Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2142 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 26320-2015 proposto da:

COMUNE DI MARANELLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCELLO FURITANO, MARCO ZANASI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

G.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati ENRICO D‘AVELLA, ORNELLA COLOMBA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1417/2015 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIANCALONE concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che si riporta e chiede

-l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- G.E. ricorre avverso l’avviso di accertamento relativo all’ICI dell’anno 2004 esponendo che il suo terreno, anche se è edificabile, ai fini ICI deve essere considerato come terreno agricolo, poichè egli lo coltiva e quindi ha diritto a fruire delle agevolazioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 2 e 9; in subordine contesta il valore attribuito al terreno producendo perizia giurata.

Il Comune di Maranello si costituisce ed eccepisce che l’aera è incolta, che non si possono riconoscere i benefici invocati e insiste nella correttezza del valore attributo.

La CTP accoglie il ricorso del contribuente ritenendo che i terreni in oggetto sono da considerare, ai fini della imposizione, “agricoli perchè condotti propriamente da un soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, la cui attività è diretta a titolo principale all’utilizzo e alla coltivazione dei predetti terreni”.

Il Comune di Maranello propone appello ed espone che non sussistono i requisiti soggettivi per le agevolazioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 2 e 9, perchè il soggetto è titolare di pensione INPS; che

il fondo è incolto; la conformità del valore accertato nell’avviso al valore venale del fondo; produce nuovi documenti.

Il contribuente si costituisce in appello e ribadisce la natura agricola del fondo e la sua qualità di coltivatore diretto. Sul valore venale del fondo eccepisce che il Comune ha depositato in appello nuovi documenti inammissibili.

La CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza del 25 giugno 2015, respinge l’appello sulla scorta delle seguenti ragioni: ritiene di qualificare quale domanda nuova e quindi inammissibile la deduzione della insussistenza dei requisiti di legge per il fatto che il soggetto è in pensione, in quanto questione non proposta in primo grado; afferma comunque che il godimento di pensione non interferisce con la qualifica di coltivatore diretto in quanto il soggetto pur dopo la pensione continua a dedicarsi alla attività di coltivazione del fondo;

esamina la perizia asseverata commissionata dal contribuente e la ritiene corretta.

2.- Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Maranello, affidandosi a sette motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c., evidenziando l’avvenuto decesso del G., la pendenza di altri giudizi per altre annualità e in particolare l’esistenza di due sentenze di merito, emesse dalla CTR dell’Emilia Romagna, non impugnate, ma che secondo il controricorrente sono nulle ed inutiliter date.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Preliminarmente si osserva che il decesso del controricorrente, avvenuto dopo il ricorso per cassazione, non produce effetti interruttivi (Cass. 1557/2016). Irrilevante la circostanza che vi siano altre sentenze, definitive o meno, relative ad altre annualità di imposta, atteso che i presupposti per le agevolazioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 2 e 9, sono costituiti da elementi che possono variare di anno in anno; questa Corte ha già affermato che il giudicato formatosi sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta (Cass. 7417/2019; Cass. 25516/2019).

3.1.- Con il primo motivo di ricorso il comune di Maranello lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e art. 35, comma 3, e degli artt. 112 e 277 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi su una domanda implicita e cioè la conferma del valore venale del fondo attribuito al terreno. Secondo il Comune la sentenza è intrinsecamente contraddittoria perchè annulla l’avviso di accertamento, ma non accerta la utilizzazione agricola dell’area, piuttosto, esaminando la questione del valore venale dell’area implicitamente riconosce che l’aera deve essere valutata come edificabile, con il che avrebbe dovuto accogliere almeno parzialmente l’appello del Comune.

Il motivo è infondato ed è basato su una erronea individuazione della ratio decidendi della sentenza. Il giudice di appello, contrariamente a quanto ritiene la parte, ha ritenuto che l’area è da considerarsi agricola ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, confermando sul punto la sentenza di primo grado, con la quale è stato annullato totalmente l’avviso. La sentenza ha infatti rigettato o comunque ritenuto inammissibili le censure proposte dal Comune sul punto. Vero è che poi la CTR passa ad esaminare anche la questione del valore venale del fondo, si tratta però di una questione che il contribuente ha proposto nel suo ricorso in via subordinata, che il giudice di primo grado non ha esaminato ritenendola assorbita (v. pag. 2 del controricorso) e che il Comune ha riproposto in appello soltanto con le ultime due censure, dal momento che le prime quattro riguardano la condizione di pensionato del contribuente e lo stato di abbandono del fondo e quindi, a monte, l’insussistenza del presupposto per godere del beneficio fiscale (v. pag. 4 ricorso).

La CTR nel ritenere inammissibili e comunque infondate nel merito le censure proposte dal Comune avverso le statuizioni della sentenza di primo grado sulla fruibilità dei benefici ex art. 2 e 9 cit., ha esaurito il thema decidendum perchè ciò è sufficiente a confermare la decisione di primo grado con conseguente assorbimento, anche in appello, della questione subordinata; pertanto l’avere esaminato anche la questione del valore venale del fondo, anzichè dichiarare assorbiti gli ultimi due motivi di appello, costituisce una motivazione superflua. Il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado è sorretto infatti non già da queste ultime argomentazioni, che invece avrebbero portato ad una rideterminazione del quantum, bensì dalle ragioni principali e per prime esposte nella sentenza impugnata, e cioè che è corretto il riconoscimento natura agricola del fondo. Le argomentazioni sul valore del fondo sono quindi da considerare motivazioni ad abuntantiam, che non spiegano alcuna influenza sul dispositivo della stessa, improduttive di effetti giuridici e che non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. sez. I, 10/04/2018, n. 8755) Anche il settimo motivo di ricorso con il quale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo è fondato sull’erroneo presupposto che la ratio decidendi sia l’avere ritenuto il terreno come edificabile accertandone il valore venale e che quindi la CTR avrebbe dovuto rideterminare la pretesa tributaria.

4.- Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono invece proposti nella ipotesi che la Corte ritenga che il giudice di secondo grado abbia accertato che l’aera è di uso agricolo e che pertanto siano applicabili i benefici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e 9; qui la ratio decidendi è individuata correttamente, pur dovendosi precisare che non si tratta di un accertamento eseguito per la prima volta dalla CTR ma della conferma sul punto della decisione di primo grado.

4.1.- Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omissione di pronuncia. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni e difese proposte dal Comune ed in particolare sulla circostanza che il fondo non era affatto coltivato dal contribuente, trattandosi di un fondo incolto e abbandonato come dimostrerebbero i documenti in atti prodotti dallo stesso contribuente. La stessa questione è riposta con il quarto motivo di ricorso sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di fatto decisivo. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56,57 e 58. Secondo la parte ha errato la CTR a ritenere domanda nuova – e quindi inammissibile in appello – la deduzione che il contribuente era pensionato e non iscritto negli elenchi ex SCAU, trattandosi non già di una domanda, ma di una mera difesa, proposta nell’ambito della questione sollevata dal contribuente stesso e cioè la spettanza dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9. Inoltre, osserva i Comune, in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazioni di norme di diritto e in articolare del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, e della L. n. 9 del 1963, art. 11, della L. n. 47 del 1983, art. 1. La CTR ha errato, secondo il Comune, a ritenere irrilevante la qualifica di pensionato e la mancata iscrizione negli elenchi ex SCAU perchè si tratta invece di dati di fatto che escludono la possibilità di fruire dei benefici fiscali in parola.

Questi motivi sono fondati.

Il contribuente ha impugnato l’avviso deducendo di avere diritto al beneficio del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2 e 9, ed era di conseguenza tenuto a darne la prova; a fronte di questa deduzione, ragione primaria della opposizione all’avviso, le contestazioni del Comune sulla sussistenza dei requisiti per il beneficio integrano mere difese e non eccezioni nè domande. In appello il Comune ha fondato le prime quattro censure sulla contestazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione dei benefici invocati, e ne ha meglio precisato i contenuti deducendo anche il raggiunto pensionamento del contribuente; si tratta di deduzioni che rientrano nell’originario thema decidendum in quanto volte ad evidenziare la insussistenza e comunque il difetto di prova sui presupposti della invocata agevolazione fiscale.

Sul punto si deve osservare che ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito. La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr. Cass. n. 9143/2010; Cass. 10284/2019). Inoltre, mentre l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale, pertanto, non compete (v. Cass. v. 10284/2019Cass. n. 19130 del 28/09/2016; Cass. n. 12336 del 2011; Cass. n. 214 del 2005; Cass. n. 9510 del 2008).

La CTR non si è attenuta a questi principi: non ha tenuto conto dell’onere della prova e ha quindi erroneamente qualificato come domanda una difesa; non risulta che abbia esaminato le fotografie versate in atti e non si è pronunciata sulla prova in ordine alla effettiva conduzione del fondo. Inoltre, nonostante l’accoglimento della (infondata) eccezione di inammissibilità, il giudice d’appello ha esaminato nel merito le censure del Comune e ha ritenuto, errando, che la qualità di pensionato non pregiudica la qualifica di coltivatore diretto. Questa Corte ha già affermato, orientamento cui si intende dare continuità che il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione (Cass. n. 13745/2017)

Pertanto sia il primo che il secondo giudice hanno fatto erronea applicazione di principi interpretativi consolidati e hanno ritenuto spettasse l’agevolazione per attività agricola in carenza di prova dei presupposti; già il fatto che il contribuente è pensionato è sufficiente ad escludere il beneficio stesso.

Ne consegue in accoglimento dei motivi terzo, quarto, quinto, sesto la cassazione della sentenza impugnata. I motivi primo, secondo e settimo sono inammissibili per carenza di interesse. La sentenza deve essere rinviata alla CTR della Emilia Romagna in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle questione assorbite in primo grado ed esaminate solo ad abundantiam dalla CTR, in relazione alla domanda subordinata proposta dal contribuente e cioè la determinazione del valore del fondo e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e cassa la sentenza impugnata. Dichiara inammissibili i motivi primo, secondo e settimo. Rinvia alla CTR della Emilia Romagna in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle questioni assorbite e sulle spese di lite anche per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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