,
dal 1993 alla data della sentenza, alla rivalutazione monetaria e agli
interessi legali da conteggiarsi come indicato in dispositivo, nonché al
pagamento in favore di detti titolari delle spese di lite con attribuzione
ai difensori anticipatari; rigettava la richiesta di risarcimento del danno
5

danni.

ambientale avanzata dal Comune di Montesilvano per il Ministero
dell’Ambiente.
Avverso tale decisione la Regione Abruzzo proponeva appello, cui
resistevano tutti gli appellati.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23 maggio 2007,

proposto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava
la condanna della Regione Abruzzo al pagamento, in favore del
Comune di Montesilvano, della somma di € 155.000,00, oltre
rivalutazione ed interessi liquidata a titolo di risarcimento del danno
morale e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito la Regione Abruzzo ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, il Comune di
Montesilvano e, dall’altra, Di Rocco Bruno, titolare dello stabilimento
balneare Azzurra, Hotel Nel Pineto s.a.s., titolare dello stabilimento
balneare Nel Pineto, Gestione Bottini C. s.a.s., titolare dello
stabilimento balneare La Vela, Marzoli Pietro, titolare dello
stabilimento balneare Stella del Mare, Trocadero s.a.s., titolare dello
stabilimento balneare Trocadero, International Costruzioni s.r.1.,
titolare dello stabilimento balneare Brigantino. Per la società
controricorrente da ultimo indicata si è poi costituito con memoria
altro difensore in sostituzione dei difensori nominati con procura in
calce al controricorso.
L’intimato Ministero dell’Ambiente non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
6

accoglieva, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, l’appello

abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (23 maggio 2007).
1.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nei casi previsti
dall’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. “i quesiti di diritto

40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la
cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di
soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite
diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo
stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto
applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica
della Corte di Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova
normativa secondo N’esplicito intento evidenziato dal legislatore
all’art. 1 della Legge Delega 14.5.2005, n. 80; i quesiti costituiscono,
pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico
e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti,
inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di
legittimità” (v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass. 9 maggio
2008, n. 11535; Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez.
un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n.
14385).
Pertanto, affermano le Sezioni Unite di questa Corte che,
“travalicando” “la funzione nomofilattica demandata al giudice di
legittimità” “la risoluzione della singola controversia, il legislatore ha
inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di
collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale,
7

imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.

diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la
stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità:
donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si
concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai
criteri informatori della norma. Incontroverso che il quesito di diritto

sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato,
nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di
questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel
ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso
debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che è
alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del
principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una
decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il
giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo
quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare. Ove tale
articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in
un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto,
risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il
difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si
chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del
principio cui la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione
nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera
richiesta d’accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello
8

non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a

svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle
ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere
ad esso con l’enunciazione d’una regula iuris che sia, in quanto tale,
suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere
applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso” (v., in

luglio 2008, n. 20409).
1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, inoltre, precisato che,
secondo l’art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma,
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma
omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 10
ottobre 2007, n. 20603; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453). Con
l’ulteriore precisazione che tale requisito non può dirsi rispettato
qualora solo la completa lettura della complessiva illustrazione del
motivo – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e
non di una indicazione da parte del ricorrente – consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure (Cass., ord., 18
luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019), in quanto la
ratio che sottende la disposizione indicata è associata alle esigenze
deflattive del filtro di accesso alla suprema Corte, la quale deve essere
posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,

9

motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24

quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v. Cass. 18
novembre 2011, n. 24255).
1.3. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa
Corte, che va ribadito, è ammissibile il motivo di ricorso con cui siano
denunziati sia vizi di violazione di legge che di motivazione, qualora

