Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21418 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30167/2014 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GONIEZ, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) – Società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato) e Rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso

lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPARI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4592/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

14/05/2014, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato De Benedictis Italo (delega Avv. Carlo De Marchis

Gomez) difensore della ricorrente, che si riporta agli scritti e

chiede raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. D.A., premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Poste Italiane s.p.a. in virtù di tre contratti di lavoro a termine – in periodi compresi tra il (OMISSIS) – stipulati ai sensi del cit. D.Lgs. n. 368, art. 1, per ragioni di carattere produttivo, in particolare per l’espletamento dell’attività di operatore di contact center della commessa del Ministero delle Comunicazioni (i primi due contratti) e del Comune di Roma (il terzo contratto, poi prorogato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 4, al 6 ottobre 2008), ha agito per la declaratoria di nullità del termine di durata, in assenza di specifica motivazione, di un’oggettiva esigenza temporanea e di un adeguato documento di valutazione dei rischi.

2. La decisione di primo grado, di rigetto della domanda, è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma che, premesso non trattarsi di ordinaria attività aziendale delle Poste, ha incentrato la ratio decidendi sulla sussistenza del collegamento causale tra l’assunzione a termine e la motivazione indicata nel contratto, stante l’evidenza dell’utilizzo della lavoratrice per il necessario espletamento del servizio di call center, in adempimento dell’appalto di servizi in essere con il Ministero delle Comunicazioni e del Comune di Roma, anche all’esito delle risultanze testimoniali (nel senso dell’utilizzazione della lavoratrice esclusivamente nel predetto ambito e fino alla cessazione degli appalti).

3. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, legittima la causale del contratto prorogato cit. D.Lgs. n. 368, ex art. 4 (per il periodo (OMISSIS)), perdurando le medesime ragioni oggettive del contratto da prorogare – l’appalto di servizi con il Comune di Roma – e trattandosi dell’espletamento della medesima attività.

4. Con i primi due motivi del ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 3 e 4; degli artt. 2697 e 1355 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto controverso oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente, in sintesi, che il mero richiamo ad un appalto di prestazioni di servizi di cali center svolto nell’ambito di una divisione di Poste Italiane che istituzionalmente effettua servizi di cali center non possa configurare il requisito della specificità temporale che giustifica il ricorso ad un contratto a tempo determinato, risultando omessa la circostanza oggettiva giustificatrice della prestazione lavorativa temporanea, e che l’inerenza della prestazione alle attività oggetto dell’appalto non costituisca prova di un’esigenza temporanea effettiva. Il terzo motivo critica la ritenuta validità della proroga deducendo, in particolare, che la Corte territoriale non abbia ritenuto l’esigenza oggettiva sopravvenuta necessaria e da provare; il quarto, ed ultimo motivo, denuncia l’omessa pronuncia sulla dedotta violazione del citato D.Lgs. n. 369, art. 3 e, dunque, sulla questione della nullità dei contratti a termine perchè stipulati in assenza di un valido documento di prevenzione dei rischi.

5. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

6. Il ricorso è in parte illustrato mediante l’assemblaggio di una serie di atti processuali, con tecnica espositiva sanzionata, da costante indirizzo di questa Corte (v., multis, Cass., S.U., n. 5698 del 2012, Cass., S.U., n. 19255 del 2010; Cass., S.U. n. 16628 del 2009; Cass., n. 15180 del 2010), dall’inammissibilità giacchè detta modalità grafica – ridondante nella specie equivarrebbe, in sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa, in violazione del precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa preordinata allo scopo di agevolare, alla Corte di legittimità, la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

7. Pur tuttavia nel ricorso all’esame i momenti di sintesi delle censure svolte, che intervallano il predetto assemblaggio, non precludono la delibazione dei motivi di doglianza.

8. Ebbene, le censure che investono specificità ed effettività della causale apposta ai primi tre contratti a termine (devolute con i primi due mezzi), non sono meritevoli di accoglimento.

9. Come precisato da questa Corte, con orientamento consolidato (v., fra le prime, Cass. nn. 2279 e 10033 del 2010 e numerose successive conformi; più di recente Cass. nn. 17155 e 22544 del 2015; Cass., sez. sesta-L. n. 17746/2016; Cass. 9052/2016) l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

10. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. nn. 2279, 10033, 16303 del 2010 e numerose successive conformi) ritiene possibile che la specificazione delle ragioni giustificartici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti clic prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative.

11. Nel caso di specie l’indicazione delle causali giustificative dei contratti in esame enunciava analiticamente le “ragioni di carattere produttive” sottese alle assunzioni a termine, indicando specificamente l'”espletamento delle attività di operatore di contact center della commessa del Ministero delle Comunicazioni” (primo contratto) e di “operatore contact center della commessa del Comune di Roma” (secondo e terzo contratto) e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto detti contratti conformati al requisito normativo della specificazione scritta della causale e verificato, con il testimoniale acquisito al giudizio, l’utilizzazione della lavoratrice nell’ambito dell’oggetto e per la durata dei contratti di appalto.

12. La connotazione del carattere non ordinario del servizio di cali center nell’ambito dell’attività aziendale, introdotta nella sentenza impugnata per valorizzare il collegamento causale tra la temporanea prestazione di lavoro e i servizi in appalto alla cosietà non è validamente infirmata dalla ricorrente che ne ha dedotto l’estraneità alle deduzioni ed eccezioni delle parti con proporzione risultata smentita dai pertinenti passaggi della memoria difensiva della società – peraltro, come già detto, riprodotti on dovizia dalla ricorrente medesima – volti ad evidenziare lo svolgimento, in aggiunta ai servizi di Customer Care, di “attività di call center per conto di aziende private e pubblici- quali il Ministero delle Comunicazioni, il servizio Chiamaroma 060606 del Comune di Roma”.

13. Tuttavia, se i contratti a termine in esame resistono, per quanto detto, alle critiche svolte in punto di specificita ed effettività della causale di durata temporanea, un ulteriore profilo di nullità – pur tempestivamente introdotto dalla ricorrente nei gradi di merito, come idoneamente dedotto in questa sede e non contestato dalla parte intimata – non è stato vagliato dalla Corte capitolina che ha pretermesso qualsivoglia delibazione in ordine al rispetto o meno, nella specie, del precetto recato dal cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3 – la presenza di un valido documento di prevenzione dei rischi – la cui violazione è sanzionata dal Legislatore con la nullità del contratto a termine stipulato.

14. La censura così svolta con il quarto motivo, il cui esame precede logicamente la disamina del terzo, è connotata da decisività, atteso che il più volte citato D.Lgs. n. 368 del 2001, stabilisce, all’art. 3, con norma imperativa, che l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa, tra l’altro, “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, e successive modificazioni”.

15. L’omesso esame di un profilo di validità/nullità dei contratti a termine in esame comporta, pertanto, l’accoglimento del motivo in questione e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, dovendosi aggiungere che incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione, l’onere di provare di aver assolto specificamente all’adempimento secondo quanto richiesto dalla normativa (si veda Cass. 5241/2012, punto 31 e seguenti e, da ultimo, Cass. nn. 3636 e 11739 del 2016).

16. L’omesso esame della conformità dei contratti a termine nel senso preannunciato nel paragrafo che precede priva, inoltre, di rilevanza, in questa sede, la verifica della legittimità della proroga dell’ultimo contratto (per il periodo (OMISSIS)) e della relativa causale (la proroga, per l’appunto, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 4), rimanendo tale doglianza (illustrata con il terzo mezzo d’impugnazione) assorbita per essere ancora da disaminare, in sede di merito, per quanto detto, la dedotta nullità anche del contratto da prorogare ((OMISSIS)) la cui validità, in tutti i profili contestati in giudizio, assume valore di antecedente logico del contratto stipulato per il periodo (OMISSIS).

17. In definitiva, rigettati i primi due motivi del ricorso ed assorbito il terzo, all’accoglimento del quarto mezzo segue l’annullamento della sentenza in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto per verificare il rispetto (Ndr: testo originale non comprensibile), nella specie della a predetta norma imperativa, la causa dev’essere rinviata alla Corte territoriale di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i primi due e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA