Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21420 del 24/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 24/10/2016), n.21420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3602/2015 proposto da:

I.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

CAIULO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1716/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Bari ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza 7 luglio 2010 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, confermata dal tribunale Ecclesiastico di Appello Beneventano con Decreto 19 luglio 2012 e ratificata con decreto di esecutorietà 17 settembre 2013 del Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale il matrimonio concordatario celebrato il (OMISSIS) tra il sig. I.A.S. e la sig.ra A.M. è stato dichiarato nullo, su domanda della moglie, per incapacità del marito di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

Il sig. I., che era stato dichiarato contumace dalla Corte d’appello nel giudizio di delibazione pur essendosi presentato personalmente davanti ai giudici depositando una nota scritta e documenti acquisiti agli atti, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resisitito l’intimata.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e dell’ordine pubblico interno, si lamenta che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio sia stata dichiarata efficace nonostante i coniugi avessero convissuto per oltre un triennio dopo il matrimonio, sull’assunto – ad avviso del ricorrente erroneo – che l’ostacolo alla delibazione costituito dalla convivenza sia materia di eccezione in senso stretto, nella specie non sollevata dal convenuto rimasto contumace.

2.1. – Il motivo è infondato perchè la natura di eccezione in senso stretto del rilievo della convivenza ultrariennale dei coniugi, quale ostacolo alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, è stata affermata da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16379 del 2014, e il ricorrente non adduce nuovi argomenti che inducano a mutare giurisprudenza.

3. – Con il secondo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittorietà”, si lamenta che la Corte d’appello, pur confermando i gravissimi problemi di natura psichica del ricorrente, non si sia attivata per consentirgli di costituirsi davanti ad essa.

3.1. – Il motivo è infondato perchè il ricorrente è stato correttamente dichiarato contumace dalla Corte d’appello, avendo omesso di costituirsi nonostante la rituale citazione in giudizio;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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