Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2142 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12949/2020 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Daniela

Bianchi, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 989/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. S.A., cittadino bengalese, ricorre a questa Corte avverso il decreto del 12.3.2020 con cui il Tribunale di Cagliari, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze intese al riconoscimento in suo favore della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di cinque motivi di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Rilevato previamente che, in difformità di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura alle liti rilasciata ai fine del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, risulta priva della richiesta certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore” (Cass., Sez. U., 1/06/2021, n. 15177), onde il ricorso si rende per questo inammissibile.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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