Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21417 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. I, 06/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13086/2019 proposto da:
B.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Silipo, e
Gianpaolo Guglielmo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Alessandro Maria Masucci, in Roma, Viale delle Medaglie
d’Oro, n. 199, giusta procura speciale allegato al ricorso per
cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di ROMA n. 4553/2019, pubblicato in
data 28 febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, B.S., nato in (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria
2. Il richiedente ha dichiarato di essere nato in Bangladesh nel villaggio di (OMISSIS), nella provincia di (OMISSIS), e di essere musulmano; che lo zio voleva impossessarsi dell’attività di pesca nel lago e si era inventato una falsa denuncia nei confronti del padre che era stato mandato in carcere; che lui aveva deciso di partire perchè la famiglia non aveva più sostegno e lui era l’unico figlio maschio; che in Italia viveva a Latina in un appartamento con altri connazionali, frequentava un corso di lingua italiana e lavorava da nove mesi in un forno a Latina, con un contratto come lavapiatti, di circa 780,00 Euro mensili.
3. Il Tribunale ha respinto la domanda, con decreto del 28 febbraio 2019, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, anche umanitaria.
4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso B.S., con atto notificato il 17 aprile 2019, svolgendo tre motivi.
5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo B.S. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non essere stati valutati la condizione del richiedente se tornasse a vivere nello stato di provenienza e il positivo e stabile percorso di integrazione avviato dallo stesso in Italia.
2. Con il secondo motivo B.S. lamenta l’erronea valutazione e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, lett. b) e c), non avendo il Tribunale valutato il rischio effettivo di subire un danno grave nel caso di rientro nel proprio paese.
3. Con il terzo motivo B.S. lamenta l’omessa e insufficiente motivazione circa i seguenti punti della motivazione dell’impugnato provvedimento: attività lavorativa, integrazione sociale ed esistenza di patologie mediche.
4. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.
A norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto che, come si legge nel ricorso per cassazione, è avvenuta il 28 febbraio 2019.
Il ricorso per cassazione è stato notificato in data 17 aprile 2019, oltre il termine di legge.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020