Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21422 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 01/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12471/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Frutta Stella s.r.l., in persona del liquidatore Z.G.,

Z.G. e Zi.Gi., rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo De

Nunzio e dall’Avv. Adriano Giuffrè, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo, in Roma, via Camozzi n. 1, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 1/2010, depositata il 24 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’i giugno

2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

1. La Frutta Stella s.r.l. in liquidazione impugnava davanti alla CTP di Ferrara l’avviso di accertamento n. R7J03T200417 relativo all’anno di imposta 2003, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione (IRPEG, IRAP e IVA) componenti positivi per maggiori ricavi per Euro 44.978,51 e componenti negativi per spese straordinarie per Euro 13.730,00, documentate ma non inerenti, in quanto sostenute per un immobile abitativo ceduto in comodato dal socio liquidatore alla società, la quale non lo aveva mai dichiarato quale bene strumentale e neppure ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, commi 2 e 3.

1.1. La CTP rideterminava i ricavi da recuperare a tassazione con riferimento ai componenti positivi, in ciò riformando parzialmente l’avviso di accertamento, mentre rigettava l’impugnazione con riferimento ai componenti negativi.

2. La sentenza della CTP di Ferrara veniva impugnata davanti alla CTR dell’Emilia Romagna dal procuratore costituito della società ricorrente, giusta procura alle liti agli atti del fascicolo di primo grado, rilasciata in calce al ricorso introduttivo.

2.1. Rigettate le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate dall’Agenzia delle entrate, quest’ultimo veniva accolto integralmente con sentenza n. 1 del 24/02/2010, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento, ritenuto inattendibile e infondato.

3. Con ricorso affidato a quattro motivi e notificato a Z.G., nella qualità di liquidatore della Frutta Stella s.r.l., nonchè allo stesso Z.G. e a Zi.Gi., nella qualità di soci della medesima società, l’Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la menzionata sentenza della CTR dell’Emilia Romagna.

4. I controricorrenti resistevano con controricorso.

5. Entrambe le parti depositavano memorie.

Diritto

CONSIDERATO

1. Va pregiudizialmente rilevata la iniziale sussistenza di un valido contraddittorio nei confronti della Frutta Stella s.r.l., avendo l’Agenzia delle entrate proposto ricorso per cassazione anche nei confronti della medesima società, prima che venisse dichiarato in giudizio che quest’ultima è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18/08/2008.

1.1. Invero, deve evidenziarsi che: a) la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti dell’allora procuratore costituito del liquidatore della estinta Frutta Stella s.r.l., Z.G., è stata validamente effettuata dall’Agenzia delle entrate, non essendo stata l’estinzione mai dichiarata in giudizio o alla stessa notificata e dovendo, pertanto, applicarsi, il principio dell’ultrattività del mandato (cfr. Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295; in senso conf., con specifico riferimento alla cancellazione della società dal registro delle imprese, si veda Cass. 31/10/2014, n. 23141); b) la dichiarazione di estinzione è, peraltro, contenuta nel controricorso per cui è stata validamente rilasciata procura speciale al difensore da parte dei due soci della società Z.G. e Zi.Gi., soci succeduti alla società estinta per quanto subito si dirà: tale dichiarazione è contenuta sia nell’intestazione del controricorso che nelle procure speciali rilasciate in calce allo stesso; c) a nome della società, in quanto dichiaratamente estinta, non può essere rilasciata valida procura speciale da parte del liquidatore e, dunque, non è ammissibile la sua costituzione nel giudizio di cassazione.

2. Ancora in via pregiudiziale, va evidenziato che, a seguito dell’estinzione della società Frutta Stella s.r.l., i soci della stessa, Z.G. e Zi.Gi., regolarmente costituiti in giudizio, sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla menzionata società sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis (ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070), nella specie non oggetto di contestazione (cfr. Cass. 31/01/2017, n. 2444).

3. Con la memoria depositata il 26/05/2017 entrambi i soci controricorrenti hanno dichiarato di rinunciare all’azione (così dovendosi interpretare detta memoria) e v’è stata adesione dell’Agenzia delle entrate. La rinunzia alla pretesa sostanziale comporta la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell’originaria impugnazione avverso l’avviso di accertamento, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

4. In ragione della rinuncia ad ogni pretesa sulle spese di lite da parte dell’Agenzia delle entrate, queste ultime vanno integralmente compensate con riferimento all’intero giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per rinunzia all’azione. Cassa la sentenza impugnata e dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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