Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21415 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20077-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA COPPOLA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2413/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 03/03/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Paola COPPOLA difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.S.I. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9413/33/2015, depositata in data 10/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, nella specie, non poteva rilevarsi il necessario quid pluris, dato dall’autonoma struttura organizzativa della contribuente, risultando, dalla documentazione, che la stessa aveva sostenuto spese per prestazioni di lavoro subordinato (circa Euro 10.000,00″ per anno) e per quote di ammortamento) per l’acquisto di beni, “spese strettamente attinenti ad elementi basilari e minimali per l’esercizio dell’attività di medico di famiglia”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti per lavoro subordinato”, ritenendoli, in ogni caso, insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione in rapporto all’attività svolta dal medico generico convenzionato con il SSN.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente,- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative ad altrui responsabilità ed interesse,- b) beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnalo in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la citi soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, la ricorrente incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente (e nel controricorso la contribuente deduce di essersi avvalsa di un unico collaboratore “part time con funzioni ausiliarie meramente esecutive”).

La decisione della C.T.R. non è pienamente conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, in quanto viene affermata, in ogni caso, la irrilevanza delle spese per lavoro dipendente, in funzione dell’attività professionale del medico generico convenzionato con il SSN, senza specificamente valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, per nuovo esame cd anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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