Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2142 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27297-2008 proposto da:

ECOSANNIO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente i domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società Ecosannio s.r.l., con ricorso notificato il 7.11.2008, ha impugnato il decreto 13.5.2008 pronunciato dalla corte d’appello di Roma, che, accolta una domanda di equa riparazione in Euro 5.400,00, ha liquidato le spese del giudizio in Euro 400,00 per onorari di avvocato, Euro 250,00 per diritti e Euro 22,46 per rimborso di spese.

Il Ministero della giustizia non ha resistito al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ chiesta la cassazione del capo del decreto che riguarda la liquidazione delle spese del processo.

Motivo del ricorso è il vizio di violazione di norme di diritto, in cui si sostiene che la corte d’appello è incorsa nel liquidare le spese processuali in misura inferiore ai minimi applicabili al tipo di giudizi in questione, in cui, sia pure col rito dei procedimenti in camera di consiglio, nel contraddittorio tra le parti si decide di diritti.

Il motivo, corredato da quesito, è in parte fondato.

2. – La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato è disciplinata nei giudizi di equa riparazione dalle tabelle A, quadro 4^, e B, quadro 1^, della tariffa approvata col D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

Il ricorrente sostiene nel ricorso che in sede di applicazione della tariffa si dovesse nel caso concreto fare riferimento allo scaglione delle cause da Euro 5.200,01 a Euro 25.900 per gli onorari – sulla base della liquidazione del danno in Euro 5.400,00 – e che le somme liquidate per onorari e diritti di avvocato, rispettivamente in Euro.

400,00 e 250,00 sono inferiori ai minimi corrispondenti alle voci esposte nella nota spese, il cui rispettivo ammontare è di Euro.

580,00 e di Euro 519,00.

La violazione denunciata, nei limiti che seguono, sussiste.

Avuto riguardo alle prestazioni indicate nella nota delle spese presentata al giudice di merito, depositata in questo giudizio e richiamata nel corpo del ricorso, gli onorari di avvocato avrebbero dovuto essere liquidati in Euro 580,00 – secondo la richiesta – anzichè in Euro 400,00 e i diritti in Euro 503,00 – anzichè in Euro 250,00 e però non in Euro 519,00.

Non possono, invero, spettare insieme i diritti relativi alle prestazioni (8 iscrizione a ruolo) e (9 costituzione in giudizio), perchè la seconda avviene mediante la prima.

3. – II ricorso è accolto ed il decreto è cassato quanto alla pronuncia sulle spese.

La Corte ha il potere di pronunciare sul merito e di conseguenza condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito in Euro 580,00 a titolo di onorari di avvocato, Euro 503,00 a titolo di diritti ed Euro 22,46 per rimborso di spese.

4. – Il Ministero è anche condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate in Euro 230,00 per onorari e 100,00 per rimborso di spese, in rapporto al primo scaglione (fino a 600,00), corrispondente al valore della causa in questo grado.

5. – Alle spese dei due gradi di giudizio vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte va ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.105,46 a titolo di spese del giudizio di merito; lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari di avvocato, di tutte unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge e ne ordina la distrazione a favore dell’avvocato Giulio di Gioia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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