Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21422 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 14/08/2019), n.21422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5362/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) già ASL ROMA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3-9 presso lo studio dell’avvocato

ALESSIA ALESII, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GLORIA DI GREGORIO;

– ricorrente –

contro

D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE DE

FELICE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7932/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2013 R.G.N. 7033/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento.

udito l’Avvocato ALESSIA ALESII;

udito l’Avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto che aveva ingiunto alla AUSL RM(OMISSIS) di pagare l’indennità di specificità medica a D.B.M., ex medico condotto transitato alle dipendenze della Asl, in forza della L. n. 833 del 1978, art. 61.

2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha ritenuto che l’inquadramento dei medici ex condotti nella dirigenza medica comportava la applicazione nei loro confronti del medesimo trattamento economico fondamentale, nel quale era ricompresa la indennità di specificità medica spettante a tutti i dirigenti medici essendo indifferente la tipologia di rapporto e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e irrilevante il carattere omnicomprensivo del trattamento economico percepito dai medici ex condotti.

3. Avverso questa sentenza l’Azienda USL RM (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso D.B.M..

4. L’Azienda Sanitaria Locale di Roma (OMISSIS), già ASL Roma (OMISSIS), ha depositato atto di costituzione. Il D.B. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 “Norma tarnsitoria per gli ex medici condotti (primo motivo), violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 70 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1.1.1994-31.12.1997 (secondo motivo), violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 5 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1.1.1994-31.12.1997 (terzo motivo).

6. La ricorrente, in sintesi, addebita alla Corte territoriale di non avere correttamente interpretato la disciplina legale e contrattuale di riferimento, secondo la quale, ai medici ex condotti che, come il D.B., non avevano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, mantenendo il doppio rapporto subordinato e parasubordinato, la contrattazione riservava un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello previsto per i dirigenti sanitari.

7. Sostiene che le norme contrattuali collettive avevano previsto uno specifico trattamento economico omnicomprensivo, originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110) per i medici ex condotti pur inquadrati in tale veste nei ruoli ASL, adeguandolo nel tempo, qualora non avessero optato per il rapporto di lavoro esclusivo con quest’ultima. Evidenzia che l’art. 70, comma 5, del c.c.n.l. 1996 e le norme contrattuali successive avevano ribadito la onnicomprensività contemplata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, senza prevedere il riconoscimento degli emolumenti, quale l’indennità di specificità medica, spettanti ai dirigenti medici con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., ancorchè differenziato in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto;

8. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondati alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui “gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica” (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini Cass. n. 15289/2019, 15287/2019, 14802/2019, 28833/2018, 27222/2017, 27221/2017, 26168/2017, Cass. n. 6057/2016).

9. Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è evidenziata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa l’eccepita violazione delle norme costituzionali e sovranazionali nonchè del principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

10. E’ stato anche osservato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicchè è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, ed è stata esclusa qualsiasi violazione delle norme costituzionali e di quelle sovranazionali, così come, infine, del principio di parità di trattamento sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, il quale va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (Cass. 2459/2011, 16505/2008).

11. L’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, condiviso dal Collegio, non è scalfito dai pur diffusi e ampi argomenti svolti nel controricorso e nella memoria.

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto delle originarie domande proposte da D.B.M..

13. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da D.B.M..

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA