Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21414 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21414 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 10/10/2014

SENTENZA

sul ricorso 6157-2011 proposto da:
EUROSPIN CLASI SRL 06348481000, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sig.

SIMONE

POZZI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 388, presso lo studio dell’avvocato IVANO
TOZZI, che la rappresenta e difende giusta procura
2014

a margine del ricorso;
– ricorrente –

1,684
contro
GIORGIO

MARIA

TERESA

GRGMTR4OR41H501B,

elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA DEI

q)-

NAVIGATORI 7/L, presso lo studio dell’avvocato
CARLO RECCHIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
CARLO POLIDORI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2010 R.G.N.
1952/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere
Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato FEDERICA FORTINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto.

2

avverso la sentenza n. 75/2010 della CORTE

Svolgimento del processo

l. Maria Teresa Giorgio convenne dinanzi al Tribunale di
Roma, Sez. distaccata di Ostia, la Eurospin – C.L.A.S.I. s.r.l.
chiedendo il risarcimento del danno per essere stata colpita da
alcuni scatoloni caduti dagli scaffali del supermercato gestito

Eurospin restò contumace.
2. Il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta
contumace al pagamento di E 30.031,00, oltre le spese di lite.
Propose appello la Eurospin chiedendo dichiararsi la
nullità della notifica della citazione in primo grado e,
quindi, della sentenza. Nel merito chiese dichiararsi
prescritto il diritto e comunque eccessivo il risarcimento.
La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello
la validità della notificazione

confermando

dell’atto di citazione di primo grado e, nel merito, la
sentenza del Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia.
3. Propone ricorso per cassazione, con un unico motivo,
Eurospin – C.L.A.S.I. s.r.l.

che ha anche depositato memoria

memoria.
Resiste con controricorso Maria Teresa Giorgio.
Motivi della decisione

1. La Eurospin denuncia «nullità della sentenza ex art.
360 l ° comma, n. 4 c.p.c. per nullità non sanata della
notificazione dell’atto di citazione in primo grado.» Sostiene

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dalla convenuta.

che il duplicato dell’avviso di ricevimento, contenente
l’indicazione che la consegna è stata effettuata al ildirettore
responsabile

fy

non è idoneo a provare l’identità di chi ha

ricevuto l’atto, mentre a suo avviso l’attrice Maria Teresa
Giorgio avrebbe dovuto depositare l’estratto del registro di

sarebbe potuto risalire alle generalità del consegnatario.
A sostegno della sua tesi la ricorrente cita Cass, sez.
un. ì n. 627/2208 e Cass. n. 7809/2010.
Il motivo è infondato.
Le due sentenze richiamate dalla ricorrente non sono
pertinenti al caso in esame in quanto la prima riguarda le
ipotesi di mancata produzione dell’avviso di ricevimento mentre
la seconda riguarda il caso del mancato rinvenimento e deposito
della cartolina di ricevimento e del duplicato, quando la
notifica sia stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Nel caso in esame la Corte d’appello, dopo aver esaminato

il duplicato della relazione dell’Ufficiale postale prodotto da
Maria Teresa Giorgio, in cui si legge che la copia dell’atto di
citazione fu consegnata il 13 marzo 2006 a persona a servizio
della Società (direttore responsabile), correttamente ha
ritenuto che l’indicazione rendeva identificabile la persona
alla quale l’atto era stato consegnato,
La circostanza che nel duplicato manchi il nome e il
cognome del soggetto che ha ricevuto il plico ma sia indicata

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consegna, unico documento rilevante ed essenziale dal quale si

solo la qualifica dello stesso non implica la nullità del
duplicato.
Per giurisprudenza costante l’avviso di ricevimento è
parte integrante della relazione di notifica ed ha natura di
atto pubblico, munito di fede privilegiata di cui all’art. 2700

fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua
presenza. Ne consegue che la ricorrente, qualora avesse v
contestare l’attendibilità del duplicato, avrebbe dovuto
proporre querela di falso.
2. Il ricorrente, in memoria, prospetta l’inammissibilità
del controricorso, per radicale ed insanabile difetto di
notificazione.
A suo avviso, essendo stato il controricorso notificato a
mezzo del servizio postale su diretta iniziativa dell’avv.
Carlo Recchia, mero domiciliatario, e non dall’avv. Polidoro,
si è per questo determinata l’inammissibilità del controricorso
per insanabile difetto di notificazione.
L’eccezione è fondata.
Il procuratore che sia semplice domiciliatario è infatti
abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle
notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non
anche al compimento di atti di impulso processuale (quale,
nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché
– a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo

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b.41-0,

c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri

l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire
direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore
semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché
nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto
,

della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista

357/2011).
Nel caso in esame, non essendo state eseguite le attività
di notificazione dal difensore ma dal domiciliatario neppure a
tanto delegato, il suindicato principio non può che trovare
piena applicazione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato
mentre, ricorrendo un’ipotesi di radicale inesistenza della
notifica del controricorso, non si deve provvedere sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Roma, 27 giugno 2014

dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità (Cass n.

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