Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21421 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28737/2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour presso

la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ILARIA

PEMPINELLA;

– ricorrenti –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TREVISO, depositata il

12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

1. – Il Giudice di pace di Treviso ha respinto il ricorso del sig. D.M., di nazionalità (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti del medesimo il 27 luglio 2015, dal Prefetto di Treviso, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b).

2. – Il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

3. – Il ricorso è da ritenersi inammissibile sotto due profili:

a) non risulta che l’atto sia stato notificato ad alcuno;

b) l’atto manca di una procura speciale, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., ed è sottoscritto dalla parte personalmente”;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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