Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21420 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 14/08/2019), n.21420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16845/2018 proposto da:

M.S., domiciliata ope legis in ROMA alla PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ENZO CONTE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA n. 24, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFREDO LUDOVICO ERNESTO PISCHEDDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2018 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 85/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELE SIMONATO per delega Avvocato ENZO CONTE;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S. aveva adito il Tribunale di Bolzano, con ricorso della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, per ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 17 dicembre 2009 dall’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e la conseguente condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento dei danni subiti.

2. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, aveva respinto il ricorso sulla base di una duplice motivazione, ritenendo, da un lato, fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente formulata dall’Azienda e, dall’altro, legittimo il licenziamento, in quanto intimato in relazione ad assenze non giustificate, che avevano interessato il periodo 3 agosto/14 settembre 2009 e si erano protratte per più di dieci giorni.

3. Il giudizio di opposizione era stato definito in rito con pronuncia di improcedibilità, perchè il ricorso, sebbene tempestivamente depositato, era stato notificato solo il giorno prima dell’udienza fissata per la discussione della causa, in violazione del termine di comparizione previsto dalla della L. n. 92 del 2012, richiamato art. 1, comma 52.

4. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano ha ritenuto fondato il motivo di reclamo formulato avverso la dichiarazione di improcedibilità, ma ha respinto comunque il gravame, sull’assorbente rilievo dell’avvenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di annullamento.

5. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva, ha evidenziato che l’art. 410 c.p.c., comma 2, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, distingue, quanto agli effetti della richiesta del tentativo di conciliazione, la disciplina della prescrizione rispetto a quella della decadenza e solo per quest’ultima prevede la sospensione dei termini per tutta la durata dell’esperimento e per i venti giorni successivi alla sua conclusione. Ha richiamato i principi affermati da questa Corte con le sentenze nn. 13046/2006 e 21483/2011, evidenziando che il tentativo di conciliazione non può essere equiparato alla domanda giudiziale ed escludendo anche profili di illegittimità costituzionale della norma, così interpretata. Ha ritenuto non condivisibile il diverso principio di diritto, affermato da Cass. n. 6336/2009 e poi ribadito da Cass. n. 12516/2014 nonchè da altre numerose pronunce del medesimo tenore di quest’ultima, ed ha evidenziato che queste ultime pronunce non prospettano alcun argomento che consenta di superare il tenore letterale della norma e le plurime ragioni sulle quali il primo dei due orientamenti risulta fondato.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, sulla base di due motivi illustrati da memoria, M.S., la quale ha anche formulato un terzo motivo, articolato in più punti, con il quale ha riproposto tutte le questioni non esaminate dalla Corte territoriale, perchè assorbite dalla ritenuta prescrizione dell’azione. L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 410 c.p.c., comma 2. Attraverso il richiamo alle motivazioni di Cass. n. 12516/2014 e di Cass. n. 26097/2017, trascritte in parte nel corpo del motivo, sostiene che la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa. Sollecita la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 374 c.p.c., rilevando che in relazione all’interpretazione dell’art. 410 c.p.c., convivono nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti opposti, inconciliabili fra loro.

2. La seconda critica addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2 e di avere omesso di motivare il rigetto implicito della domanda di compensazione delle spese. La ricorrente sostiene che il contrasto giurisprudenziale richiamato nel primo motivo avrebbe dovuto indurre il giudice del reclamo a compensare integralmente le spese. Aggiunge che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, nella parte in cui non prevede che le spese possano essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse dalla novità della questione trattata o dal mutamento di giurisprudenza. Nel caso di specie la situazione fisica, psichica e reddituale della lavoratrice andava, quindi, apprezzata, perchè idonea a giustificare l’invocata pronuncia di compensazione che la Corte territoriale aveva respinto senza indicarne le ragioni.

3. Infine con il terzo motivo, articolato in più punti, M.S. insiste per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento perchè intimato in violazione del termine fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 5, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ed irrogato in assenza di giusta causa, in quanto il rifiuto della dipendente di riprendere servizio era giustificato dall’inadempimento del datore, il quale l’aveva assegnata a mansioni non compatibili con lo stato di salute. Aggiunge che l’Azienda aveva tenuto una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, omettendo di ricercare soluzioni alternative al licenziamento, e non aveva considerato le condizioni di salute della lavoratrice, tali da giustificare l’assenza e, comunque, da apprezzare nella valutazione della gravità del comportamento. Invoca, infine, l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo antecedente alla riformulazione operata dalla L. n. 92 del 2012 e domanda il risarcimento dei danni tutti, morali e patrimoniali, subiti a seguito dell’illegittima risoluzione del rapporto.

4. Occorre premettere all’esame dei motivi che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè sulla base del principio generale desumibile dall’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione può ritenere fondata o infondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione, principale o incidentale, e nella stessa sentenza impugnata e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (in tal senso fra le tante Cass. n. 9143/2007, Cass. n. 3437/2014, Cass. n. 14907/2017, Cass. n. 10952/2018, Cass. n. 6341/2019). E’ stato anche affermato da questa Corte che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma, che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di impugnazione, nondimeno la censura motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perchè impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. n. 2217/2016, Cass. n. 12202/2017, Cass. n. 16853/2018).

