Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21414 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2021, (ud. 24/05/2021, dep. 27/07/2021), n.21414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12889-2012 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI N. 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE

LORENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2011 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.

di TARANTO, depositata il 23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 64/28/2011, depositata il 23 marzo 2011, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Taranto – rigettò l’appello proposto dal sig. C.A., esercente attività di “demolizione edifici e sistemazione terra” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Taranto che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 1998, emanato a seguito di accertamenti bancari che avevano portato a contestare maggiori ricavi sottratti all’imposizione per lire 2.710.296.738 in relazione a bonifici effettuati da consorzio rumeno in favore del contribuente per lire 3.038.226.739 in assenza di giustificazioni comprovanti la riconducibilità di dette movimentazioni ad operazioni non imponibili.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto De Augustinis ha depositato conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex 23, comma 8 – bis, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Non essendo stata presentata nei termini istanza per la discussione in pubblica udienza, ai sensi della citata norma, la causa è stata trattata all’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380.1 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione del D.Ls. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31 e 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del 18 febbraio 2011.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 7, e del D.L. n. 143 del 1991, art. 3, comma 4, lett. f) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto comunque legittimo l’accertamento emesso sulla base di indagini bancarie, sebbene mancasse nella fattispecie in esame la previa autorizzazione del Comandante di zona della Guardia di Finanza, che aveva proceduto ai relativi accertamenti bancari sui conti correnti bancari intestati al contribuente medesimo.

3. Con il terzo motivo, in subordine, il ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, artt. 33 e 38 per non avere la sentenza impugnata rilevato la nullità dell’accertamento, non preceduto dal previo esperimento del contraddittorio.

4. Al fine della decisione in ordine al primo motivo di ricorso la Corte, con ordinanza resa all’esito della pubblica udienza del 14 giugno 2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado di merito, allo scopo di verificare se effettivamente, come lamentato dal ricorrente, sia stata omessa la comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione del 18 febbraio 2011 del ricorso in appello ai suoi difensori dottori Luciano Rinaldi e Franco Depasquale.

4.1. Con la successiva ordinanza resa all’esito della pubblica udienza del 2 dicembre 2019, la Corte, dato atto che non si riscontrava ne fascicolo d’ufficio la presenza delle anzidette comunicazioni, ma solo di quelle relative al dispositivo della sentenza resa dalla CTR all’esito dell’udienza del 18 febbraio 2011, concesse termine all’Agenzia delle Entrate per la notifica, ex art. 372 cod. proc. civ., alla controparte, della documentazione depositata in atti con nota di deposito del 24 maggio 2019, tra la quale vi era copia (su di un solo lato) dell’avviso di ricevimento, asseritamente riferito alla raccomandata spedita dalla segreteria della CTR il 23 dicembre 2010, con la quale era comunicata al difensore Depasquale la data dell’udienza di discussione del ricorso proposto in appello dal C. avverso la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole.

4.1.1. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto al relativo adempimento, notificando l’anzidetta documentazione a parte ricorrente in data 15 settembre 2020.

4.2. Parte ricorrente, con la succitata memoria depositata nei termini, nel replicare alle avverse conclusioni rese dal Pubblico Ministero, ha eccepito l’inammissibilità dell’avversa produzione documentale, in primo luogo perché tardiva, quindi perché inidonea a supplire al mancato rinvenimento nel fascicolo d’ufficio della comunicazione dell’udienza di discussione del ricorso in appello, disconoscendo la conformità della copia, parziale, prodotta, all’originale, nonché contestando la stessa autenticità della sottoscrizione asseritamente apposta dal Depasquale sull’avviso di ricevimento, comparando la stessa con la sottoscrizione apposta dal medesimo difensore al ricorso di primo grado, nonché con quella di autentica della procura conferitagli dal contribuente nel medesimo grado di giudizio.

4.3. Premesso che, nell’emanare la precedente ordinanza, con la quale ha disposto la notifica dei documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate successivamente al deposito del controricorso, la Corte ha rilevato che la relativa produzione fosse giustificata – purché fosse assicurato il contraddittorio – (cfr. Cass. sez. 3, 23 settembre 2013, n. 21729) dalla necessità di replicare in ordine alla dedotta nullità della sentenza impugnata per vizio del procedimento, sorta solo in conseguenza del mancato rinvenimento nel fascicolo d’ufficio delle raccomandate con le quali la Segreteria della CTR della Puglia sezione di Taranto – deve osservarsi che il ricorrente ha espressamente disconosciuto, con la succitata memoria, la conformità all’originale della copia fotostatica prodotta in atti, ex art. 2719 c.c..

4.3.1. Ciò ha fatto in modo specifico, in conformità quindi a quanto richiesto in materia dalla giurisprudenza della Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16557; Cass. sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27633), rilevando come la copia prodotta dell’avviso di ricevimento fosse parziale, essendo stato il documento riprodotto da un lato soltanto, e non risultando l’indicazione dell’anno di riferimento quanto alla data della pretesa sottoscrizione. Ha quindi dedotto ulteriori elementi, quali l’assenza della documentazione relativa all’avviso, che pure si assume essere stato spedito a mezzo raccomandata AR, all’altro difensore Rinaldi, giusta il foglio d’interrogazione dati pure allegato in atti, oltre all’evidente difformità della pretesa sottoscrizione del Depasquale su detto avviso di ricevimento rispetto alla firma apposta sul ricorso di primo grado, ed a quella di autentica della procura conferitagli dal contribuente per detto ricorso.

4.4. Ritiene la Corte che, in presenza degli elementi di cui sopra, non possa utilizzarsi ai fini della decisione detta copia, la cui conformità all’originale è stata disconosciuta dal ricorrente.

A ciò consegue che debba essere accolto il primo motivo di ricorso, mancando la prova che almeno uno dei due difensori costituiti del contribuente nel giudizio di appello abbia ricevuto tempestiva comunicazione, da parte della Segreteria della CTR adita con il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole al C..

4.4.1. Va, infatti, ribadito il principio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. primo luglio 2018, n. 18279; Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2016, n. 1786), secondo cui “(n)el processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata”.

5. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, restando assorbiti gli altri due.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto – in diversa composizione, cui resta altresì demandata la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Taranto – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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