Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21416 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21684/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MCM DI T.R. & C SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 342/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 10/11/2014, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti della contribuente MCM di T.R. & c. che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 342/8/15, depositata il 9 febbraio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, relativo alle annualità dal 1993 al 1996, per tardivo versamento della 2^ rata.

La CTR, in particolare, rilevava la manifesta buona fede del contribuente, il quale aveva versato l’ultimo rateo con soli due mesi di ritardo, provvedendo al versamento dei corrispondenti interessi nel frattempo maturati; evidenziava inoltre che da tale ritardo nessun danno era derivato all’Erario.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile al caso in esame disposizioni tutte dirette a valorizzare l’elemento soggettivo in materia di non applicabilità delle sanzioni.

Il motivo appare fondato.

Conviene premettere che in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate(Cass. Ss.Uu. 3674/2010)

Quanto all’Irap si osserva che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la L. n. 289 del 2002, art. 12, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al (OMISSIS), mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.(Cass. 20746/2010 e 104/2014).

Poichè il ritardato pagamento della rata ha determinato la decadenza del contribuente dal condono, non è rilevante lo stato soggettivo di questi, posto che la sua eventuale “buona fede” non appare in ogni caso idonea ad impedire l’effetto decadenziale e la definitiva inefficacia della sanatoria (24316/2010).

In accoglimento del ricorso dell’Agenzia la sentenza della CTR va dunque cassata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerato 1′ alterno esito della causa nelle fasi di merito e la natura della controversia, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito.

La contribuente va invece condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara interamente compensate tre le parti le spese per i gradi merito.

Condanna la contribuente alla refusione all’Agenzia delle spese del presente giudizio, che liquida in per 4.100,00 Euro compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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