Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2142 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8709-2012 proposto da:

BIOELETTRONICA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO FERRARA FIERRO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 259/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRARA FIERRO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTO DI CAUSA

Con sentenza n. 209/38/2009, pubblicata in data 13.7.2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva tre ricorsi, successivamente riuniti, con cui la Srl Bioelettronica aveva impugnato nei confronti della Agenzia delle Entrate, per motivi formali e sostanziali, tre cartelle esattoriali relative ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato dell’IVA per gli anni 2002 e 2003, ritenendo che la Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova della appartenenza della società ricorrente ad un gruppo controllato da altra società, la P.A. & M. Spa e quindi della correttezza della liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73.

Investita dall’appello della Agenzia delle Entrate che aveva dedotto che la prova era in atti in quanto allegata dalla stessa ricorrente che aveva prodotto le dichiarazioni IVA, compilando il quadro VK previsto per le società controllate ed indicando anche il codice fiscale della controllante, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 259/29/2011, depositata il 23.9.2011, lo accoglieva e condannava la società Bioelettronica alle spese del doppio grado del giudizio.

Il giudice di appello dava altresì atto, senza indicarne la data, della costituzione della società Bioelettronica con appello incidentale, che rigettava, con cui la società contribuente avrebbe ribadito le eccezioni preliminari e pregiudiziali già poste in primo grado e non accolte, oltre che insistere nel merito per l’accoglimento dei ricorsi.

In merito all’appello, la Commissione Tributaria Regionale rilevava, per quanto ancora interessa, che le cartelle erano motivate in quanto riportavano la iscrizione a ruolo che conteneva un dettaglio completo degli addebiti compresa la causale del recupero effettuato per ciascun anno di imposta e che la correttezza delle operazioni di liquidazione dell’IVA di gruppo, da parte della Agenzia delle Entrate, era dimostrata dalle dichiarazioni IVA della società ricorrente che aveva compilato il quadro previsto per la società controllante e la ragione fiscale di tale società, così fornendo una prova confessoria della sua partecipazione al gruppo societario indicato, per cui il credito IVA non poteva essere usufruito dalla società controllata bensì doveva essere trasferito alla controllante alla fine di ciascun periodo di imposta.

Ha presentato ricorso per cassazione, notificato in data 23.3.2012 e depositato il 16.4.2012, la Srl. Bioelettronica affidato ad undici motivi.

La Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine della discussione orale chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi sei motivi la ricorrente, premesso che nel giudizio di appello aveva lamentato che la notificazione dell’atto di appello era inesistente e tardiva e che il deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale era illegittimamente avvenuto in data 22.10.2011, in assenza del deposito di copia dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale e di presa in esame di tali questioni da parte del giudice di appello, denuncia:

– violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ed omessa motivazione sulla inammissibilità dell’appello dell’ufficio per mancato deposito della copia nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale entro il termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante, pur trattandosi di appello notificato a mezzo del servizio postale;

– violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, ed omessa motivazione in relazione alla inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito di copia della ricevuta di spedizione dell’atto di costituzione in giudizio dell’appellante a mezzo del servizio postale davanti alla Commissione Tributaria Regionale;

– violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, per inesistenza della notificazione dell’atto di appello, omessa o insufficiente motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia e conseguente nullità della sentenza e del procedimento poichè l’appello era stato indirizzato ad uno solo dei due difensori della società nel domicilio eletto e quindi notificato presso la segreteria della Commissione tributaria in assenza dei presupposti di legge;

– violazione dell’art. 327 c.p.c., per inesistenza della notifica dell’atto di appello con riguardo alla data del ritiro dell’atto presso la segreteria da parte dei difensori della appellante, avvenuto in data 22.4.2011, poichè il termine per la impugnazione era scaduto in data 13.10.2010 per cui non si poteva ritenere che l’atto avesse raggiunto il suo scopo;

– violazione degli artt. 137 e segg. c.p.c. per invalidità della relata di notifica che avrebbe impedito la eventuale rinnovazione della notificazione dell’atto;

– violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, per omessa valutazione preliminare del ricorso da parte del Presidente della sezione e conseguente nullità del procedimento e della sentenza.

Con il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per carente motivazione della cartella di pagamento con riguardo alla causale della rettifica.

Con l’ottavo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, poichè l’Ufficio non avrebbe potuto procedere alla liquidazione della imposta in base a tale disposizione, bensì avrebbe dovuto notificare un autonomo avviso di accertamento in presenza della necessità di risolvere questioni giuridiche o che esigevano una specifica motivazione.

Infine, con il nono, decimo ed undicesimo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 73, del D.M. n. 11075 del 13 dicembre 1979, del T.U.I.R., art. 163, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè dalla norme citate non si evinceva alcun obbligo di trasferimento del credito IVA della controllante in capo alla controllata per i periodi di imposta precedenti alla adesione all’IVA di gruppo, come riconosciuto anche dalla Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 56/E dell’11.5.2011 e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 63; tanto più che la pretesa dell’Erario avrebbe comportato una lesione del divieto di doppia imposizione e la illegittima applicazione della sanzione per violazione del principio di tassatività e preventiva determinazione della sanzione.

