Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21415 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 06/10/2020), n.21415
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20836/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Petronas Lubricants Italy s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cardinal De Luca n. 10, presso lo studio dell’avv. Marco Giontella,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata per
atto notaio G.G.V. del 18/10/2013, rep. n.
1694;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 29/12/13, depositata il 7 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020
dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con la sentenza n. 29/12/13 del 07/02/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 124/47/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da FL Spring s.p.a. (oggi incorporata in Petronas Lubricants Italy s.p.a., di seguito PLI) avverso un avviso di accertamento concernente IRES relativa all’anno d’imposta 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento veniva emesso per la indebita compensazione, da parte della società non operativa FL Spring s.p.a. quale consolidante, del proprio reddito minimo dichiarato con le perdite imputabili alla controllata e consolidata FL Selenia s.p.a.;
1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) l’appello era inammissibile per difetto di specificità dei motivi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 53, riportando l’Agenzia delle entrate in maniera pedissequa le stesse doglianze di cui al giudizio di primo grado; b) nel merito condivideva le argomentazioni dei giudici di primo grado, essendo la sentenza della CTP rispettosa della normativa in materia ed essendo le deduzioni di parte appellante “sfornite di prove incontrovertibili”;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. PLI resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che le deduzioni di cui all’appello proposto sono sufficientemente specifiche, avendo l’Ufficio debitamente censurato la sentenza di primo grado;
2. il motivo, ammissibile in quanto la sentenza della CTP è stata riprodotta per le parti utili alla comprensione della censura, è altresì fondato;
2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);
2.1.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel giudizio tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicchè l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018);
2.1.2. del resto, “nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (Cass. n. 707 del 15/01/2019);
2.2. nel caso di specie, l’appello dell’Agenzia delle entrate ha riproposto le medesime difese di cui al primo grado del giudizio, ma dette difese sono state chiaramente poste in contrapposizione a quanto statuito dal giudice di prime cure, sicchè la dedotta censura va senz’altro disattesa;
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi la sostanziale assenza di motivazione nel merito in relazione a quanto specificamente denunciato con l’atto di appello;
4. il motivo è inammissibile per difetto di interesse;
4.1. è noto che “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017);
4.2. nel caso di specie, dichiarando l’inammissibilità dell’appello, la CTR si è spogliata della potestas iudicandi, sicchè non v’è l’interesse dell’Agenzia delle entrate ad impugnare una statuizione formulata ad abundantiam;
5. in conclusione va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;
si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano, Fuochi Tinarelli Giuseppe, per impedimento del Presidente del Collegio, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020