Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21415 del 14/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 14/08/2019), n.21415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21270/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA

CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 1874/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, dichiarava l’illegittimità del provvedimento dell’Inps con il quale era stata chiesta la ripetizione di quanto erogato titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 2003 al 2006 a P.M., ritenuta indebita dall’istituto a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.

2. La Corte territoriale argomentava che dall’istruttoria espletata era emersa l’esistenza del rapporto di lavoro agricolo della P. negli anni oggetto di causa per le aziende La Torretta e Bracigliano Geraldina, nonchè gli elementi che dimostravano l’esecuzione della prestazione (numero di giornate, periodi di lavoro, colture praticate, orario di lavoro, paga giornaliera, ecc.).

3. Compensava le spese del doppio grado, a motivo del fatto che il giudizio traeva origine da un accertamento ispettivo effettuato dall’Inps, in adempimento degli obblighi istituzionali, al fine di contrastare la proliferazione dei rapporti fittizi di lavoro agricolo.

4. Per la cassazione della sentenza P.M. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., nonchè il difetto di motivazione circa le ragioni della disposta compensazione delle spese processuali.

7. Il ricorso è fondato.

Al procedimento si applica ratione temporis l’art. 92 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista.

8. La norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012, n. 2572).

9. Tra le gravi ed eccezionali ragioni, pur nell’ambito di una nozione ancora necessariamente elastica, non può ricomprendersi la circostanza, valorizzata dalla Corte d’appello, dell’esistenza sul territorio campano del massiccio fenomeno delle frodi in danno dell’ente previdenziale dovute ad una moltitudine di fittizi rapporti di lavoro agricolo finalizzati al conseguimento di indebite prestazioni e la doverosità per l’I.N.P.S. di procedere ai relativi controlli. Trattasi infatti di motivazione che prescinde del tutto dalle concrete risultanze di causa e poggia su elementi di giudizio estranei alla realtà processuale (v. in fattispecie analoga da ultimo Cass. n. 12693 del 2019), in relazione alla quale anzi la stessa Corte rileva non sussistessero elementi concreti dai quali ricavarsi la fittizietà dell’impresa agricola.

10. Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con liquidazione delle spese ad opera di questa Corte, secondo la regola della soccombenza.

11. In continuità con il principio affermato da Cass., Sez. U, 12 ottobre 2012, n. 17405 e riaffermato, fra le altre, da Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529, devono allo scopo applicarsi i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto, che detti parametri abbia rideterminato, e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, vigenti le tariffe abrogate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

12. Anche le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Va disposta la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

14. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente vittoriosa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, e del giudizio di appello e in Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore avv. Giuseppe Spagnuolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA