Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21417 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14778/2014 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS) – Società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende giusta procura del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2058/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, del

17/05/2013, depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Sergio Galleano, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 29 maggio 2013, la Corte di appello di Lecce rigettava il gravame proposto dall’attuale ricorrente avverso la decisione del Tribunale (n. 2394 del 18.2.2011) che aveva respinto il ricorso inteso ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati dal (OMISSIS) e dall'(OMISSIS) e, guanto ai contratti a tempo determinato stipulati con Poste, dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatrice a far data dal (OMISSIS).

2. La Corte riteneva che i contratti di somministrazione, stipulati a tempo determinato per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo derivanti dall’aumento delle attività nell’ambito degli uffici postali interessati al Progetto Gestione Clienti, contenessero le specificazioni richieste; che era incontestata la sussistenza del progetto, la realizzazione da parte di Poste e che l’ufficio postale al quale era addetto il R. fosse interessato al progetto medesimo; che l’unica deduzione di parte appellante si era risolta nell’affermazione dell’espletamento di mansioni ordinarie di operatore di sportello durante i rapporti di lavoro in questione e non relative al predetto Progetto; che i contratti di lavoro in esame non avevano previsto che il lavoratore oggetto di somministrazione dovesse essere addetto all’attività relativa al Progetto ma che le assunzioni temporanee dovessere essere funzionali al potenziamento, in termini di personale, delle strutture interessate dai progetti stessi, essendo pienamente verosimile l’adibizione al progetto prioritariamente dei dipendenti, specialmente se a tempo indeterminato, delle Poste e l’impiego in mansioni ordinarie dei lavoratori somministrati a temine dall’esterno in sostituzione dei primi, impegnati, appunto, nei progetti.

3. Da tali argomentazioni la Corte traeva la conclusione dell’impiego del lavoratore in conformità alle esigenze di carattere temporaneo indicate da Poste.

4. Per la cassazione di tale decisione ricorre R.V., affidando l’impugnazione ad un articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la società Poste Italiane che ne ha eccepito l’inammissibilità.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Deducendo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 27 e dell’art. 2697 c.c., il ricorrente assume che la Corte del merito non avrebbe valutato quanto lamentato sin dal primo atto introduttivo, sia in ordine alla genericità della causale indicata nel contratto individuale sia quanto all’obbligo della società di provare le esigenze dedotte, e riproduce e trascrive, a tal fine, passaggi del ricorso di primo grado per suffragare la tesi dell’insussistenza delle effettive esigenze indicate nel contratto di assunzione in difetto di una rigorosa istruttoria.

8. Se l’erroneo nominativo della parte ricorrente in qualche passaggio del ricorso in esame – di cui la trascrizione del ricorso di primo grado costituisce, nella specie, parte integrante – superabile dal conferimento del mandato difensionale (conferito da R.V. a margine del ricorso per cassazione), deve osservarsi che l’esposizione dei fatti di causa, mediante la tecnica adottata, di trascrizione dell’atto introduttivo di primo grado, risulta inammissibilmente non pertinente in riferimento ai fatti di causa: per luogo della prestazione (punto 6 pag. 2 del ricorso per cassazione); mansioni (indicate nel punto già citato, come addetto junior/portalettere junior); numero complessivo dei contratti a termine con indicazione di sette assunzioni (pagina 3 del ricorso per cassazione, trascrizione del punto 8 del ricorso di primo grado) laddove nella sentenza della Corte territoriale impugnata ne risultano in tutto quattro; ed ancora, in riferimento ad un contratto del (OMISSIS) (anch’esso non pertinente, come si evince dallo storico di lite ora riportato nel paragrafo 1 che precede).

9. Peraltro risulta, all’evidenza, non pertinente alla decisione impugnata, in aggiunta alle predette erronee circostanze di fatto, anche la menzione di fatti processuali quali la collocazione temporale della decisione di primo grado, giacchè si evoca una sentenza di rigetto della domanda, resa all’udienza del 14 luglio 2011, che, se pure coeva o successiva alla predetta udienza di discussione, sarebbe comunque altro dalla sentenza impugnata innanzi alla Corte territoriale, della quale i giudici del gravame danno atto nello storico di lite (indicando la sentenza n. 2394 del 18.2.2011).

10. 1 rilievi di inammissibilità sono inevitabili perchè la carente esposizione dei fatti di causa e, ancor più, l’esposizione di passaggi estranei al processo si riflettono anche nell’illustrazione della censura nella quale si riproduce, tra virgolette, il passaggio motivazionale della decisione del giudice di prime cure – nel senso non favorevole per il ricorrente – e, nella pagina successiva, evocando l’evidenza della carenza di prova sia sull’esistenza effettiva del Progetto Gestione del Cliente, sia sull’inerenza del predetto agli uffici di adibizione del ricorrente ed ancora sull’ eventuale incremento di attività in seguito al progetto, si assume che “giustamente” (testualmente in ricorso) il giudice di prime cure avrebbe rilevato, per carenza di prova, l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato in capo all’impresa utilizzatrice in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, il che non è nella vicenda in esame.

11. Ebbene, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (v., fra le altre, Cass., SU, 5698/2012 e numerose successive conformi), costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata che non può ritenersi osservato quando il ricorrente riproduca una erronea narrativa della vicenda processuale rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione recata dall’art. 366 c.p.c., n. 6, preordinata, attraverso la prescritta esposizione sommaria dei fatti di causa, ad agevolare la comprensione della vicenda processuale sottoposta all’attenzione della Corte di legittimità, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 11653/2006 e successive conformi)

12. Appare, inoltre, evidente che gravare la Corte dell’onere di correggere, interpretare o emendare il ricorso, in modo da conformarlo al modello di cui all’art. 366 c.p.c., rischierebbe di comprometterne la terzietà (v., fra le tante, da ultimo, Cass. 16072/2016; Cass. 37/2013).

13. In definitiva il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

15. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

16. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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