Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21423 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1000/2019 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, n.

38, presso lo studio dell’Avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA n. 17956/2018, pubblicato in

data 21 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, U.M., nato in (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato a (OMISSIS) e di avere fatto parte del gruppo secessionista del Biafra e di avere partecipato ad alcune delle attività propagandistiche del gruppo, pur non essendone un fervente sostenitore; che mentre si organizzavano i preparativi per la festa di commemorazione dei fatti accaduti il (OMISSIS), vi era stato un attacco da parte dei militari che avevano sparato uccidendo molte persone e lui era scappato nel bosco, riuscendo a fuggire dal paese aiutato dal conducente di un autotreno.

3. Il Tribunale ha respinto la domanda, con decreto del 21 novembre 2018, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso E.F., con atto notificato il 21 dicembre 2018, svolgendo due motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo U.M. lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del “danno grave” per debito scrutinio della fattispecie in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b), nella estraneità della situazione di conflitto privato dedotto al potere costituito, correttamente individuato quale necessario esito dell’esercizio dei poteri dell’apparato amministrativo-giudiziario, e quindi in una pena capitale o comunque destinata a tramutarsi, nella sua espiazione, in un trattamento inumano o degradante.

In ciò valutando il racconto del richiedente e ritenendolo inverosimile e contraddittorio, anche in relazione al luogo di provenienza e rilevando, poi, altri aspetti di contraddittorietà alle pagine 1 e 2 del provvedimento impugnato e non ritenendo sussistente il danno grave in caso di rimpatrio avuto riguardo alla condizione soggettiva dello stesso per i motivi legati alla sua vicenda personale e alla situazione politico-sociale del paese di provenienza.

1.3 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

1.4 Il Tribunale ha, altresì, provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) valorizzando l’attuale assetto politico-istituzionale della Nigeria in relazione alla zona di provenienza del ricorrente (Edo State).

Il Tribunale valorizza, infatti, richiamando specifiche fonti a pagina 2 del provvedimento impugnato, la circostanza che con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente il rischio di attacchi dei gruppi ribelli nella regione del Delta del Niger riguardava le infrastrutture petrolifere e non rappresentava un pericolo per categorie indiscriminate di persone e che, secondo studi di recente effettuati sulla violenza in Nigeria, le criticità della zona erano riconducibili alle attività dei cult, particolarmente attivi in ambito universitario e alla circostanza che alcuni uomini politici risultavano avere armato numerosi giovani per coinvolgerli in scontri politici pre-elettorali.

Il Tribunale ha, quindi, affermato che il rischio di attacchi dei gruppi ribelli sussisteva, ma era indirizzato verso specifiche categorie di persone, così come l’attività dei cult e degli uomini politici, che erano rivolte ai giovani universitari, tutte categorie tra le quali non rientrava il richiedente e anche la circostanza che la zona Edo risultava all’ottavo posto fra gli Stati del delta del Niger per quanto concerneva altre forme di violenza armata, è ulteriore riscontro valorizzato dal Tribunale ai fini della ritenuta insussistenza di una situazione di violenza generalizzata.

L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto, quindi, il Tribunale ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche per il profilo di cui alla lett. c).

1.5 Il motivo è, quindi, infondato perchè la motivazione esiste ed è basata su risultanze di causa specificamente richiamate e valutate dal collegio giudicante e quindi sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa e alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale” delineata come violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

2. Con il secondo motivo U.M. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato il Tribunale a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura ed dei principi generali di cui all’art. 10 Cost. e all’art. 3 CEDU.

2.1 Del pari infondato è il motivo che insiste sulla situazione di vulnerabilità del ricorrente, richiedente la protezione umanitaria, mediante l’allegazione delle critiche e rischiose condizioni di vita esistenti in Nigeria, oltre che il richiamo alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e tra questi il dritto alla salute e all’alimentazione, trattandosi di circostanze inidonee ad integrare, quantomeno in ragione della loro astrattezza, i presupposti della misura invocata e, comunque, dedotte in difetto di correlazione con la specifica ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto che ha affermato la mancata allegazione da parte del richiedente di specifiche ragioni di vulnerabilità e l’assenza di documentazione riguardante l’avvenuta integrazione sul territorio italiano.

In proposito, questa Corte, dopo avere precisato che “la protezione umanitaria, nel regime vigente “ratione temporis”, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente” ha evidenziato che “non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di ” estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., 7 febbraio 2019, n. 3681).

2.2 E’ infondata pure la censura che richiama il principio di non refoulement previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, oltre che dalla direttiva 2008/115/CE.

Senza prescindere dalla genericità della deduzione che manca di ogni puntuale riferimento al caso in esame e manca di confronto con la decisione impugnata, va precisato che l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in cui si declina il più generale principio di non refoulement, resta in ogni caso inserito nel diverso contesto dell’opposizione alla misura espulsiva, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, mentre la disciplina della protezione internazionale introduce una misura umanitaria, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (Cass., 8 aprile 2019, n. 9762; Cass., 17 febbraio 2011 n. 3898).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna U.M. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA