Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21418 del 15/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 01/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21928/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, Cav. T.D., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli

avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo

difensore, in Roma, via Confalonieri, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 76/13/09, depositata in data 29 giugno 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1

giugno 2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

RILEVATO

– he con sentenza n. 76 del 29 giugno 2009 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Trevi Finanziaria Industriale s.p.a. avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate, a modifica di un precedente provvedimento di diniego parziale di rimborso dell’IVA versata dalla società negli anni di imposta 2001 e 2002 con riferimento a canoni di locazione di beni mobili da utilizzare al di fuori del territorio della Comunità europea, ovvero ad operazioni non territoriali esclusi dall’ambito di applicazione della predetta imposta ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), respingeva integralmente la domanda di rimborso;

– che i giudici di appello ritenevano che l’adesione della società contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 non fosse preclusiva della possibilità per la medesima di ottenere il rimborso dell’IVA pagata indebitamente, anche in considerazione dell’inapplicabilità del condono previsto dalla citata disposizione all’IVA per incompatibilità con l’ordinamento unionale;

– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, con la quale ha anche avanzato istanza di trattazione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

– che va preliminarmente rigettata la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza avanzata dalla controricorrente con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, che è sfornita di qualsiasi argomentazione di sostegno (sia sulla eventuale lesione del diritto di difesa, peraltro neanche prospettato, che sulla “particolare rilevanza” e, quindi, sulla natura nomofilattica delle questioni di diritto poste nel giudizio) che avrebbe potuto giustificare la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c., comma 2;

– che ancora preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di sinteticità e di autosufficienza del ricorso, pure sollevata dalla controricorrente, che lamenta la redazione del medesimo, nella parte relativa allo svolgimento del processo, con la tecnica della riproduzione integrale, quindi senza alcuna selezione specifica dei contenuti rilevanti, degli atti del giudizio di merito, oltre che dell’ istanza di rimborso da essa avanzata e del provvedimento di rigetto impugnato;

a) – che l’eccezione è infondata posto chè, l’istanza di rimborso ed il provvedimento di rigetto, entrambi piuttosto concisi, consentono di comprendere agevolmente la vicenda preprocessuale e le questioni poi oggetto di giudizio; b) la riproduzione integrale degli atti processuali è limitata a quelli depositati dall’Agenzia delle entrate, giacchè quelle della società contribuente sono riportati per riassunto; c) degli atti dell’amministrazione finanziaria la riproduzione integrale è comunque limitata alla sola parte espositiva dell’unica questione di diritto posta nel giudizio (ovvero, quella degli effetti preclusivi o meno al rimborso IVA derivanti dall’adesione della società contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9) e dagli stessi è immediatamente enucleabile il contenuto strettamente necessario per comprendere lo svolgimento dei fatti di causa e le problematiche della vicenda processuale, così che, in definitiva, può affermarsi che il ricorso è riconducibile “a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione” (v. Cass. n. 18363 del 2015);

– che infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, giacchè, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni, dirette a motivatamente censurare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, anche evidenziandone la contrarietà con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, pur mediante la riproduzione nel ricorso di ampi stralci delle pronunce di questa Corte;

– che con il motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9chiedendo a questa Corte, nel quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, se violi la disposizione censurata “- alla cui stregua deve ritenersi precluso al contribuente che abbia aderito al c.d. condono tombale, richiedere, per le medesime annualità, il rimborso della maggiore IVA versata in ragione dell’errata applicazione del tributo ad operazioni attive fuori campo IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), – la CTR che, in una tale situazione, riconosca il diritto del contribuente al rimborso e, per l’effetto, respinga l’appello dell’Ufficio”;

– che il motivo è infondato in quanto in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui la disposizione condonistica in esame è inapplicabile all’IVA per incompatibilità del condono previsto dalla citata disposizione con l’ordinamento unionale in materia di tributi armonizzati, per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, più volte ribadita da questa Corte (v., ex plurimis, Cass., Sez. U. n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione tra cui Cass. n. 20435 del 2014, n. 14293 e n. 16754 del 2016);

– che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, quella dell’inapplicabilità all’IVA delle disposizioni condonistiche è conseguenza di carattere generale della loro incompatibilità alla normativa unionale in materia, e non può essere ritenuta sussistente a seconda che sia l’amministrazione finanziaria a dover recuperare l’imposta non versata piuttosto che il contribuente a vedersi rimborsata l’imposta versata indebitamente;

– che, al riguardo, pare necessario ricordare che è orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 6982 del 2015, n. 20433 del 2014, n. 1967 del 2012, n. 375 del 2009, n. 22559 del 2008, n. 3682 del 2007) che l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono – ove applicabile -, a procedere al rimborso dei crediti vantati dal contribuente, nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso, in quanto il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio; questo è l’esito dell’interpretazione che è stata fatta dalla giurisprudenza di questa Corte della disposizione contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, terzo periodo, secondo cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini… dell’imposta sul valore aggiunto”; disposizione che, si è detto, “se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito”, ad esempio per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso deriverebbe (Cass. n. 375 del 2009); interpretazione, peraltro, avallata dalla Corte costituzionale che nell’ordinanza n. 340 del 2005 ha affermato che quella norma “va intesa nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata” e di rigettarla, ove sia invece infondata, con la precisazione che la disposizione contenuta nel successivo comma 10, lett. a), dell’art. 9, secondo cui “il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario”, va intesa nel senso che quel perfezionamento “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”;

– che all’infondatezza del motivo di ricorso in esame consegue il rigetto del medesimo con compensazione delle spese processuali tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la questione trattata.

PQM

 

rigetta il motivo di ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA