Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21417 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 14/08/2019), n.21417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18548/2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURORA, 39,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4693/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2017 R.G.N. 5121/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato VITTORIO GIORDANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia del Tribunale capitolino che, dopo aver sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, art. 2, comma 1-ter (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla Legge di Conversione 1 ottobre 2010, n. 163, con ordinanza del 22 febbraio 2012, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2012, aveva accolto la domanda proposta da Z.M., esperto tributario esterno presso il SECIT, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, volta alla declaratoria della illegittimità della interruzione anticipata del rapporto rispetto alla prevista durata triennale decorrente dalla presa di possesso del 29/6/2007 e alla condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla naturale scadenza.

La Corte territoriale respingeva l’impugnazione principale del Ministero fondata sulla qualificazione come onorario del servizio degli esperti SECIT e, richiamata la sentenza n. 160 del 2013 con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione sollevata dal Tribunale capitolino, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 125 del 2005, art. 2, comma 1 ter, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 163 del 2010, riteneva che, ai fini della soluzione della controversia, fosse indifferente qualificare il rapporto come “subordinato” ovvero come “parasubordinato” proprio ai sensi di quanto affermato dal Giudice delle leggi e di cui, in sede di appello, il Ministero non aveva tenuto conto.

La Corte territoriale, inoltre, sempre richiamando le argomentazioni della Corte costituzionale, escludeva che la soppressione del SECIT ad opera del D.L. n. 112 del 2008, art. 45, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, costituisse di per sè sola circostanza idonea a configurare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. Tanto sul rilievo che il Ministero si fosse dolo limitato a sostenere di non essere onerato della dimostrazione dell’impossibilità della riallocazione del lavoratore.

Respingeva, poi, l’impugnazione incidentale dello Z. e confermava la quantificazione delle somme al medesimo dovute come ritenuta dal Tribunale.

2. Avverso questa sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale Z.M. ha resistito con controricorso.

3. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att., art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare interi passaggi della decisione della Corte costituzionale aderendovi acriticamente piuttosto che rispondere in modo seriamente congruo alle doglianze rappresentate dal MEF.

2. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha spiegato le ragioni della condivisione del decisum della Corte costituzionale riprendendo singole parti della motivazione ed inserendole in modo armonico nel complessivo sviluppo delle argomentazioni utilizzate per respingere le censure dell’appellante ed inoltre evidenziando che il Ministero appellante si fosse sostanzialmente limitato ad insistere sulla natura “onoraria” dell’incarico di esperto del SECIT laddove la sentenza del giudice delle leggi aveva affermato che i caratteri della disciplina legale del rapporto di lavoro degli esperti esterni “se risultano compatibili sia con un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato, sia con un rapporto di locazione d’opera e/o lavoro parasubordinato, non sono invece presenti nei rapporti di servizio onorario”.

3. Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in connessione con le norme di cui alla L. n. 146 del 1980, con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, con il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 45, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, condividendo il giudizio espresso dalla Corte costituzionale, ha ritenuto di confermare la decisione emessa dal giudice di prime cure escludendo che il rapporto di lavoro degli esperti del SECIT fosse un rapporto di servizio onorario.

Rileva che il rapporto tra l’esperto ed il SECIT traeva origine da un provvedimento di conferimento dell’incarico, non era doppiato dalla stipulazione di un contratto di lavoro, come previsto per gli incarichi dirigenziali dal T.U. n. 165 del 2001, art. 19. L’esperto, inoltre, era collocato fuori ruolo o in posizione equivalente per la durata dell’incarico e perciò non vi era estinzione del rapporto con costituzione di un nuovo rapporto. In conseguenza l’Amministrazione non era tenuta a riutilizzare il ricorrente e neppure a giustificarne il mancato reimpiego.

4. Il motivo è infondato.

4.1. La L. n. 146 del 1980, art. 9, comma 2, aveva istituito nell’ambito dell’Amministrazione finanziaria, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari, divenuto, poi servizio consultivo ed ispettivo tributario (D.Lgs. n. 382 del 1999, art. 1, comma 1, lett. a)).

4.2. Le attribuzioni del SECIT e la sua organizzazione, nel tempo variamente disciplinate da fonti successive che non ne hanno alterato le linee fondamentali della originaria impostazione, costruita dalla L. n. 146 del 1980, la quale ha continuato ad essere la disciplina di riferimento (D.P.R. n. 107 del 2001, art. 22, comma 1), consistevano (D.P.R. n. 107 del 2001, art. 22, comma 1) nell’elaborazione di studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi del Ministro (delle Finanze, in origine, dell’Economia e delle Finanze, successivamente).

