Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21419 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7277/2019 proposto da:

O.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria Di Punzio, ed

elettivamente domiciliato in Roma, via Vigliena, n. 9, presso lo

studio dell’Avv. Alessandro Malara, come da procura in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA n. 1262/2019, pubblicato in

data 22 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, O.H., nato in (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria

2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato nel villaggio di (OMISSIS), ma di avere vissuto ad (OMISSIS) con i nonni materni stante la separazione dei genitori, e alla morte dei nonni, con uno zio; che nell’anno (OMISSIS) era entrato a far parte della setta (OMISSIS); che un giorno, mentre si trovava in un locale in compagnia di un amico, i membri della setta (OMISSIS) erano entrai armati e avevano ucciso il suo amico che era della setta (OMISSIS); che la famiglia dell’amico e la setta di appartenenza (OMISSIS) lo avevano accusato di essere responsabile della morte dell’amico, di essere stato aggredito e, per paura di essere ucciso, aveva chiesto aiuto alla madre per fuggire in Libia; che dalla Libia, dopo essere stato, insieme ad un amico poi morto, imprigionato e picchiato da delinquenti libici, che volevano dei soldi per liberarli, era riuscito a imbarcarsi per l’Italia; che temeva il rientro in Nigeria perchè i suoi familiari gli avevano riferito che la famiglia dell’amico ucciso lo stava ancora cercando.

3. Il Tribunale ha respinto la domanda, con decreto del 22 gennaio 2019, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso O.H., con atto notificato il 18 febbraio 2019, svolgendo tre motivi (nonostante a pagina 3 del ricorso nella parte denominata “Sintesi dei motivi” siano riportati due motivi e le norme di legge richiamate a pag. 3 e a pag. 6 siano diverse).

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo O.H. lamenta a pag. 3 del ricorso la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 7, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e a pagina 6 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere errato il Tribunale da un lato nella qualificazione del persecutor quale privato e nell’avere ritenuto necessario il persecutor per integrare i requisiti della meritevolezza e dall’altro per avere ritenuto sussistente la possibilità per lo straniero di rivolgersi alle autorità statali del paese di origine per ottenerne protezione, pur avendo riconosciuto che in Nigeria vi era una generalizzata impunità per gli autori degli abusi.

2. Con il secondo motivo O.H. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, comma 6 (indicato a pag. 4 del ricorso) e comma 8 (indicato a pag. 14 del ricorso), del D.Lgs. n. 286 del 1998, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il Collegio omessa la valutazione comparativa necessaria ad appurare lo stato di fragilità individuale del ricorrente e per avere ritenuto l’onere della prova a carico del ricorrente anche laddove le condizioni del paese di origine non gli consentivano, nonostante il massimo sforzo, di documentare l’accaduto storico, desumibile dall’id quod plerumque accidit in situazioni di violenza diffusa quale era quella in atto in Nigeria.

3. Con il terzo motivo O.H. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in correlazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione delle numerose pronunce di merito che avevano ritenuto l’assoluta carenza in tutta la Nigeria di condizioni minime di sicurezza per i cittadini e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3.1 Il primo e il terzo motivo, che, in quanto connessi, vanno trattati unitariamente, sono inammissibili.

3.2 In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

3.3 Il Tribunale, nel caso in esame, ha disconosciuto verosimiglianza alle dichiarazioni del richiedente protezione, con una valutazione che non è stata mai contestata in ricorso e, in applicazione dell’indicato principio, tanto vale a precludere al richiedente protezione, con l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, anche un accertamento sull’ascrivibilità delle vicende persecutorie dedotte nel racconto alle fattispecie di riconoscimento della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b).

Il Tribunale ha comunque correttamente escluso la sussistenza del “danno grave” per debito scrutinio della fattispecie in relazione alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a) e b), nella estraneità della situazione di conflitto privato dedotto al potere costituito, correttamente individuato quale necessario esito dell’esercizio dei poteri dell’apparato amministrativo-giudiziario, e quindi in una pena capitale o comunque destinata a tramutarsi, nella sua espiazione, in un trattamento inumano o degradante.

Il Tribunale ha specificamente motivato anche sul diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), affermando, sulla scorta delle fonti internazionali consultate ed indicate a pag. 3 del provvedimento impugnato, che non emergeva una situazione di violenza indiscriminata nell’area di provenienza del richiedente, tale da ritenere integrato il presupposto di cui al citato art. 14, lett. c), pur ravvisando severi indici di criticità quanto all’ordine pubblico.

3.4 L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto il Tribunale ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche per il profilo di cui alla lett. c).

Ciò a fronte della assoluta genericità della critica del ricorrente del tutto slegata dalle argomentazioni del Tribunale – che non ha mai qualificato l’autore della persecuzione quale “privato” – e per l’assenza di censura della specifica ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata in ordine alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle tutte a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dalla Nigeria non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile.

4.1 Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti (Cass. Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

4.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha posto a fondamento delle richieste di riconoscimento dello stato di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria le medesime circostanze di fatto, nè ha mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere quali sarebbero mai le circostanze di fatto, personali e peculiari, diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione, che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria e ciò in difetto di correlazione con la specifica ratio decidendi sottesa alla statuizione sul punto che ha affermato la non allegazione da parte del richiedente di specifiche ragioni di vulnerabilità e in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile, come da accertamento del Tribunale, non oggetto di specifica censura.

4.3 Non esiste, quindi, alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui il richiedente aveva vissuto prima dell’allontanamento e anche l’invocato bilanciamento non costituisce nel ricorso occasione per illustrare in cosa sarebbe consistita l’integrazione.

Risulta, peraltro, dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità resa in fase di merito non esaminata, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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