corrispondenti alle censure proposte, poiché nessuna prescrizione è
rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale duplice denunzia, a
nulla rilevando l’art. 366 bis c.p.c., inserito dall’art. 6, d.lgs. 2 febbraio
2006 n. 40, il quale esige che, nel caso previsto dal n. 3 dell’art. 360
c.p.c., il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso
previsto dal n. 5, che l’illustrazione contenga la chiara indicazione del
fatto controverso, in relazione al quale si assuma che la motivazione sia
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione ma non
richiede anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla
illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti
(Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7621).
2. Con il primo motivo si denuncia: “Error in iudicando. Violazione,
quantomeno errata applicazione dei principi ex art. 18, comma uno, L.
349/86. Inidoneità dello sviluppo argomentativo e dell’istruttoria sul
punto. Consequenziale inidoneità della motivazione”.
2.1. In relazione al primo motivo di ricorso la Regione Abruzzo pone il
seguente quesito di diritto: “in presenza di un evento calamitoso conclamato
(che in corso di causa per valutazione dell’Ausiliare del Giudice di prime cure viene
indicato come concausa determinante dei danni provocati all’arenile), qualora in
corso di esecuzione dei lavori predisposti dall’Ente Regione per il miglioramento
delle dighe foranee temporanee ai fini di protezione dell’arenile, nello specifico in
corrispondenza del territorio del Comune di Montesilvano, si determini una
10

tale motivo si concluda con la formulazione di tanti quesiti

modificazione dell’assetto protettivo preesistente può ritenersi ascrivibile a fatto
doloso o colposo, secondo il disposto di cui all’art. 18 comma uno, legge 349 / 86, in
quanto costituente violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in
base a legge, e se, di conseguenza, sussista obbligo al risarcimento del danno in
termini di danno ambientale”.

incongruo, risolvendosi in un interpello a questa Corte sul se possa
ascriversi a fatto doloso o colposo della ricorrente, ai sensi dell’art. 18,
comma uno, della legge n. 349 del 1986, la modificazione dell’assetto
protettivo preesistente in presenza di un evento calamitoso (due
eccezionali mareggiate, come specificato nell’illustrazione del motivo),
laddove, invece, il quesito deve compendiare la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e la diversa
regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie. La mancanza – come nel caso all’esame anche di una sola di tali indicazioni nel quesito di diritto rende
inammissibile il motivo cui il quesito così formulato sia riferito (Cass.,
ord., 25 settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30
settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in
motivazione).
Il motivo, inoltre, non è assistito, in relazione alle pur lamentate
carenze motivazionali, da idoneo ed autonomo momento di sintesi (cd.
quesito di fatto), rinviandosi al riguardo a quanto osservato nel
paragrafo 1.2..
3. Con il secondo motivo, dolendosi di “Error in iudicando.
Violazione e quanto meno errata applicazione dei principi ex art. 18,
comma uno, legge 349/86, sotto ulteriore profilo. Carenza,

11

2.2. Il motivo é inammissibile. Ed invero il quesito di diritto è

quantomeno inidoneità della motivazione. Contraddittorietà. Illogicità.
Carenza di consequenzialità nel processo deduttivo ai fini decisori”.
3.1. In relazione al secondo motivo di ricorso la ricorrente pone il
seguente quesito di diritto: “in presenta del modello legale ration[e] temporis
di riferimento, art. 18 legge 8 luglio 1986, n. 389, commi 1°, 20, 60 e 80, nei

risarcimento, ed ad essere beneficiari della relativa condanna, soprattutto in assenza
di riscontro di fatti dolosi o colposi causativi del danno, ferma secondo rado legis la
priorità alla ridnione in pristino dello stato dei luoghi (come peraltro intervenuto
con l’esecuzione di un progetto migliorativo rispetto a quello preso in considernione
nei giudki de quibus) può residuare, negata al Ministero la relativa destinnione
come destinatario del danno, la monetiunione dello stesso rispetto all’ente
territoriale?’.
3.2. Il mezzo all’esame é inammissibile per le medesime ragioni
espresse in relazione al primo motivo.
4. Con il terzo motivo si lamenta “Error in procedendo. Assenza di
univocità delle risultanze istruttorie. Inidoneità della esternazione delle
ragioni giustificative nella individuazione a fini decisori degli elementi
in base ai quali si è formato il convincimento del giudicante.
Recepimento acritico del giudice di appello. Sussistenza di vizio logico
nel processo deduttivo ed argomentativo. Carenza, quantomeno
inidoneità, della motivazione”.
4.1. Il mezzo in parola è corredato dei seguenti quesiti “Se le risultane
istruitone non offrono dati univoci, idonei a definire la controversia, offrendo al
giudicante elementi certi di giudkio sia per la difficoltà intrinseca della specificità
della materia del contendere, sia per scelta comportamentale dell’ausiliare, il giudice
é tenuto a dar adeguato conto dei criteri seguiti nella individunione degli elementi
desunti dalle ripetute risultane istruttorie in base alle quali formare il proprio
convincimento? A fronte di siffatto risultato, causativo di processo di appello, ferma
12

