Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21418 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 27/07/2021), n.21418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22761-2014 proposto da:

FORIO MARE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentata e difesa dagli

avvocati SILVIO TRANI e SALVATORE TRANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE FORIO D’ISCHIA, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. VELLEMAIO 13, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELLA NAPOLITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato EMANUELE MORRA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 758/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto che la Corte accolga il primo motivo di ricorso, con

assorbimento dei restanti. Conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Forio Mare s.a.s. adiva la CTP di Napoli al fine di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale relativa alla TIA 2008 deducendo che la relativa fattura contenente la pretesa impositiva non le sarebbe mai stata notificata ed inoltre che l’IVA non era dovuta.

La CTP di Napoli con sentenza n. 478/14/2012 accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del Comune di Forio d’Ischia, la CTR della Campania con sentenza in data 27.1.2014 accoglieva il gravame ritenendo che fosse stata fornita in appello la prova della rituale notifica della fattura.

Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi la società contribuente cui resisteva la controparte con controricorso.

Fissato all’udienza pubblica del 4 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8 bis inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020 senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale che ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti e dei difensori delle parti che depositavano memorie non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva la nullità del procedimento d’appello in quanto nonostante il ricorso di primo grado fosse stato notificato sia al Comune che al concessionario, il ricorso in appello non è mai stato notificato al concessionario.

Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 324 c.p.c.” parte ricorrente deduceva che vi era stata violazione del giudicato per mancata notifica del gravame al concessionario.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la fattura in cui si era concretizzata la pretesa impositiva non era mai stata notificata alla Forio Mare s.a.s. né tantomeno era stata allegata alla cartella esattoriale.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente disconosceva la fattura prodotta in appello sia nella sua conformità all’originale che nella sua notifica aggiungendo che non vi era certezza che la presunta ricevuta di ritorno fosse riferibile alla fattura de qua.

Con il quinto motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” parte ricorrente deduceva che la notifica della cartella è inesistente poiché effettuata direttamente a mezzo posta dall’agente per la riscossione senza avvalersi dei soggetti di cui all’art. 26 cit..

Con il sesto motivo di ricorso rubricato “Violazione falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva l’inesistenza della cartella per omessa compilazione della relata di notifica.

Con il settimo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 324 c.p.c.” parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per non aver espunto l’IVA dall’importo della cartella.

Il primo motivo è fondato.

Ed invero, emerge dagli atti che nel giudizio di primo grado sono stati parte sia il Comune di Forio d’Ischia che Equitalia mentre nel giudizio di appello il Comune impugnante ha notificato il ricorso solo alla società contribuente e non anche alla Equitalia nonostante l’oggetto del giudizio riguardasse anche l’adeguatezza della motivazione della cartella che è atto riscossivo di competenza del concessionario/agente riscossione.

Ciò posto, rileva il Collegio che il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa – in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell’Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97; Cass. n. 1462/09; Cass., n. 10934/15; Cass. n. 8065/19).

Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.

I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui rinvia anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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