4.3. L’organico del servizio era composto da cinquanta “esperti” (L. n. 146 del 1980, art. 10 e succ. modd. e poi del D.P.R. n. 107 del 2001, art. 22) scelti tra i funzionari dell’amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di magistratura, avente almeno la ex qualifica di appello, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie, statistiche, contabili o aziendalistiche. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento delle finanze per le politiche fiscali (previsto dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c)) al Ministro venne attribuita la facoltà di distaccare presso il SECIT, sino alla concorrenza di metà dell’organico, “esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti”, ponendoli alle dipendenze funzionali del capo dipartimento (D.P.R. n. 107 del 2001, art. 22, comma 1).

4.4. Gli esperti erano tutti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze (L. n. 146 del 1980, art. 10, comma 3 e succ. mod.) e la durata dell’incarico era stata determinata con rinvio al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19. Gli esperti appartenenti a ruoli diversi dall’Amministrazione delle finanze erano collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell’incarico (L. n. 146 del 1980, art. 10, comma 4 e succ. mod.).

4.5. Agli esperti era stato imposto (L. n. 146 del 1980, art. 11, comma 7 e succ. mod.) il dovere di rispettare il segreto d’ufficio e di astenersi negli affari nei quali essi stessi o parenti o affini avessero interesse.

Gli stessi, inoltre, non potevano esercitare attività professionali o di consulenza, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, pena la decadenza dall’incarico, salvo che per gli esperti a tempo parziale, i quali (D.L. n. 138 del 2002, art. 4,comma 3-bis, convertito in L. n. 178 del 2002) potevano essere assunti o con rapporto dipendente a tempo parziale o mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

4.6. Per quanto riguarda lo stato giuridico, agli esperti SECIT non appartenenti alla P.A. si applicavano, indipendentemente dalla loro provenienza, le disposizioni in materia riguardanti gli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 287 del 1992, art. 18, comma 3).

4.7. Quanto al trattamento economico, agli esperti ne spettava uno onnicomprensivo, pari al trattamento fondamentale previsto dal c.c.n.l. dei dirigenti di prima fascia, oltre ad una speciale indennità (D.P.R. n. 107 del 2001, art. 22, comma 3).

4.8. Il quadro normativo nei termini sintetici sopra descritto è mutato radicalmente per effetto del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008, che con l’art. 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario….) al comma 1 ha previsto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero”.

4.9. Successivamente, il D.L. n. 125 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 163 del 2010, ha disposto con l’art. 2, comma 1 ter, che: “Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 45, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l’incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione”.

4.10. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 19 giugno 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, sul fondante rilievo che la norma interpretativa è “sopraggiunta solo quando il SECIT già non esisteva più ed i relativi rapporti erano ormai esauriti, per riqualificarli retroattivamente, attribuendo loro la funzionare onoraria, mai precedentemente considerata” e ha osservato che “il legislatore ha in tal modo leso le legittime aspettative degli esperti esterni, consistenti nel convincimento che i relativi incarichi restassero assoggettati alla generale normativa prevista dal codice civile in materia di contratti a prestazioni corrispettive” (punto 2.3 della sentenza).

4.11. Ha in particolare rilevato che le disposizioni di legge, durante la vigenza del SECIT e prima dell’intervento del D.L. n. 125 del 2010, art. 2, comma 1-ter, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 163 del 2010, avevano disciplinato in modo incompatibile con la norma interpretativa i rapporti con gli esperti esterni, disciplinandone la selezione (improntata a valutazioni di carattere tecnico professionale), le modalità del loro svolgimento, il trattamento economico (parametrato al trattamento economico della dirigenza pubblica), e le relative incompatibilità, ed ha osservato che il lavoro degli esperti all’interno degli uffici “era regolato da specifica e minuziosa disciplina”, e che “il loro lavoro all’interno dell’amministrazione era caratterizzato da un inserimento negli uffici regolato da specifica e minuziosa disciplina”.

4.12. Dalle predette considerazioni la Corte costituzionale ha tratto l’affermazione secondo cui i caratteri della disciplina legale del rapporto di lavoro degli esperti esterni “se risultano compatibili sia con un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato, sia con un rapporto di locazione d’opera e/o lavoro parasubordinato, non sono invece presenti nei rapporti di servizio onorario”.

4.13 Tanto precisato, va rilevato che diversamente da quanto assume il ricorrente, la Corte territoriale ha disatteso la tesi prospettata dal Ministero appellante circa la sussistenza di un rapporto di natura onoraria rilevando che si trattasse della medesima tesi sottoposta innanzi ai giudizi costituzionali a da questi ritenuta infondata con le argomentazioni riportate nella sentenza d’appello.