E’ infondato il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ed omessa motivazione sulla inammissibilità dell’appello dell’ufficio per mancato deposito della copia nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale entro il termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante, pur trattandosi di appello notificato a mezzo del servizio postale.

E’ vero che “in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, parte 2, a pena d’inammissibilità dell’appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione “ad quem”, trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame e che tale inammissibilità è rilevabile d’ufficio (cfr. tra le tante di recente Cass. n. 12861 del 2014; n.15432 del 2015; n. 3442 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 243289 del 2018 rv. 650701). Si è, in particolare, avuto modo di chiarire che la ratio della disposizione non è “oscura”, ma è stata identificata dalla Corte costituzionale e da questa Corte nella finalità di rendere nota alla C.T.P. l’impugnazione della sentenza ed impedire, così, il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo grado impugnata. In particolare, come rilevato 6 dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 321 del 2009, n. 43 del 2010, n. 141 del 2011: la disposizione ha l’apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale (sentenza n. 321 del 2009); tale finalità non è soddisfatta dall’obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, di richiedere alla segreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con la copia autentica della sentenza impugnata “subito dopo il deposito del ricorso in appello”, perchè la suddetta richiesta viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo “dopo” la costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione dell’appello, considerando anche il tempo necessario a che essa pervenga alla segreteria della Commissione tributaria provinciale e, di conseguenza, tale richiesta non è idonea ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado di ottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causa in appello; l’applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui l’appello non venga notificato per il tramite dell’ufficiale giudiziario trova adeguata giustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia, invece, effettuata mediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizione dell’appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stesso ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile, effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), secondo cui “l’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”; il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali non è affatto escluso o ridotto dalla possibilità di revocare successivamente l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 15432 del 2015). La legittimità costituzionale di tale norma è stata, da ultimo, ribadita dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 121del 2016.

Orbene, nella specie tale disposizione era certamente applicabile poichè l’appello, come risulta anche dal frontespizio della sentenza impugnata, è stato depositato il 10.11.2010 (mentre solo con il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36 – applicabile ratione temporis agli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014 – è stata disposta la soppressione del secondo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo cui, qualora l’appello “non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”) e la notifica dell’atto di appello, come risulta dal fascicolo dell’appello, esaminato da questa Commissione, trattandosi di questione processuale, è avvenuto a mezzo del messo speciale e non tramite ufficiale giudiziario. Peraltro dallo stesso fascicolo processuale risulta che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha ricevuto la copia dell’atto di appello, come da timbro con data del 10.11.2010 di tale ufficio apposto sulla copia dell’atto di appello ed inoltre risulta pure la ricevuta della copia di tale atto nella stessa data da parte dello sportello della CTP di Roma.

Poichè nel fascicolo del primo grado, trasmesso alla CTR, è stata rinvenuta la ricevuta che comprova il deposito della copia dell’atto di appello presso la segreteria della CTP, nonchè la attestazione del ricevimento dell’atto, apposta sull’atto medesimo da parte della segreteria della CTP in data 10.11.2010 e cioè nella stessa data in cui l’appello è stato depositato presso la CTR (cioè nel termine perentorio di trenta giorni previsto ex art. 22, citato comma 1, per la costituzione dell’appellante), si deve quindi ritenere che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, sia stato rispettato dall’appellante, considerato che l’adempimento risulta dal fascicolo di primo grado rimesso alla CTR, così da mettere la Commissione tributaria provinciale nella condizione di valutare la rilevanza concreta dell’impugnazione al fine di evitare l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di gravame (v. Cass. n. 24289 del 2018 rv. 650701), posto che l’onere a carico dell’appellante si esaurisce nel tempestivo deposito della copia dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata – onere il cui assolvimento è stato attestato, nella specie, dalla ricevuta di avvenuto tempestivo deposito, della quale dà atto la segreteria della CTP -. Resta assorbita la doglianza di omessa motivazione della sentenza di appello su tale questione, che in realtà consiste in doglianza di omessa pronuncia – considerato che il giudice di appello non ha proprio riportato e tanto meno preso in esame il motivo di appello presentato in proposito – poichè la questione di diritto posta con quel motivo risulta infondata.

E’ infondato anche il secondo motivo di appello con cui la ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, ed omessa motivazione in relazione alla inammissibilità dell’appello dell’Ufficio perchè, testualmente, “al ricorso in appello, depositato dall’Ufficio tributario presso la segreteria della Commissione Tributaria regionale, non è stata allegata la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo di ricevuta postale, prevista (a pena di inammissibilità) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22”.

