Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21418 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 14/08/2019), n.21418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14593-2015 proposto da:

M.T.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO GARBARINO;

– ricorrente principale –

contro

PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Presidente pro

tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAGDA POLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO SIMINI;

– controricorso al ricorso principale e controricorso all’incidentale

avverso la sentenza n. 145/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/03/2014 R.G.N. 392/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato PIETRO GARBARINO;

udito l’Avvocato BARBARA CORBI per delega verbale Avvocato GIOVANNI

GALOPPI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 marzo 2014) respinge l’appello di M.T.A. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 449/2012 e accoglie parzialmente l’appello incidentale della Provincia di Brescia e del Centro Formativo Giuseppe Zanardelli Azienda Speciale della Provincia di Brescia.

La Corte d’appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

a) come già avvenuto in due precedenti giudizi instaurati dalla M. nei confronti della Regione Lombardia, la questione qui controversa riguarda il mancato rispetto della posizione occupata dalla lavoratrice nelle graduatorie annuali per il conferimento degli incarichi di insegnamento a tempo determinato, avvenuto senza alcuna motivazione;

b) nelle precedenti occasioni la Regione è stata condannata al risarcimento dei danni con riferimento agli anni formativi dal 1999/2000 al 2001/2002;

c) nel presente giudizio la medesima pretesa è formulata per gli anni formativi successivi dal 2002/2003 al 2007/2008 e sono state convenute la Provincia di Brescia (alla quale l’attività di formazione è stata medio tempore trasferita) e l’Azienda Speciale Zanardelli, istituita allo scopo dalla Provincia;

d) inoltre, l’interessata ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere assunta a tempo indeterminato dall’indicata Azienda Speciale, in base all’Accordo 4 maggio 2004, stipulato dalle OO.SS. e la Provincia di Brescia;

e) va condivisa la sentenza appellata laddove si afferma che per gli anni 2002/2003 e 2003/2004 si è avuta da parte della Provincia la medesima condotta illecita accertata in precedenza nei confronti della Regione;

f) per gli anni successivi, invece, la situazione è diversa in quanto la M. non ha presentato domande di assunzione sulla base di graduatorie, ma richieste di collaborazione professionale prive di riferimenti a graduatorie e ad obblighi di motivazione, visto che dall’anno formativo 2004/2005 è cominciata la gestione dell’Azienda speciale, basata su criteri imprenditoriali;

g) anzi, dagli atti processuali risulta che anche per l’anno formativo 2003/2004 la M. ha presentato una richiesta di collaborazione professionale e non una domanda di assunzione;

h) pertanto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte relativa alla condanna risarcitoria per tale ultimo anno;

i) quanto all’anno formativo 2002/2003 deve essere affermata la totale estraneità dell’Azienda speciale (che non era stata neppure costituita) e quindi la condanna risarcitoria va confermata, nell’importo indicato dal primo giudice, nei confronti della Provincia;

I) per tutto il resto la sentenza del Tribunale di Brescia va confermata.

2. Il ricorso di M.T.A., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resistono, con due controricorsi, il Centro Formativo Giuseppe Zanardelli Azienda Speciale della Provincia di Brescia e la Provincia di Brescia. Quest’ultima propone, a sua volta, ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi, con i quali si denunciano carenze, illogicità o contraddittorietà della motivazione con riguardo a:

1.1. la circostanza della mancata chiamata in servizio della ricorrente nelle annualità scolastiche 2000/2001 e tra il 2002 e il 2004, pur essendosi attinto dalla graduatoria nella quale la ricorrente era in posizione migliore degli assegnatari degli incarichi (primo motivo);

1.2. con riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento per l’anno scolastico 2003/2004 e per gli anni successivi al 2005, nei quali le graduatorie non sono state più compilate ma non per questo il loro esame doveva essere assolutamente discrezionale. Comunque se la M. ha presentato domande di conferimento di incarico professionale lo ha fatto perchè questa formula era richiesta dal Centro di formazione (secondo motivo);

1.3. con riferimento ai criteri di selezione fino al 2003/2004, alla mancata assunzione a tempo indeterminato e al danno subito per la mancata attribuzione di incarichi dal 2003/2004 al 2007/2008, visto che dal 2001 le assunzioni sono state effettuate per “collaborazione professionale” ma i docenti erano sempre scelti con il criterio delle graduatorie degli incarichi a tempo determinato. Poichè la ricorrente nel 2001 aveva punteggi simili ad altre concorrenti assunte a tempo determinato, se non fosse stata discriminata sarebbe stata in servizio nel 2003 e quindi avrebbe potuto maturare il diritto ad essere assunta a tempo indeterminato ai sensi dell’Accordo sindacale di maggio 2004.

