Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21418 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8201/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso per procura in atto separato

dall’Avv. Michele Parola, ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Cuneo, Viale Angeli, n. 24.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di ROMA n. 508/2019, pubblicato in

data 14 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, S.A., nato in (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria

2. Il richiedente ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS) e di essere di fede musulmana; che lo zio paterno aveva venduto l’unico bene rimastogli di proprietà del padre, e che aveva cercato, insieme alla sorella, di rientrare nella proprietà del bene, ma di essere stato minacciato dallo zio; dopo qualche tempo la sorella era stata investita da un’auto e la madre, temendo che lo zio potesse uccidere anche gli altri figli con i suoi poteri spirituali, gli aveva consigliato di lasciare il paese; che, dopo, avere attraversato diversi paesi, raggiunto in Italia ad aprile 2017 e aveva timore che in caso di rimpatrio lo zio potesse lanciargli un maleficio di morte.

3. Il Tribunale ha respinto la domanda, con Decreto del 14 gennaio 2019, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso S.A., con atto notificato in data 1 marzo 2019, svolgendo due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo S.A. ha chiesto la rimessione in termini per difetto di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato, poichè il ricorrente era stato allontanato dal CARA di Castelnuovo e aveva trovato una soluzione di ripiego nella Provincia di Cuneo, con la conseguente impossibilità per il difensore di avvertire il proprio cliente e di proseguire il giudizio non essendo avvocato cassazionista e per il richiedente di ricontattare il proprio avvocato.

2. Con il secondo motivo S.A. lamenta il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alle statuizioni del Tribunale di Roma in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 25 del 2007, ex art. 14, avendo il Tribunale affermato che la situazione del Gambia è in via di normalizzazione e democratizzazione.

3. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

A norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto che, come si legge nel ricorso per cassazione, è avvenuta il 14 gennaio 2019.

Il ricorso per cassazione è stato notificato in data 1 marzo 2019, oltre il termine di legge.

3.1 Neppure sussistono i presupposti richiesti dall’art. 153 c.p.c., comma 2, per la richiesta rimessione in termini.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, al giudizio di cassazione, ove sussista in concreto una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725; Cass., 23 novembre 2018, n. 30512).

Nella specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto eseguire la notifica del ricorso per cassazione nel termine di legge per causa ad essa non imputabile, nè è sufficiente, al tal fine, una mera asserzione della parte (Cass., 4 settembre 2019, n. 22092).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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