A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, anche per il giudizio di appello, “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti c.p.c., ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”. Con un orientamento, cui in questa sede si ritiene di dare continuità, questa Corte ha ritenuto che, in tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 53 e 33, dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione, atteso che anche l’avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5376 del 18/03/2015Rv. 634694 – 01; n. 19138 del 28/09/2016 Rv. 641113 – 01; Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017 Rv. 644364 – 03; n. 11559 del 11/05/2018 Rv. 648380 – 01). Ed in ogni caso, nella fattispecie in esame, la notifica non è avvenuta a mezzo posta, bensì a mezzo del messo speciale della Agenzia e la relata, posta in calce all’atto depositato nella segreteria della Commissione tributaria, come risulta dal fascicolo processuale esaminato da questa Corte, porta la attestazione della data (12.10.2010) in cui è stata avviata la notifica ad opera del messo speciale (mentre il deposito dell’appello nella segreteria della CTR è avvenuto il 10.11.2010 – come risulta anche dal frontespizio della sentenza impugnata e non il 22 novembre come assume l’appellante a pagina 4 del ricorso – e cioè nel rispetto dei 30 giorni addirittura dall’avvio della notifica), il che garantisce, nel caso di omessa notifica della sentenza, il rispetto – cui è ispirata la norma – del termine annuale per l’appello, cui si aggiungono 46 giorni per la sospensione dei termini per le ferie giudiziarie, a norma dell’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, applicabile nel caso in esame in cui i ricorsi introduttivi sono stati notificati nel 2007 e quindi prima del 4.7.2009 (Sez. 2, Sentenza n. 6784 del 04/05/2012 Rv. 622149 – 01).

E’ invece parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso che attiene alla nullità e/o inesistenza della notifica dell’atto di appello anche se le conseguenze non sono quelle della inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello invocate dalla società ricorrente.

La ricorrente assume che, poichè era rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, da due difensori e domiciliata presso il loro studio in Roma, via Paisiello, la notifica non poteva essere indirizzata ad uno solo di essi, come era avvenuto e che, comunque, la circostanza che l’atto non fosse pervenuto all’unico difensore indicato nell’atto di notifica, non poteva autorizzare la notifica ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, che prevede la notifica presso la segreteria della Commissione Tributaria esclusivamente nel caso di mancanza della elezione di domicilio o della dichiarazione della residenza nel territorio dello stato o nel caso di loro assoluta incertezza; il che avrebbe determinato la inesistenza insanabile della notifica ed aveva di fatto impedito alla società contribuente di presentare l’appello incidentale, essendo casualmente venuta a conoscenza dell’appello solo in data 22.4.2011, attraverso un acceso preso la sede della CTR, quando i termini per l’appello era ampiamente scaduti, come si evinceva dalla attestazione della segreteria.

Dall’esame degli atti processuali risulta che in effetti, pur essendo la società contribuente rappresentata e difesa da due professionisti abilitati e domiciliata presso il loro studio, in realtà l’appello era stato indirizzato ad uno solo e l’unica attestazione del messo speciale notificatore, che risulta dalla relata (che è in atti, al contrario di quanto assume la ricorrente), è la seguente “non trovato AR a tutto il 15.11.2010”, mentre a tale notifica non risulta allegata alcuna raccomandata e neppure il numero della stessa.

Orbene, premesso che è certamente valida la notifica anche se eseguita ad uno solo dei difensori della parte pur assistita da più difensori, peraltro nel caso in esame la attestazione “non trovato”, senza ulteriori specificazioni e senza ulteriori informazioni presso il relativo ordine professionale al fine di reperire il nuovo indirizzo professionale, ovvero, in alternativa, la notifica presso il secondo difensore, non soddisfaceva i requisiti minimi che potevano autorizzare la notifica presso la segreteria della Commissione tributaria, come avvenuto nel caso in esame.

Nel processo tributario, l’onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è infatti previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d’indicare la sede dello studio di quest’ultimo, sicchè il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l’onere di comunicare il cambiamento d’indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini, nella specie non eseguite e che comunque non risultano eseguite (v. Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 13238 del 27/06/2016 Rv. 640135 – 01; n. 28712 del 2017).

Posto che una notificazione siffatta non era certamente valida, tuttavia questa Corte ritiene di dare continuità all’indirizzo delle Sezioni Unite per cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 Rv. 640604 01).

L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene perciò agli elementi costitutivi essenziali dell’atto e ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso, in ipotesi, si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, come nel caso della notificazione eseguita presso la segreteria della Commissione dal messo notificatore, in base ad una tipologia di notificazione espressamente prevista dalla legge, anche se non idonea a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc e non invece nella categoria della inesistenza insanabile come assume la ricorrente; conseguentemente in tale ipotesi deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008 Rv. 603086 – 01) anche al fine di consentire alla società appellata di presentare appello incidentale che è stato precluso nel precedente grado di merito.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., se il giudizio di appello sia proseguito nonostante la invalidità della notifica, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica dell’appello nel giudizio di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 12197 del 01/12/1998, Rv. 521308).

Pertanto va accolto il ricorso nei limiti di cui alle precedenti statuizioni con riguardo al terzo motivo con conseguente declaratoria di nullità della sentenza impugnata e rinvio, per il rinnovo del grado di giudizio, alla CTR Lazio in diversa composizione.

I restanti motivi restano assorbiti il quarto ed il quinto stante la loro interdipendenza con la violazione di legge in relazione alla notificazione dell’atto di appello, che ha comportato la presa in carico anche delle questioni con essi proposte, il che rende superfluo il loro esame, ed i successivi perchè attinenti alla decisione di merito su cui provvederà il giudice del rinvio.

Le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

LA CORTE:

Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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