quali si identificano i legittimati attivi e passivi a promuovere l’ nione di

la constatazione di non univoca risposta offerta dal (TU in prime cure, poteva il
giudice di secondo grado attestarsi sulla sentenza gravata senza rinnovazione di
indagini peritali atte a supportare il livello di incertezza degli elementi cognitori
acquisiti?’
4.2. Il motivo è inammissibile stante la genericità dei quesiti proposti e

inammissibile in questa sede.
5. Con il quarto motivo si deduce “Error in procedendo ed in
iudicando. Illegittimità della sentenza gravata in punto alla estimazione
del danno. Violazione, quantomeno errata applicazione art. 18 legge n.
349/1986 in parte qua. Contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza.
Assenza di proporzionalità motivata. Carenza, quantomeno inidoneità
della motivazione”.
5.1. Il quarto motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “A
fronte di risultane istruttorie che pongono in palese evidenza l’impossibilità di
affermare con certezza, circa il fatto causativo del danno, l’incidenza dell’opera
dell’uomo (riguardando nella specie l’iniziativa di modificazione di barriere
protettive a salvaguardia della costa), può il giudice del merito pronunciarsi sulla
responsabilità del convenuto, al quale va fatta risalire l’esecuzione dei lavori in
discussione, e determinare conseguentemente il danno in misura corrispondente
all’importo stabilito per un nuovo progetto e ciò indipendentemente dalla
corrispondenza della nuova opera e indipendentemente dalla certezza circa
l’affermazione delle ripetute responsabilità a carico del soccombente?’.
5.2. Il motivo è inammissibile, risultando il quesito di diritto proposto
inadeguato e non conforme ai criteri enucleati della giurisprudenza di
legittimità e sopra riportati e mancando, in relazione ai lamentati vizi
motivazionali, la formulazione di un autonomo e distinto cd. quesito di
fatto o momento di sintesi.

13

tendendo, in sostanza, il mezzo ad una rivalutazione del merito,

6. Con il quinto motivo si lamenta: “Error in iudicando. Carenza,
quantomeno contraddittorietà, della motivazione in ordine al
riconoscimento in capo al Comune di Montesilvano di danno
all’immagine turistica”.
6.1. In relazione al quinto motivo si propone il seguente quesito:

legittimo riconoscere in favore dell’Ente Locale Territoriale quale persona giuridica
pubblica un presunto danno da immagine turistica in presena di danno ambientale
specificamente quantificato, per giunta in misura ripetitiva a quella affermata per
quest’ultimo?’
6.2. Il motivo è inammissibile sia per inadeguata formulazione del
quesito proposto, pur a voler considerare lo stesso quale quesito di cd.
fatto, lamentandosi vizi motivazionali, sia perché, comunque,
sostanzialmente con il predetto quesito la parte ricorrente si limita ad
interrogare questa Corte sulla legittimità o meno del riconoscimento al
Comune di un danno da immagine turistica in presenza di un danno
ambientale.
7. Con il sesto motivo si deduce “Error in iudicando. Carenza,
quantomeno inidoneità della motivazione. Contraddittorietà in ordine
all’iter logico seguito ed alla evidenziazione degli elementi acquisiti ai
fini della affermazione della condotta della Regione causativa, oltre che
di danno ambientale, di danno all’immagine turistica del Comune di
Montesilvano”.
7.1. Il sesto motivo è assistito dai seguenti quesiti:
– “In relazione alla tutela dell’ambiente ed alle specifiche finalità della legislnione
di settore, può il Giudice di merito prescindere dalla verifica del rapporto effettivo
tra fatto causativo del danno e danno risarcibile?’
– “Se l’effetto tipristinatorio é criterio per la tutela dell’ambiente, può disporsi la
monetinione del danno prescindendo dalla constatnione della ripetuta priorità
14

