Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21421 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 01/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4372/2010 R.G. proposto da:

D.C.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo

Maccarone e Vito Sola, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, via Ugo De Carolis n. 31, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sezione distaccata di Latina n. 651/40/2008, depositata il 23

dicembre 2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 giugno

2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

1. D.C.P. ricorre tempestivamente con quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, n. 651/40/2008 depositata in data 23/12/2008, che aveva rigettato il proprio ricorso avverso la sentenza della CTP di Latina, la quale, a sua volta, aveva accolto in parte le proprie doglianze nei confronti dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 e con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per Lire 124.736.000, con rettifica del reddito netto dichiarato e determinazione di maggiori imposte a fini IRPEF, IRAP, IVA e di contributi INPS, oltre all’irrogazione di sanzioni.

2. Il ricorso viene notificato sia all’Amministrazione finanziaria che all’Agenzia delle entrate.

3. L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non si costituisce in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 dovendo ritenersi che la rinuncia alle questioni non riproposte in appello riguardi l’appellato e non anche l’appellante.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in quanto erroneamente la CTR ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello per assenza di motivi specifici di impugnazione.

4. Con il quarto motivo, infine, si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR erroneamente ritenuto proposta in appello una doglianza non proposta in primo grado.

5. L’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assoluta genericità dei motivi, nonchè, con specifico riferimento al quarto motivo, perchè vengono prospettati vizi tra loro incompatibili, per difetto assoluto di sufficienza e perchè tendenti ad una rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità.

6. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso notificato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, essendo legittimata passiva nel presente giudizio unicamente l’Agenzia delle entrate.

7. Poichè la sentenza impugnata è stata depositata il 23 dicembre 2008, il ricorso è soggetto alla disciplina dell’art. 366-bis cod. proc. civ., contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, che si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, introduttivo della citata disposizione), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (così Cass. 19/11/2014, n. 24597).

8. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E’ infondato perchè lo svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa è stato riportato nella sentenza, sia pure in maniera succinta. E’ inammissibile, perchè la dedotta pedissequa trascrizione delle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate, quale motivazione della sentenza (circostanza, peraltro, rimasta indimostrata, in difetto della trascrizione delle suddette controdeduzioni) è irrilevante, dal momento che l’adesione alla tesi di una delle parti non rende illegittima la decisione e la sua motivazione (Cass. Sez. U. 16/01/2015, n. 642).

9. Il terzo motivo, il cui esame assume carattere pregiudiziale rispetto agli altri due motivi, è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto. Laddove, infatti, si chiede alla Corte di dire “se gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso”, il quesito è del tutto astratto, senza nessun addentellato alla fattispecie (cfr. Cass. S.U. 23/09/2013, n. 21672) e senza neppure cogliere la ratio decidendi, atteso che la sentenza della CTR, pur avendo affermato l’assenza di motivi specifici di appello, ha poi ritenuto che i motivi ci fossero, esaminando l’impugnazione nel merito proprio con riferimento a tali motivi.

10. Con il secondo motivo la parte ricorrente si duole essenzialmente della circostanza che la CTR le avrebbe addossato l’onere di riproporre le eccezioni riguardanti la cd. percentuale di sfrido a pena di rinuncia delle stesse, onere invece incombente unicamente in capo all’appellato e non anche all’appellante.

10.1. Se, peraltro, si fa riferimento alla formulazione del quesito di diritto (“dica la Corte se, nel processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 nel prevedere che le questioni di diritto e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si riferisca all’appellato, e non all’appellante in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado”), il motivo deve ritenersi ancora una volta inammissibile in quanto si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata, senza alcun riferimento alla fattispecie.

11. Il quarto motivo, con il quale si lamenta sostanzialmente la carenza di motivazione con riferimento alla differenziazione tra le bibite utilizzate al ristorante e quelle utilizzate al bar, fondata sulla ritenuta assenza di una formale eccezione di parte sul punto, è, infine, inammissibile per totale assenza del richiesto momento di sintesi.

11.1. Invero, “Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso” (Cass. 07/04/2008, n. 8897; conf. Cass. 08/03/2013, n. 5858; Cass. 18/12/2013, n. 28242).

12. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate e condanna il ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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