Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21417 del 18/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21417 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 23559-2012 proposto da:
VITI VITTORIO VTIVTR53C21A225N, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
TERRIBILE SALVATORE (Studio Legale Sgromo), rappresentato e
difeso dagli avvocati D’IPPOLITO DAVIDE, PIERFRANCESCO
VITI, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro
GRAI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore ed
amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANTONIO BENAGLIO, POGGI LAURA, MICHELE MISINO,

Data pubblicazione: 18/09/2013

ENRICO VOLPE, giusta mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta;

– resistente avverso la sentenza n. 9083/2012 del TRIBUNALE di BARI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott GIULIO
ROMANO.

Ric. 2012 n. 23559 sez. ML – ud. 05-07-2013
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depositata il 26/09/2012;

Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 5 luglio 2013 – n. 59 del ruolo
RG n. 23559/12
Presidente: Ianniello – Relatore: Tua

ORDINANZA
FATTO E DIRITTO

dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del
Tribunale di Verona, in merito al giudizio relativo alla domanda
proposta da Vittorio Viti nei confronti della GRAI s.r.l. per il
riconoscimento della natura subordinata e/o parasubordinata del
rapporto di lavoro intercorso con la suddetta società (dal marzo 2003
al marzo 2010) nella qualità di “perito di grandine” e responsabile di
squadra nonché per l’illegittimità recesso esercitato dalla società, con le
relative conseguenze.
2.—Il Tribunale ha precisato che, in base all’art. 413, commi secondo e
terzo, cod. proc. civ., per l’individuazione del giudice territorialmente
competente in una controversia individuale di lavoro sono previsti tre
fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro: a)il foro
del luogo ove è sorto il rapporto; b) quello del luogo dove si trova
l’azienda; c) quello del luogo della dipendenza dove il lavoratore è
addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto); e
ciò senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati
unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per determinare, in concreto, il giudice territorialmente competente si
deve fare riferimento all’oggetto della domanda, come viene enunciato,
e non all’indagine di merito attraverso la quale valutare la fondatezza
della pretesa, pertanto, nella specie, è territorialmente competente il
Tribunale di Verona, perché in Verona è sita la sede operativa della
società alla quale il Viti ha restituito l’adesione alla proposta dei
Ric. 2012 n. 23559 sez. ML – ud. 05-07-2013
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1.—Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa il 26 settembre 2012, ha

contratto e i moduli per il pagamento delle competenze maturate (locus
contractus).

Infatti, la società ha sede legale a Milano e non esiste una dipendenza
funzionale in Bari. La nozione di dipendenza aziendale non coincide
con quella di unità produttiva, quale si desume da altre norme di legge,

a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere
strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa. Ad una condizione,
però: che l’imprenditore disponga in quel luogo almeno di un nucleo,
seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Pertanto, può costituire “dipendenza aziendale” anche l’abitazione del
dipendente che si configuri come una elementare terminazione
dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per
l’espletamento della prestazione lavorativa, ma nella specie il Viti non
ha allegato concreti elementi al riguardo.
3.- Con ricorso per regolamento di competenza a norma dell’art. 47
cod. proc. civ., illustrato da memoria, Vittorio Viti ha chiesto
l’annullamento del suddetto provvedimento del Tribunale di Bari, con
la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Bari,
in funzione di giudice del lavoro a decidere la controversia in
questione.
La GRAI s.r.l. si è difesa con rituale memoria.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo il
rigetto del ricorso.
4.- Il ricorso è fondato.
È acquisito nel giudizio di merito e risulta dagli atti che il Viti ha svolto
per la società GRAI un’attività di “perito di grandine” e responsabile di
squadra, nell’ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato di
collaborazione. Del resto, risulta anche dalla domanda introduttiva del
Ric. 2012 n. 23559 sez. ML – ud. 05-07-2013
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ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, finalizzata

giudizio, che il Viti, nel chiedere l’individuazione della natura del
rapporto di lavoro intercorso con la società GRAI, ha fatto riferimento
esplicito anche alla parasubordinazione.
Ne consegue che, dovendosi in caso di proposizione nel ricorso
introduttivo del giudizio di più domande determinare il giudice

principale (Cass. 7 ottobre 1993, n. 9929, che il Tribunale cita solo in
parte) e non potendosi nutrire dubbi sul fatto che, nella specie, la
domanda principale sia proprio quella con la quale si chiede il
riconoscimento della natura parasubordinata del rapporto, visto che la
relativa decisione condiziona anche l’esame della impugnativa dell’atto
di “recesso”, mentre almeno prima facie appare evidente la mancanza
degli elementi sintomatici della subordinazione, ne deriva che la norma
da applicare per la determinazione del giudice territorialmente
competente è l’art. 413, quarto comma, cod. proc. civ.
In base a tale disposizione, com’è noto, nelle controversie di lavoro
parasubordinato la competenza territoriale si determina in modo
esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore e per
domicilio, nell’ambito considerato, deve intendersi il luogo in cui il
lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per
interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli
affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria
e impone la considerazione complessiva di tutti questi aspetti. Peraltro,
se nel giudizio manchi qualunque concreto riferimento al luogo in cui
il lavoratore ha svolto la sua attività, è corretto il rinvio, operato dal
giudice di merito, al solo luogo di residenza anagrafica dichiarato nel
ricorso introduttivo, in quanto la questione di competenza deve essere
decisa “allo stato degli atti” (vedi, per tutte: Cass. 11 maggio 2010, n.
11339; Cass. 13 gennaio 2012, n. 403).
Ric. 2012 n. 23559 sez. ML – ud. 05-07-2013
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competente per territorio sulla base al contenuto della domanda

Conseguentemente, appare erroneo il riferimento — contenuto sia nel
provvedimento attualmente impugnato sia nel controricorso della
GRAI — alla mancata allegazione, da parte del Viti, degli elementi da
cui desumere la sussistenza di una “dipendenza aziendale”, visto che a
tale concetto fa rinvio il secondo comma dell’art. 413 cod. proc. civ.,

5.- Ai suddetti principi consegue che il ricorso del Viti va accolto, il
provvedimento impugnato va cassato e va dichiarata la competenza
per territorio del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro,
con la conseguente condanna della resistente società GRAI a
rimborsare al ricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in euro
50,00

(cinquanta/00)

per

esborsi

ed

euro

2.500,00,

(duernilacinquecento/00), oltre accessori di legge, per compensi
professionali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.
Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bari, in funzione
di giudice del lavoro e condanna la società resistente a rimborsare al
ricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in curo 50,00
(cinquanta/00) per esborsi ed euro 2.500,00, (duemilacinquecento/00),
oltre accessori di legge, per compensi professionali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile, il 5 luglio 2013.

che, per quanto si è detto, non trova, nella specie, applicazione.

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