Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21416 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 06/10/2020), n.21416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8245/2014 R.G. proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Livio

Andronico n. 24, presso lo studio dell’avv. Ilaria Romagnoli, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Vittorio Meanti giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 155/12/13, depositata il 26 settembre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 155/12/13 del 26/09/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da B.G. avverso la sentenza n. 42/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Lodi (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento traeva origine da una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale CM di B.G., all’esito della quale veniva riscontrata l’omessa registrazione di numerose fatture;

1.2. la CTR respingeva l’appello di B.G. evidenziando che: a) “i precisi e puntuali rilievi dell’Ufficio di cui al p.v.c. consegnato a mani al contribuente e riportati nell’avviso di accertamento impugnato non sono stati smentiti dalle confuse giustificazioni offerte dal contribuente, il quale, peraltro, non ha potuto negare di avere emesso le doppie fatture contestate anche con finalità diverse”; b) doveva, pertanto, ritenersi la sussistenza di “omesse registrazioni e dichiarazione di ricavi a fini IRPEF, tardive emissioni di fatture, difformità di diverse fatture emesse con la medesima numerazione ma data, importo e destinazione diverso, violazioni che il contribuente non ha potuto smentire, rispondendo a dati verificati e incontestabili”; c) le difese di B. (doppia fatturazione solo formale e con finalità di finanziamento) dimostrava “un comportamento non ortodosso del contribuente, che rende difficile e poco credibile sia stato posto in essere al solo scopo di ottenere finanziamenti bancari su fatture inesistenti”, anche perchè la perdita di un solo cliente certo non giustificava l’emissione delle fatture fittizie, avuto conto del cospicuo volume d’affari della ditta;

2. B.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso B.G. deduce la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 1, evidenziando che, poichè ai sensi della disposizione menzionata la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente, la fattura non consegnata al cliente non sarebbe tale; con la conseguenza che le presunzioni dell’Ufficio, riferendosi a documenti inidonei a supportare la pretesa, non sarebbero legittime e sarebbero altresì vinte dalla documentazione depositata dal contribuente;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. in realtà, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente intende prospettare un riesame nel merito della decisione della CTR, che ha ritenuto valida la prospettazione dell’Agenzia delle entrate e non credibile quella del contribuente;

2.2. vale la pena di evidenziare che, anche ove si voglia interpretarsi la censura proposta come vizio motivazionale, la stessa non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, se non altro in ragione della presenza di una cd. doppia conforme di merito;

2.2.1. invero “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

2.2.2. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello spedito il 24/10/2012, come si evince dalla sentenza impugnata;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta l’omessa o insufficiente motivazione circa il rigetto delle argomentazioni difensive del ricorrente, essendo le valutazioni contenute nella sentenza impugnata riconducibili al vizio di apparente motivazione;

4. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

4.1. il motivo è infondato laddove denuncia, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’apparenza della motivazione;

4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

4.3. nel caso di specie, invece, la motivazione della sentenza impugnata è esistente e chiaramente esplicativa del percorso logico seguito dal giudice di appello;

4.4. laddove, invece, il contribuente denuncia un vizio motivazionale della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile in ragione del divieto conseguente alla doppia conforme e di cui si è già detto con riferimento al primo motivo;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia superiore ad Euro 36.241,00;

10.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma degli stessi artt. 1 bis e 13, ove dovuto;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano, Fuochi Tinarelli Giuseppe, per impedimento del Presidente del Collegio, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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