II – Sintesi dei motivi del ricorso incidentale della Provincia di Brescia.

2. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, sostenendosi che la Corte d’appello non ha considerato che le graduatorie dell’anno 2002/2003 stilate dalla Regione non potevano considerarsi vincolanti per la Provincia, nuovo soggetto gestore della formazione professionale e ancor meno per l’azienda speciale creata con Delib. 28 novembre 2003.

Con la nuova gestione sono cambiate anche le modalità di reclutamento del personale e, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, con il provvedimento del 4 aprile 2007 la Provincia nel disporre l’esclusione della M. dalle graduatorie relative agli anni formativi 2002/2003 e 2003/2004 valutandone negativamente l’attività svolta non ha “riapprovato” le graduatorie stesse dando così atto della loro esistenza, ma ha a posteriori dato la motivazione dell’esclusione della M., rappresentata dalla sua inadeguatezza didattica.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia ulteriore violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, derivante dall’ammissione per la prima volta in appello della domanda di assunzione per l’anno formativo 2003/2004.

III – Esame del ricorso principale.

3. L’esame congiunto di tutti i motivi del ricorso principale – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, cui consegue la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale (che è tardivo, come si dirà più avanti).

3.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi del ricorso principale si perviene sul rilievo secondo cui – come risulta, in modo evidente non solo dalle relative argomentazioni, ma anche dalle rubriche dei motivi – tutte le censure proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti posta a base della decisione.

Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, che come tale è di per sè inammissibile.

A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

Nè va omesso di rilevare che le censure stesse sono prospettate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti (o atti processuali) è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (a pena di inammissibilità) e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (a pena di improcedibilità del ricorso), indicando nel ricorso specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (trascrivendone il contenuto essenziale) e fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, onde porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la ritualità dell’allegazione del documento stesso e la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).

IV – Esame del ricorso incidentale.

4. Per quel che concerne il ricorso incidentale va sottolineato che la sentenza impugnata è stata depositata il 28 marzo 2014, poichè non è stata notificata e il presente giudizio ha avuto inizio prima del 4 luglio 2009 – e la modifica dell’art. 327 c.p.c., consistita nella riduzione a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del termine per proporre impugnazione al posto dell’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (vedi, per tutte: Cass. 7 settembre 2012, n. 14998) – nella specie il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere proposto entro un anno dal 28 marzo 2014.

Invece risulta che sia stato proposto dopo la scadenza di tale termine.

4.1. Si tratta, pertanto, di un ricorso incidentale tardivo perchè proposto allorchè erano già scaduti i termini di impugnazione della sentenza di appello, senza che possa eventualmente rilevare, in senso contrario, la sua proposizione nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (in questo senso, tra le altre: Cass. 6 aprile 2006, n. 8105 e Cass. 26 marzo 2015, n. 6077).

Tale vizio – che non precluderebbe l’esame delle censure proposte con il ricorso incidentale ove il ricorso principale fosse ammissibile – comporta, invece, per costante giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo nel caso in cui il ricorso principale sia dichiarato inammissibile, come accade nella specie.

Ciò in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento processuale porta a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala perchè tardiva) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza (con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale) del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. SU 14 aprile 2008, n. 9741 e Cass. 4 febbraio 2014, n. 2381).

IV – Conclusioni.

5. In sintesi il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace, perchè tardivo.

6. L’esito del giudizio rende conforme a giustizia disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione, dandosi atto della sussistenza – per entrambi i ricorrenti – dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

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