Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21414 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. I, 17/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 17/10/2011), n.21414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.G.B., c.f. (OMISSIS)

elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio, n. 42, presso

l’avv. Alessandro Ferrara unitamente all’avv. LAURI Biagio che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende

per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 247, pubblicato

il 25 settembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

settembre 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 23 giugno – 25 settembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava la nullità del ricorso proposto da D.C. G.B. per ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso nel 1989 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania e non ancora deciso.

Osservava la Corte che la procura rilasciata dal ricorrente, nonostante contenesse il richiamo ad un giudizio di equa riparazione, non era riferibile alla procedura in oggetto, trattandosi di mandato autonomo, rilasciato con diversi caratteri di stampa su foglio distinto, di differente consistenza, con numerazione aggiunta a penna e senza data.

Contro il decreto ricorre per cassazione D.C.G. B. con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. come novellato dalla L. 25 maggio 1997, n. 141, artt. 1 e 2 e sostiene che erroneamente è stata dichiarata la nullità della procura in esame, che deve invece ritenersi perfettamente rispondente ai requisiti di legge.

La censura merita accoglimento poichè, come affermato dalla costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 10 marzo 1998, n. 2462 e successiva giurisprudenza conforme, ampiamente richiamata in ricorso), la procura deve ritenersi validamente conferita anche se apposta su fogli separato, purchè unito materialmente al ricorso, anche se non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato e al giudizio da promuovere poichè, salvo diverso tenore del suo testo, essa fornisce certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e fa presumente la sua riferibilità al giudizio cui essa accede. Non rilevano, al riguardo, la diversità dei caratteri che ne caratterizzano la redazione e la diversa qualità della carte del foglio aggiunto, trattandosi di elementi puramente estrinseci e come tali inconferenti, nè produce nullità la mancanza di data poichè la posteriorità del rilascio della procura rispetto al provvedimento impugnato si desume dall’intima connessione con il ricorso cui essa accede, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica risulta dalla copia del ricorso notificata.

Non può meritare, infine, consenso la considerazione del decreto impugnato che, pur mostrandosi consapevole in certa misura dell’interpretazione prevalente dell’art. 83 cod. proc. civ., ritiene giustificata un’interpretazione improntata a maggior rigore nei casi in cui – come nella specie – la procura rilasciata con foglio separato si riferisca a giudizi seriali promossi nei confronti dello Stato e coinvolgenti, in quanto tali, interessi pubblicistici, poichè non è consentita, in assenza di una espressa deroga legislativa, l’applicazione di una diversa disciplina processuale ai giudizi promossi contro la Pubblica Amministrazione.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’esse sere cassato con rinvio della causa ad altro giudice al quale vengono rimessi il giudizio nel merito e la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA