Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21414 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 06/10/2020), n.21414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19555/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Cardinal De

Luca n. 10, presso lo studio dell’avv. Marco Giontella, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata per atto

notaio F.E. del 09/10/2013, rep. N. 806;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 16/12/13, depositata il 31 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 16/12/13 del 31/01/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 123/47/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da B.A. in proprio nei confronti di un avviso di accertamento emesso nei confronti di FL Spring s.p.a. (oggi incorporata in Petronas Lubricants Italy s.p.a.) e concernente IRES relativa all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento veniva emesso per la indebita compensazione, da parte della società non operativa FL Spring s.p.a. quale consolidante, del proprio reddito minimo dichiarato con le perdite imputabili alla controllata e consolidata FL Selenia s.p.a.;

1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) la compensazione effettuata da FL Spring s.p.a. non aveva abbattuto il reddito minimo da società non operativa, ma semplicemente soddisfatto l’obbligo tributario legittimamente compensandolo con la perdita della propria controllata; b) nessun rilievo, in contrario, poteva avere l’adozione, nell’anno 2008, di istruzioni diverse da parte dell’Agenzia delle entrate, in quanto tali istruzioni non avevano efficacia normativa e, in ogni caso, nell’anno 2008 FL Spring s.p.a. non era stata considerata società di comodo;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. B.A. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente rilevato che, come si evince dalla sentenza impugnata, dal ricorso dell’Agenzia delle entrate e dal controricorso di B.A., quest’ultimo ha originariamente impugnato in proprio (e non nella qualità di legale rappresentante della FL Spring s.p.a., poi Petronas Lubricants Italy s.p.a.) un avviso di accertamento pacificamente indirizzato a FL Spring s.p.a.;

1.1. B.A. ha indicato che l’interesse alla impugnazione del menzionato avviso di accertamento è derivato dalla notifica dello stesso presso il proprio domicilio in una busta a lui indirizzata, con conseguente volontà di evitare la definitività dell’atto impositivo nei propri confronti;

1.2. in realtà, il legale rappresentante è privo di interesse ad impugnare in proprio l’avviso di accertamento notificato nei confronti della società da lui rappresentata: da un lato, l’atto impositivo non può diventare definitivo nei suoi confronti, ben potendo egli fare valere la propria carenza di legittimazione sostanziale avverso gli eventuali atti esecutivi successivi; dall’altro, nel caso di specie l’avviso di accertamento non comporta la comminatoria di sanzioni, espressamente escluse dall’Agenzia delle entrate, sanzioni comunque inapplicabili all’amministratore giusta la previsione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, conv. con modif. nella L. 24 novembre 2003, n. 326;

1.3. la mancanza di interesse ad agire, sulla quale non risulta intervenuta alcuna pronuncia dei giudici di merito e, quindi, non è oggetto di giudicato interno (neppure implicito, non essendo stata mai sollevata dalle parti la relativa questione) è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 15084 del 30/06/2006) e, dunque, anche in cassazione, pur in assenza di contrasto tra le parti (Cass. n. 19268 del 29/09/2016; Cass. n. 3330 del 07/03/2002; Cass. n. 5593 del 07/06/1999), con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto il giudizio non poteva essere proposto da B.A., nè proseguito;

2. il rilievo officioso della carenza di interesse ad agire in capo all’odierno controricorrente giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio;

2.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da Aldo B.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano, Fuochi Tinarelli Giuseppe, per impedimento del Presidente del Collegio, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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