Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21421 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1552/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, n.

38, presso lo studio dell’Avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controinteressato –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA n. 18240/2018, pubblicato in

data 27 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, M.A., nato in (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha dichiarato inammissibile la domanda, affermando che l’istanza presentata dal richiedente il 24 maggio 2016 era la reiterazione di analoga domanda (del 6 marzo 2009) già rigettata dalla stessa Commissione, avverso la quale il richiedente aveva presentato ricorso al Tribunale di Trieste che era stato rigettato con sentenza n, 579/2009 il 30 dicembre 2009.

2. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con decreto del 27 novembre 2018, affermando che in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, emergeva che la tutela giurisdizionale era stabilita esclusivamente nei confronti di provvedimenti della Commissione aventi contenuto di decisione nel merito della domanda del richiedente e non anche contro provvedimenti di natura pregiudiziale o di rito che si limitano alla ricognizione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per potere escludere l’esame del merito.

3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso M.A., con atto notificato il 27 dicembre 2018, svolgendo quattro motivi.

4. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo M.A. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 35 bis” norme che depongono per la proposizione del ricorso avverso un provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione.

2. Con il secondo motivo M.A. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, poichè il richiedente aveva allegato alla domanda delle note comprovanti nuovi motivi di carattere personale che avrebbero dovuto indurre la Commissione a procedere a nuova audizione dell’odierno ricorrente.

3. Con il terzo motivo M.A. lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14, avendo diritto il ricorrente alla protezione sussidiaria ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine.

4. Con il quarto motivo M.A. lamenta che il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi.

4.1 Il primo motivo è fondato.

4.2 Ed invero il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere al suo esame nel caso in cui il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

4.3 L’art. 32 della Direttiva 01/12/2005 n. 85 2005/85/CE?, (Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), in tema di domande reiterate prevedeva che se una persona che aveva chiesto asilo in uno Stato membro rilasciava ulteriori dichiarazioni o reiterava la domanda nello stesso Stato membro, questo poteva esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti potevano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che erano alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

4.4 Tale disciplina è stata sostituita da quella, sul punto ricompilativa, di cui all’art. 40 della successiva Direttiva 26/06/2013 n. 32 2013/32/CE (Direttiva UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale- rifusione) che all’art. 53 ha abrogato la precedente.

4.5 La citata disciplina Europea prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.

4.6 Pertanto, solo se l’esame preliminare permette di concludere che siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

Questa Corte ha affermato che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (Cass., 28 febbraio 2013, n. 5089; Cass., 5 marzo 2015, n. 4522).

4.7 Nella fattispecie in esame il Tribunale non si è attenuto ai superiori principi deducendo genericamente l’inammissibilità del ricorso sulla sola circostanza della precedente presentazione di analoga istanza, richiamando un’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, che risulta del tutto disancorata dal dato letterale.

Doveva, per converso, il Tribunale valutare se il richiedente avesse narrato nuovamente la stessa vicenda già riferita in precedenza con la prima domanda e che non sussistessero elementi nuovi suscettibili di essere posti efficacemente a sostegno della domanda reiterata, incolpevolmente sottaciuti tanto all’epoca della prima domanda, quanto nel corso del giudizio incardinato dallo stesso avverso la prima decisione negativa.

4.8 Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, peraltro, il giudizio di cognizione attinente il riconoscimento della protezione internazionale non ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata (Cass., 22 marzo 2017, n. 7385; Cass., 8 giugno 2016, n. 11754).

In tale giudizio, il ricorrente, nell’osservanza delle norme di rito, ben può produrre nuove prove e anche allegare fatti nuovi, anche non sopravvenuti, rispetto al proprio precedente racconto reso in sede amministrativa, arricchendone la narrazione, colmandone le lacune e correggendone le incongruenze e così introducendo gli elementi nuovi tempestivamente nel dibattito processuale, offrendo, se possibile, una ragionevole spiegazione della mancata precedente allegazione da parte sua, in ottemperanza dell’obbligo generale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda (Cass., 9 luglio 2019, n. 18440).

5. I motivi secondo, terzo e quarto vanno ritenuti assorbiti.

6. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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