4.1. Ciò premesso rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la tesi dell’effetto sospensivo, non solo interruttivo, del tentativo di conciliazione, escluso dalla Corte territoriale, non può trovare accoglimento, per l’assorbente ragione che rispetto all’azione di annullamento del licenziamento illegittimo è da escludere che un’attività stragiudiziale sia idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.

Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidato il principio secondo cui “in tema di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, una volta osservato, con l’impugnazione stragiudiziale, il termine di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l’istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale” (Cass. n. 24675/2016 che richiama Cass. n. 24366/2010; Cass. n. 28514/08; Cass. n. 11116/06; Cass. n. 28428/05; Cass. n. 9502/93; al principio hanno prestato adesione anche Cass. n. 23692/2017, Cass. n. 10016/2017 e, fra le più recenti, Cass. n. 606/2019 e Cass. n. 3705/2019).

Si è osservato, infatti, che l’azione di annullamento del licenziamento, come tutte le azioni costitutive, è espressione di un diritto potestativo, in quanto tale caratterizzato dalla situazione di soggezione, anzichè d’obbligo, in cui versa il soggetto passivo (il che importa l’irrilevanza di ogni suo comportamento ai fini della realizzazione del diritto, rimessa alla sola attività del titolare), nonchè dal sostanziarsi la realizzazione del diritto in un mutamento soltanto giuridico e non materiale. Questa duplice caratteristica esclude la possibilità di atti interruttivi, sia perchè l’attività di realizzazione da parte del titolare produce l’estinzione satisfattiva dello stesso, sia per la predetta irrilevanza di ogni condotta del soggetto passivo, che rende giuridicamente non configurabile un atto di intimazione nei suoi confronti, atto di intimazione che, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, interrompe la prescrizione dei soli diritti di credito (in tal senso è unanime la dottrina, nonchè – in generale – pure la più remota giurisprudenza di questa Corte Suprema: v. Cass. n. 2414/76; Cass. n. 3713/71; Cass. n. 2546/69; Cass. n. 500/64). In altre parole, mentre la domanda giudiziale costituisce idoneo atto interruttivo riguardo a qualsiasi diritto suscettibile di prescrizione (e perciò è causa generale d’interruzione), la costituzione in mora del debitore (art. 2943 c.c., u.c.) può avere tale efficacia limitatamente ai diritti di obbligazione e non riguardo al diritto potestativo di annullamento di un negozio giuridico (quale è il licenziamento).

Nel caso di specie, pertanto, poichè alla data di notifica del ricorso di primo grado, era pacificamente decorso il termine quinquennale, da calcolarsi a far tempo dalla data di intimazione del recesso, è conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, della quale va corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.

4.2. A soli fini di completezza osserva il Collegio che l’obiter che si legge nella sentenza di questa Corte n. 27882/2008 secondo cui “la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., comma 2” è stato motivatamente disatteso da Cass. n. 21483/2011 (in termini anche Cass. n. 5651/2016) che, riprendendo e sviluppando il principio già affermato da Cass. n. 13046/2006 e valorizzando il tenore letterale dell’art. 410 c.p.c., nonchè i principi generali in tema di sospensione ed interruzione della prescrizione, ha escluso ogni effetto sospensivo del tentativo di conciliazione ed ha ritenuto che detta interpretazione si sottragga a dubbi di legittimità costituzionale.

Osserva al riguardo il Collegio che solo le pronunce da ultimo richiamate hanno affrontato funditus la questione che qui viene in rilievo, pervenendo ad escludere l’invocato effetto sospensivo sulla base di una pluralità di argomenti testuali e sistematici. Al contrario tutti i precedenti invocati dalla ricorrente (Cass. 27882/2008, Cass. 12516/2014 e Cass. n. 26097/2017) sono stati resi in fattispecie nelle quali punti controversi erano la natura dell’eccezione di interruzione (Cass. n. 27882/2008) e la necessità, ai fini dell’effetto interruttivo, della comunicazione al datore di lavoro della richiesta di tentativo di conciliazione Cass. n. 12516/2014 e Cass. n. 26097/2017), sicchè il richiamo all’effetto permanente dell’interruzione costituisce un mero obiter dictum, che non consente di ravvisare un effettivo contrasto nella giurisprudenza di questa Corte e, quindi, non giustifica la rimessione alle Sezioni Unite invocata dalla difesa della M..

5. La seconda censura è infondata.

La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto a dare conto, con un’espressa motivazione, delle ragioni del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese della parte soccombente non può essere censurata in cassazione, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione totale o parziale (Cass. n. 11329/2019).

E’ stato precisato al riguardo, ed il principio deve essere qui ribadito, che “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. n. 24502/2017).

6. Il terzo motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni, perchè nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non abbia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale o preliminare (Cass. n. 23558/2014).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

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