Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21416 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe rel. Consiglie – –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 249-2009 proposto da:

T.P., domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CANTILLO GUGLIELMO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;

– intimato –

nonchè da:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/01/2008 r.g.n. 1867/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

Udito l’Avvocato CANTILLO ORESTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P. conveniva, in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero dello Sviluppo economico presso il quale assumeva di essere transitato, senza soluzione di continuità, a seguito della soppressione dell’Agensud alle cui dipendenze aveva prestato servizio con inquadramento da ultimo nella 9^ qualifica.

Deduceva che, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dall’art. 9 del DL n. 325 del 1995, il suo trattamento economico, l’Amministrazione di appartenenza aveva ridotto illegittimamente, per effetto dei miglioramenti retributivi sopraggiunti nell’ambito dell’ordinamento di destinazione, l’assegno ad personam attribuitogli, nella misura massima di L. 1.500.000 ai mese, in ragione della differenza tra il maggiore trattamento economico acquisito presso l’Ente di provenienza e quello minore spettante presso l’Amministrazione di destinazione. Denunciava che il riassorbimento del predetto assegno andava operato limitatamente all’ipotesi in cui i miglioramenti retributivi superavano la differenza del maggiore trattamento retributivo precedentemente acquisito.

Il Tribunale respingeva la domanda.

La Corte di appello di Salerno dichiarava il difetto di giurisdizione dell’AGO limitatamente alla pretesa azionata sino al 30 giugno 1998 e confermava, per il periodo successivo, la sentenza impugnata.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, poneva a base del decisimi il rilievo fondante secondo il quale il riassorbimento, previsto dal citato del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis andava, in base al tenore letterale della norma, riferito all’assegno ad personam e non alla differenza tra la retribuzione precedente e quella spettante presso l’Amministrazione di destinazione.

Avverso questa sentenza il T. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Il Ministero intimato resiste con controricorso e propone impugnazione incidentale condizionata assistita da un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale il T., deducendo violazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 12 preleggi, pone il seguente quesito di diritto: “se l’assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agensud, ma comunque non superiore a L. 1.500.000 lorde mensili (per tredici mensilità pari a 19.500.000 annue), di cui al D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 debba essere calcolato portando in detrazione gli incrementi retributivi dalla differenza esistente tra la retribuzione percepita a suo tempo presso l’Agensud e quella goduta presso il Ministero delle Attività produttive e non alla somma di L. 1.500.000 indicata dal legislatore soltanto come tetto massimo dell’importo da corrispondere al lavoratore”.

Con l’impugnazione incidentale condizionata il Ministero intimato, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., pone il seguente quesito:” se incorra in infrapetizione la sentenza di merito la quale ometta del tutto di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato nascente da una pronuncia resa, tra le stesse parti, dal Giudice amministrativo sulla domanda azionata avanti al Giudice ordinario, ove come nel caso di specie, era pacifico e non contestato da controparte, che le domande avevano analogo peti tuia e causa petendi”.

Rileva, preliminarmente, la Corte che il ricorso incidentale, ancorchè ponga un a questione pregiudiziale di rito, deve essere esaminato solo nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale.

Questa Corte a Sezioni Unite ha, infatti,sancito che anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (sent. 6 marzo 2009 n. 5456).

Nella specie deve, invero, ritenersi, che la Corte territoriale, nel dare atto dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dal Ministero, pronunciandosi sul merito della domanda ha implicitamente disatteso siffatta eccezione, decidendo, quindi, sia pure implicitamente sulla questione pregiudiziale in parola.

Tanto precisato passando all’esame del ricorso principale rileva il Collegio che lo stesso è infondato.

Il D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis, comma 1, lett. B) (terzo periodo) come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 testualmente dispone: “Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, ma comunque non superiore a L. 1.500.000 lorde, mensili”.

Orbene applicando il criterio letterale d’interpretazione può assumersi che nella norma in esame l’istituto del riassorbimento è riferito univocamente all’assegno personale pensionabile atteso la stretta interdipendenza tra questo ed i successivi miglioramenti economici.

Il richiamo, invece, alla differenza tra la nuova retribuzione e lo stipendio precedente è funzionalizzato alla determinazione dell’assegno ad personam che non può comunque essere superiore a L. 1.500.000 lorde mensili.

Tanto comporta che l’assegno in esame è riassorbile in rapporto ai miglioramenti economici successivi indipendentemente dal raggiungimento – rectius copertura – o meno della predetta differenza tra la precedente retribuzione e quella corrisposta alle dipendenze della nuova Amministrazione.

Del resto, il giudice delle leggi nella sentenza n. 219 del 19 giugno 1998 proprio con riferimento al ex dipendenti dell’Agensud, nello scrutinare il predetto D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 bis come aggiunto dal D.L. n. 325 del 1995, art. 9 ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost. sotto il profilo del divieto di reformatio in pejus rappresentando questo solo un’acquisizione giurisprudenziale, utile come criterio ermeneutico ma del tutto inidoneo, atteso il difetto di qualsivoglia copertura costituzionale, a vincolare il legislatore ed ha sottolineato che si è in presenza non d’un semplice passaggio tra carriere presso diverse amministrazioni, bensì di rapporti che nascono ex novo.

Trattasi, infatti, si legge nella precitata sentenza della Corte Costituzionale,di posizioni che trovano la loro fonte nell’originario disposto del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 14 ed il loro assetto definitivo soltanto nella legge di conversione del D.L. n. 32 del 1995. Non è dato quindi far derivare dal trattenimento in servizio previsto dai primi tre decreti – legge l’effetto di quell’irreversibile incorporazione nelle Amministrazioni, che avrebbe precluso al legislatore ogni ulteriore statuizione in senso peggiorativo del trattamento.

Il ricorso principale, in conclusione, va respinto rimanendo assorbito quello incidentale.

La novità della questione induce questa Corte a compensare tra le parti le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 Settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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