Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2142 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2142 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 1920-2013 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2B, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCA MONGILLO, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4151

CAGGIANO LUCIA;
– intimata avverso la sentenza n. 527/2011 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 99/11;

Data pubblicazione: 29/01/2018

i

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

n. r.g. 1920/2013

RILEVATO CHE

avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società affidato
a due motivi;
la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7
1.300/70 nonché degli artt.2104 e 2106 c.c., e vizio di motivazione ex
art.360 comma primo n.5 c.p.c.;
si lamenta che i giudici del gravame abbiano ritenuto ascrivibile a mero
errore la diffusione della prima missiva in data 19/9/2006 – di risposta alla
mail aziendale con cui la lavoratrice era stata convocata per il giorno
20/9/2006 ad una videoconferenza in Napoli – con la quale aveva
comunicato la propria mancata partecipazione, dovendo sottoporsi a visita
neurologica, per i disturbi diagnosticati in ragione della condizione
mobbizzante in cui versava; si critica la statuizione in quanto “mera
presupposizione del tutto inidonea ad escludere l’intenzione della sig.ra
Caggiano di volere inviare la mail in questione anche agli altri 7 colleghi”;
ci si duole che la Corte di merito abbia omesso di valutare l’uso improprio
della mail del 20/9/2006, con il quale la dipendente aveva comunicato il
peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche ed il rinvio della visita
neurologica attinente alla “diagnosi susseguente ai rapporti con il

Mobber”;
si deduce per contro che la lettura della corrispondenza intercorsa fra le
parti consentirebbe “di pervenire a conclusioni esattamente opposte
rispetto a quelle della sentenza di II grado”, attestando sia l’uso improprio
di uno strumento di lavoro quale è la e-mail aziendale, sia la intenzionalità
delle disposizioni di servizio che vietano detto inappropriato utilizzo dei
beni aziendali, elemento questo che connota in termini di gravità la
valutazione della condotta della dipendente;

i

la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza resa pubblica il 17/1/2012, in
riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da
Telecom Italia s.p.a. nei confronti di Lucia Caggiano, volta a conseguire la
declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare irrogata in data
12/10/2006, per avere la dipendente diffuso impropriamente fra i colleghi
due mails di contenuto lesivo dei principi di correttezza e buona fede ai
quali è informata l’obbligazione lavorativa;

n. r.g. 1920/2013

2. il motivo tende a pervenire, mediante la contestata violazione di legge,
alla rinnovata valutazione del merito inibita nella presente sede;

provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma
di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta
interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto
del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n.195, Cass.
16/7/2010 n.16698);
mediante il promiscuo ricorso anche alla contestazione del vizio di
insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente ha provveduto a
stigmatizzare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito in
ordine alla condotta assunta dalla lavoratrice e alla sua portata oggettiva e
soggettiva, criticando il malgoverno dei dati istruttori acquisiti, e così
pervenendo ad una revisione delle valutazioni e del convincimento della
Corte di merito per il conseguimento di una nuova pronuncia sul fatto,
certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (vedi ex
aliis, Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n.24148);
per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o
insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice
di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale
obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione,
ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della
medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base
degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece,
vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente
sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati,
risolvendosi (in termini, Cass. SS.UU. 25/10/2013 n. 24148, Cass.
4/4/2014 n.8008 e da ultimo, Cass. 7/4/2017 n.9097);
invero il motivo di ricorso ex art.360 co.1, n.5, c.p.c., non conferisce alla
Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul
piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e
la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e
la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in
2

come affermato da questa Corte in numerosi approdi, il vizio di violazione
di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del