4.14. Peraltro, per quanto si evince dallo stesso ricorso per cassazione, in sede di decisione di prime cure, era stato riconosciuto, sulla base di una serie di elementi sintomatici ricavati dalla disciplina che regolava, anteriormente alla soppressione della struttura, il rapporto con l’esperto SECIT estraneo alla P.A., che si configurasse l’esistenza di un rapporto di lavoro, di natura dipendente e a termine, stante l’inequivoco richiamo, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, alla disciplina inerente lo stato giuridico dei dipendenti e, quanto al trattamento economico, al quella dei dirigenti (che sono pacificamente lavoratori subordinati).

Proprio per tali riscontrati elementi, da parte di tale giudice era stata, quindi, con ordinanza del 22 febbraio 2012, sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, art. 2, comma 1-ter (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla Legge di Conversione 1 ottobre 2010, n. 163, che aveva qualificato imperativamente, ora per allora, come “onorario” l’incarico dell’esperto SECIT, denunciandone il contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1.

4.15. Aderendo, quindi, al successivo decisum della Corte costituzionale, sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno escluso ogni possibilità di qualificare come onorario il servizio presso il SECIT ritenendo lo stesso riconducibile al lavoro subordinato a termine oppure alla collaborazione coordinata e continuativa (si veda quanto evidenziato a pag. 2 punto 1.1. della sentenza di secondo grado; in realtà nel medesimo punto è anche precisato che nell’ordinanza di remissione alla Corte erano stati evidenziati profili che militavano a favore delle prima soluzione e cioè della subordinazione).

4.16. In questa sede il MEF si limita a riproporre la tesi già prospettata innanzi alla Consulta e da questa disattesa essendo stata la declaratoria di incostituzionalità della norma interpretativa, che qualificava come onorario il servizio degli esperti SECIT, basata proprio sul presupposto che detta qualificazione giuridica fosse del tutto nuova ed incompatibile con l’assetto normativo che fino all’entrata in vigore della norma poi dichiarata incostituzionale detti rapporti avevano avuto.

4.17. Insistere ancora sul persistere di uno spazio interpretativo in favore della natura onoraria del rapporto in discussione finisce con ogni evidenza per negare valore alla declaratoria di incostituzionalità.

4.18. Per il resto i rilievi si infrangono contro l’accertamento in fatto dei giudici di merito circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, o al più parasubordinato, ma certamente non integrante un incarico di natura onoraria.

5. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1463 e 1256 c.c., in relazione al D.L. n. 112 del 2008, art. 45, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il Ministero ricorrente che nella specie dovesse essere fatta applicazione dell’impossibilità sopravvenuta della zione per effetto di unna disposizione di legge.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Come ha osservato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 160 del 2013, “la soppressione del SECIT per factum principis costituisce un evento che incide sul contesto organizzativo presso il quale era svolto il servizio. Pur non essendo imputabile la causa soppressiva all’amministrazione, nondimeno sotto il profilo contrattuale la risoluzione del rapporto non potrebbe conseguire senz’altro a tale evento, se esso non comportasse l’impossibilità di ogni proficuo riutilizzo dell’ispettore. Infatti, l’istituto dell’impossibilità sopravvenuta, di cui all’art. 1463 c.c., sarebbe applicabile alla descritta fattispecie di cessazione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato solo nel caso in cui l’evento generatore della cessazione rendesse assolutamente impossibile la prestazione lavorativa. Nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive è infatti da escludere che il factum principis costituisca, di per sè, elemento sufficiente a configurare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, dal momento che ad esso si deve accompagnare la dimostrazione, da parte del datore di lavoro o del dante causa, dell’impossibilità di continuare a ricevere la prestazione”.

6.2. Va anche osservato che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, condiviso dal collegio, secondo cui il rapporto a termine può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti dettata dagli artt. 1453 c.c. e segg., sicchè le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro e/o del committente rilevano solo se ed in quanto le stesse determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, da valutarsi obiettivamente avendo riguardo alle caratteristiche, anche dimensionali, dell’azienda o dell’ufficio ed alla natura delle attività affidate, mentre non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione anche se prevedibile, purchè l’evento non sia evitabile da parte del datore (Cass. n. 15562/2015, 25902/2014, 14871/2004; n. 16414/2013, relativa a rapporto di impiego pubblico contrattualizzato).

6.3. Nella specie non risulta che il Ministero avesse in qualche modo allegato e dimostrato la impossibilità di riutilizzare l’odierna controricorrente nell’ambito dell’Amministrazione, successivamente alla soppressione del SECIT.

7. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

8. La regolamentazione della spese segue la soccombenza.

9. Non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perchè la norma non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 17361/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

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