Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21414 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16792/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIUSEPPE SCIARROTTA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1892/30/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA del 13/05/2014, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di L.V.S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1892/30/2014, depositata in data 9/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (ingegnere) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, dovendo ritenersi assoggettabile ad IRAP la sola attività professionale svolta in autonomia organizzativa, nella specie, risultava, dalla documentazione in atti, che il contribuente aveva utilizzato solo beni strumentali costituenti “il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale (autovettura, computer, plotter, arredi e studio propssionale)”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo la C.T.R. affermato che nella specie l’attività non era assoggettabile ad IRAP, non essendo il professionista “sostituibile”. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo, avendo la C.T.R. trascurato di tenere conto dei compensi corrisposti dal contribuente a terzi negli anni (OMISSIS).

2. La prima censura è inammissibile, in quanto del tutto avulsa dalla statuizione espressa dalla C.T.R., la quale ha ritenuto, peraltro conformemente alla giurisprudenza della Consulta e di questa Corte, assoggettabile ad IRAP la sola attività professionale svolta in struttura autonomamente organizzata, mentre l’appellante Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che il contribuente fosse tenuto a pagare l’IRAP per il solo fatto di svolgere attività professionale di ingegnere.

3. La seconda censura, implicante vizio motivazionale, da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva al settembre 2012, è ugualmente inammissibile.

Invero, la ricorrente non deduce, nel presente ricorso per cassazione, come e quando la specifica questione relativa ai compensi a terzi (non presente nella decisione impugnata) fosse stata oggetto di discussione processuale tra le parti. La ricorrente riporta invero uno stralcio dell’atto di appello (pag. 6 del ricorso) nel quale si faceva generico rinvio, con riguardo ai requisiti “minimi” richiesti per l’autonoma organizzazione, “agli elementi risultanti dalle dichiarazioni annuali” del contribuente.

Inoltre, il controricorrente eccepisce trattarsi di questione nuova, sollevata la prima volta in questa sede di legittimità, deducendo di avere sin dal primo grado esposto di svolgere l’attività “senza l’ausilio di alcun dipendente o collaboratore, e che tale circostanza non era stata contestata dall’Ufficio erariale.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da paste della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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