n. r.g. 1920/2013

3. nello specifico la Corte distrettuale ha scrutinato il materiale probatorio
acquisito osservando innanzitutto che la Caggiano con la prima mai! del
19/9/2016 aveva semplicemente risposto ad un’altra mai inviata da Mario
Rossi, per conoscenza indirizzata ad altri destinatari sicchè la risposta,
inviata anche a terzi, ragionevolmente doveva ritenersi frutto di errore
materiale; tanto è vero che la seconda missiva datata 20/9/2006 con la
quale aveva comunicato di non poter partecipare al convegno fissato per il
giorno stesso a Napoli, era stata indirizzata semplicemente al Rossi; e ciò
indubbiamente consentiva di ritenere la mancanza ascritta priva di valenza
diffamatoria; quanto alla seconda mai!, osservava che il nominativo della
persona che avrebbe posto in essere ai suoi danni il comportamento
asseritamente mobbizzante non era stato indicato, sicchè nenache era
configurabile un improprio attacco sul piano individuale;
conclusivamente, valutava la condotta complessiva posta in essere dalla
lavoratrice, sia nel suo contenuto obiettivo che nella sua portata
soggettiva, rimarcando sotto tale profilo gli aspetti della vicenda – quale la
condizione lavorativa vissuta dalla Caggiano con grande sofferenza – che
si palesavano idonei ad escludere la configurabilità di un comportamento
deliberatamente denigratorio;
l’iter argomentativo che sorregge l’impugnata sentenza, congruo sotto il
profilo logico, e completo per quanto sinora detto, resiste alla censura
all’esame;
4. con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli
artt. 45,46 e 47 c.c.n.l. imprese esercenti servizi di telecomunicazione del
28/6/2000, e vizio di motivazione ex art.360 comma primo n.5 c.p.c.; si
critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la azienda non si
fosse dotata di una regolamentazione interna di lavoro e che la contestata
violazione dell’art.45 c.c.n.l. sull’uso improprio del mezzo informatico, non
fosse consona alla mancanza contestata, affermando un principio di
tipizzazione tassativa dei comportamenti disciplinarmente rilevanti
3

discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi
di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; in ogni
caso, per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito
adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in
esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte
dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio
convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese
tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (tra le tante:
Cass. 2/2/2007 n.2272, Cass. 14/2/2013 n. 3668);

n. r.g. 1920/2013

contrastante con le norme contrattuali richiamate, ed in particolare, con
l’art.47;
5. il motivo è improcedibile laddove le ragioni di doglianza si basano sulla

come le Sezioni Unite insegnano, l’onere del deposito degli atti processuali,
dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il
ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità, dall’art.369, co. 2, n.4,
c.p.c., è soddisfatto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di
merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante
il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua
produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il
documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte,
mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del
giudizio di merito, benché, cautelativamente, ne sia opportuna la
produzione per il caso in cui quella controparte non si costituisca in sede di
legittimità o la faccia senza depositare il fascicolo o lo produca senza
documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di
merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso,
oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di
merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo,
mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della
produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n.
25038);
inoltre questa Corte, sempre a Sezioni Unite, con sentenza del 23/10/2010
n. 20075 ha sancito che il richiamato art.369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve
interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente denunci la violazione o
falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve
avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le
singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo
integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente
tali disposizioni;
l’onere del deposito assume infatti, una sua rilevanza autonoma – ed è
distinto, perciò, dall’onere di “autosufficiente” indicazione e trascrizione
delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi – corrispondendo alla
funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita – ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 – anche con riferimento ai contratti e
accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì
che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle
singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da
4

dedotta violazione delle summenzionate norme collettive;

n. r.g. 1920/2013

(vedi ex plurimis, Cass. 8/11/2016 n.22668);
tale onere è soddisfatto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi
di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi,
mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso
l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile
(per tutte, Cass. SS.UU.cit. n. 25038/2013);
6. nello specifico parte ricorrente non ha precisato, come prescritto
dall’insegnamento innanzi ricordato, l’avvenuta produzione, ed in forma
integrale, del contratto collettivo sui quali fonda i motivi di gravame,
nonchè la sede in cui lo stesso sia reperibile, onde la censura non si
sottrae ad un giudizio di improcedibilità;
in definitiva, il ricorso è respinto;
nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolamentazione delle spese
del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017.

parte della Corte di Cassazione, chiamata alla interpretazione dei medesimi

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