“Ferma l’assenta di adeguata ragione giustificativa o comunque esplicativa, è

deg interventi tipristinatori, e senza peraltro pervenire alla condanna al pagamento
di somma di danaro, prescindendo dalla subalternità di detta forma risarcitoria alla
verifica (non eseguita né eseguibile per le concrete risultanze) circa la impossibilità a
prevenire ad interventi dei presentatori?’
7.2. Il motivo è inammissibile sia per l’inidonea formulazione dei

tende, con il mezzo in questione, ad una rivalutazione del merito, non
consentita in questa sede.
8. Con il settimo motivo si deduce “Error in procedendo et in
iudicando. Superamento dei limiti discrezionali dei poteri del giudice
del merito in punto ai mezzi istruttori. Carenza di presupposti per la
chiusura del processo in assenza di rinnovazione dell’uso dei mezzi di
prova. ,,
8.1. In relazione al settimo motivo si formula il seguente quesito: “avuto
riguardo all’ingresso nel processo di secondo grado di concreti e documentati elementi
valutativi presentati dall’appellante, che evidenziano l’assenza di univocità delle
risultanze istruttorie esperite in primo grado, con la indicazione di circostanze ben
precise, possono ritenersi immunfil da censure i poteri cognitori del giudice d’appello
che pervenga ad una sostanziale conferma tout court della decisione di primo

grado?’
9. Con l’ottavo motivo si lamenta “Error in procedendo et in
iudicando sotto ulteriore profilo. Superamento dei limiti discrezionali
dei poteri del giudice del merito in punto ai mezzi istruttori. Carenza di
presupposti per la chiusura del processo in assenza di rinnovazione
dell’uso dei mezzi di prova”.
9.1. Il motivo all’esame si conclude con il seguente quesito: “avuto
riguardo all’ingresso nel processo di secondo grado di elementi valutativi presentati
dall’appellante, che evidenziano l’assenza di univocità delle risultante istruttorie
eiperite in primo grado, con la indicazione di circostanze ben precise, possono
15

quesiti proposti, del tutto generici ed astratti, sia perché la ricorrente

ritenersi immun[i] da censure i poteri cognitori de/giudice d’appello ove pervenga ad
una sostaniale conferma [t]out court della decisione di primo grado?’
10. I motivi settimo ed ottavo sono anch’essi inammissibili, stante la
genericità dei quesiti proposti in relazione agli stessi e tendendo,
comunque, con i detti mezzi la parte ricorrente ad una rivalutazione del

11. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a
provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato Ministero, che
non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Va disposta la chiesta attribuzione delle spese in favore dei difensori di
Di Rocco Bruno, titolare dello stabilimento balneare Azzurra, Hotel
Nel Pineto s.a.s., titolare dello stabilimento balneare Nel Pineto,
Gestione Bottini C. s.a.s., titolare dello stabilimento balneare La Vela,
Marzoli Pietro, titolare dello stabilimento balneare Stella del Mare,
Trocadero s.a.s., titolare dello stabilimento balneare Trocadero, avendo
i predetti difensori dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge, in favore del Comune di Montesilvano; in
complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge, in favore di Di Rocco Bruno, titolare dello
stabilimento balneare Azzurra, Hotel Nel Pineto s.a.s., titolare dello
stabilimento balneare Nel Pineto, Gestione Bottini C. s.a.s., titolare
dello stabilimento balneare La Vela, Marzoli Pietro, titolare dello
stabilimento balneare Stella del Mare, Trocadero s.a.s., titolare dello
16

merito, non consentita in sede di legittimità.

stabilimento balneare Trocadero, disponendone l’attribuzione in
favore dei difensori dei predetti, avv. Vincenzo De Benedictis e avv.
Ottavio Di Stanislao; in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge, in favore di International
Costruzioni s.r.1., titolare dello stabilimento balneare Brigantino.

Civile della Corte S

/

a di Cassazione, il 15 lug 2014.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA