Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21413 del 15/09/2017

Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21413

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29358/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

STEFANEL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

dott. S.G., rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce al controricorso, dagli avv.ti Vincenzo Donnamaria e Angela

Sirignani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei

predetti difensori, in Roma, piazza delle Muse, n. 8;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 63/07/10, depositata in data 12 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3 maggio 2017 dal

Cons. Lucio Luciotti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Fuzio Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso principale, assorbito quello incidentale;

udito l’Avv. Pietro Garofoli, per l’Avvocatura Generale dello Stato;

uditi gli Avv.ti Fabio Massimo ed Angela Sirignani, per la

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, avendo accertato che la Stefanel s.p.a., in relazione ad alcune operazioni doganali di importazione dalla Croazia effettuate nel periodo 01/06/2004-31/08/2004, aveva indebitamente fruito del trattamento tariffario preferenziale riservato ai prodotti di origine croata, in quanto la merce precedentemente esportata in detto Stato per essere sottoposta a determinati trattamenti aveva mantenuto l’origine comunitaria poichè le lavorazioni effettuate non erano state sufficienti a conferire a detta merce il carattere di prodotto originario croato, emetteva gli avvisi di rettifica dell’accertamento nonchè atti di contestazione di sanzioni che la predetta società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che accoglieva i ricorsi annullando gli atti impositivi.

2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto/la quale riteneva che le merci, reimportate in Italia dopo le lavorazioni di finissaggio, cui erano state sottoposte in Croazia, dovevano usufruire di un trattamento daziario agevolato, sia perchè costituivano un quid novi, se non per

natura quanto meno per le nuove potenzialità commerciali acquisite, e quindi dovevano considerarsi di origine balcanica, sia perchè, anche a ritenere che avessero mantenuto l’origine comunitaria, come risultante dal certificato di accompagnamento della merce EUR 1 redatto dalla dogana croata, per essere introdotte in territorio comunitario non dovevano pagare alcun dazio in forza del disposto di cui all’art. 16, comma 1, del Protocollo 4 allegato all’accordo CEE-Croazia. Accoglieva, inoltre, il motivo di appello incidentale proposto dalla società contribuente con riferimento alla violazione dell’art. 220, comma 2, del codice doganale comunitario e della L. n. 212 del 2000, art. 10 sul rilievo che la Stefanel s.p.a. tra gli anni 2002-2006 aveva posto in essere centinaia di operazioni del tutto identiche a quelle in esame e l’amministrazione doganale, che pure aveva sottoposto le importazioni a specifici controlli documentali (il c.d. canale giallo), aveva rilasciato attestazione di regolare conduzione delle operazioni di importazione. Rigettava invece l’appello incidentale proposto con riferimento alla pure dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo l’inapplicabilità di detta disposizione al caso di specie, in cui la verifica era stata solo di natura documentale.

3. Avverso la sentenza della CTR n. 63 del 12 ottobre 2010, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la società intimata replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, e con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. contenente, in calce, procura speciale di nomina di altro difensore ed elezione di diverso domicilio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la dichiarazione di inammissibilità del mandato ad litem conferito al nuovo codifensore, avv. Fabio Massimo, con procura speciale in calce alla memoria del 20/04/2017. Invero, la fattispecie è regolata dall’art. 83 cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis, ovvero anteriormente alla modifica del terzo comma della citata disposizione apportata dalla L. n. 69 del 2009, che ha previsto l’apposizione della procura speciale anche in calce o margine “della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”, ma solo per i giudizi instaurati dal 4/07/2009 (come previsto dall’art. 58, comma 1, della predetta legge), mentre nel caso di specie è pacifico che il giudizio è iniziato in epoca precedente, essendo anteriore a tale data la stessa sentenza di primo grado (sent. CTP n. 21/07/2008 del 19/03/2008).

1.1. L’orientamento di questa Corte con riferimento all’originaria formulazione della citata disposizione è nel senso che nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, ante riforma, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati e, pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio (cfr. Cass. n. 8902 del 1994; n. 3426 del 1998), facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. 1 aprile 1999, n. 3121; conf. Cass. n. 8708 del 2009 ed altre precedenti e successive).

1.2. L’inammissibilità del mandato difensivo al nuovo procuratore e della contestuale elezione di nuovo domicilio non rende inammissibile anche la memoria in quanto sottoscritta anche da uno dei codifensori nominati con procura in calce al ricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, paragrafo 1, n. 8, del codice doganale comunitario, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’obbligo di pagamento del dazio all’importazione per le merci provenienti dalla Croazia, confondendo l’origine delle stesse (di cui all’art. 22 CDC), che può rimanere invariata anche quando esportate in territorio extra UE, con la loro posizione doganale (di cui all’art. 4, p.,1, nn. 6, 7 e 8, CDC) che, invece, varia nell’ipotesi, come quella di specie, di esportazione in territorio extra UE.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove la CTR, nonostante punto decisivo e controverso del giudizio fosse l’accertamento della posizione doganale delle merci importate dalla società contribuente ai fini della fruizione del trattamento daziario preferenziale, in maniera contraddittoria ha affermato che le merci importate ne potevano godere per non avere perso l’origine comunitaria.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del Protocollo 1, allegato 2, dell’Accordo CE-Croazia e 31 della Convenzione di Vienna sul Diritto ai Trattati. Sostiene la ricorrente che la chiara formulazione della disposizione di cui all’art. 16 del citato Protocollo, secondo cui potevano usufruire del trattamento daziario preferenziale, oltre ai “prodotti originari della comunità importati in Croazia”, quelli “originari della Croazia importati nella comunità”, e che la circostanza che nella specie era pacifica, (diversamente da quanto ritenuto dalla CTR) l’origine non croata delle merci importate, non avendo subito in Croazia lavorazioni sufficienti a far loro acquisire detta origine, rendevano evidente l’errore in cui era incorsa la CTR nel ritenere applicabile quel trattamento preferenziale alla diversa ipotesi – quale quella di specie – di prodotti originari della comunità importati nuovamente nella comunità dopo la loro temporanea esportazione in Croazia.

5. Con il quarto motivo, con cui viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, art. 78 e art. 220, comma 2, del codice doganale comunitario (di cui al Reg. CEE n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992), nonchè L. n. 212 del 2000, art. 10 la ricorrente lamenta che la possibilità concessa all’amministrazione doganale dalle citate disposizioni, di procedere alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni di importazione nel termine di tre anni dalla loro definitività, escludeva che la CTR, sul presupposto che l’amministrazione non aveva mai eccepito alcunchè nelle numerose precedenti importazioni effettuate dalla società contribuente, potesse ritenere sussistente il legittimo affidamento della società contribuente sulla correttezza del proprio operato.

6. Con il quinto motivo, infine, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 220, comma 2, lett. b), del codice doganale comunitario e L. n. 212 del 2000, art. 10 la ricorrente lamenta che la CTR ha erroneamente attribuito efficacia esimente rispetto al pagamento dei dazi doganali e delle sanzioni, alla buona fede della società contribuente, nonostante l’insussistenza sub specie di tutti e tre i requisiti previsti dalla citata disposizione, ovvero l’errore dell’Autorità doganale, la buona fede dell’importatore ed il rispetto da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in Dogana.

7. Va, preliminarmente, rilevata la palese infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e del principio di autosufficienza del ricorso, proposta, invero in termini assai generici, dalla controricorrente sul rilievo della errata riproduzione delle sentenze dei precedenti giudizi di merito, essendosi la ricorrente “limitata a trascrivere parte” delle stesse, peraltro facendo erroneo riferimento a sentenze del tutto diverse, della mancata individuazione delle “questioni da risolvere”, delle “argomentazioni” e delle “norme di cui le parti abbiano inteso fare applicazione” ed omettendo di “elaborare una sintesi della fattispecie idonea a consentire una conoscenza completa dei fatti di causa”. Al riguardo, premesso che la citata disposizione processuale “nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo” (Cass. n. 21750 del 2016), come sarebbe stata la riproduzione integrale delle sentenze di merito, pretesa dalla controricorrente, la finalità della disposizione è chiaramente quella di “agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura” (Cass. cit.), che nel caso di specie risulta ampiamente raggiunta rinvenendosi nel ricorso in esame, pur nella rilevata erroneità dei riferimenti alle sentenze di merito, l’esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia.

7. Va, in via preliminare, rilevata la palese infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e del principio di autosufficienza del ricorso, proposta, invero in termini assai generici, dalla controricorrente sul rilievo della mancata riproduzione integrale delle sentenze dei precedenti giudizi di merito, essendosi la ricorrente “limitata a trascrivere parte” delle stesse, della mancata individuazione delle “questioni da risolvere”, delle “argomentazioni” e delle “norme di cui le parti abbiano inteso fare applicazione” ed omettendo di “elaborare una sintesi della fattispecie idonea a consentire una conoscenza completa dei fatti di causa”. Al riguardo, premesso che la citata disposizione processuale “nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo” (Cass. n. 21750 del 2016), come sarebbe stata la riproduzione integrale delle sentenze di merito, pretesa dalla controricorrente, la finalità della disposizione è chiaramente quella di “agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura” (Cass. cit.), che nel caso di specie risulta ampiamente raggiunta rinvenendosi nel ricorso in esame l’esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia.

8. In realtà la questione che rileva nel presente giudizio è quella dell’applicabilità del regime di esenzione daziaria previsto dall’Accordo CE-Croazia, sottoscritto in data 29/10/2001, alle merci che, esportate in conto lavorazione in detto Stato estero, siano reintrodotte nel territorio nazionale, e, poichè inerisce a tutti i motivi di ricorso sopra sunteggiati, rende opportuno un loro congiunto esame.

9. Al riguardo deve osservarsi che in questa vicenda processuale si fronteggiano fra le parti due impostazioni radicalmente diverse in ordine alla portata del predetto Accordo CE – Croazia rispetto al tema delle merci comunitarie esportate in Croazia e reimportate, dopo parziali processi di lavorazione comunque inidonei a fare acquisire l’origine croata, da quel Paese in Italia, la risoluzione del problema è già stata tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte nelle sentenze n. 5902, n. 6632 e n. 6633 del 2013, sui cui binari deve comunque muoversi, stante l’identità della situazione fattuale, per giungere alle medesime conclusioni, condivise da questo Collegio, avendo la Corte illustrato, con un percorso motivazionale molto articolato ed indubbiamente esaustivo, le ragioni che l’hanno indotta ad affermare il principio secondo il quale “l’Accordo bilaterale interinale tra UE e Croazia del 29 ottobre 2001 stipulata il 23 maggio 1969 (ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112), che suggeriscono di tenere conto, ai fini predetti, dei criteri della buona fede e di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del medesimo, ai sensi degli artt. da 31 a 33 (…) induce a ritenere che le parti contraenti hanno inteso eliminare, fin dall’adozione provvisoria dell’accordo di associazione e stabilizzazione, ogni forma di dazio e restrizione di ordine quantitativo equiparabili ai dazi su tutte le merci che provengono dai contraenti ed abbiano regime d’origine comunitario o croato, anche quando, come nella specie, l’importazione abbia avuto riguardo a prodotti tessili di origine comunitaria inviati dal contribuente italiano in conto lavorazione in Croazia e successivamente reintrodotti in Italia, dopo il completamento dei procedimenti produttivi”.

10. Questa Corte, utilizzando le regole interpretative di cui agli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (stipulata il 23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112), ed attribuendo rilevanza al “significato delle parole utilizzate nel contesto ed alla luce dell’oggetto e dello scopo della disposizione esaminata”, ritenendo “tramontate le concezioni che attribuivano valenza prioritaria o privilegiata al mero canone letterale” di interpretazione (in tale direzione muovendo l’orientamento giurisprudenziale domestico, rinvenibile già in Cass. 21.7.1995, n. 7950, nonchè la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle sentenze Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, 29; Johnston e altri c. Manda, 18 Dicembre 1986, 51; Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, 114 e 117; Witold Litwa c. Polonia, 4 aprile 2000, 57/59; Rantsev c.Cipro e Russia, 7 gennaio 2010, 273 ss. cui si aggiunge la giurisprudenza unionale, tra cui, Corte di giustizia, sent. 1 luglio 1993, C-312/91, Metalsa, punto 12; sent. 2 marzo 1999, C-416/96, Eddline EIDYassini, punto 47; sent. 25 febbraio 2010, C-386/08, Brita, punti 42 e 43; sent. 15 luglio 2010, C-70/09, punto 36, Hengartner e Gasserl), reputava “che il complessivo esame delle disposizioni dell’Accordo già sopra accennate e l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle stesse, in quanto riferite ai prodotti tessili dei quali qui pacificamente si discute lascia intendere che le parti contraenti intesero eliminare, fin dall’adozione provvisoria dell’accordo di associazione e stabilizzazione concluso nel maggio 2001, ogni forma di dazio e restrizione di ordine quantitativo equiparabile ai dazi su tutte le merci che provenissero dai contraenti ed avessero regime d’origine comunitario e croato, anche quando tali merci circolassero all’interno dei due paesi e subissero lavorazioni tali da non fare acquisire l’origine del paese contraente” (Cass., sent. n. 6632/2013 cit., p. 12.11).

11. Ciò posto, e ritenendo superfluo richiamare in questa sede i passaggi argomentativi sviluppati da questa Corte nelle citate pronunce per pervenire all’affermazione del sopra enunciato principio (sottolineando come “l’argomento letterale sul quale molto si è spesa l’Agenzia, rappresentato dall’art. 16 del Protocollo n. 4, a cui tenore “i prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione: di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell’allegato 3 sembra decisamente recessivo rispetto al complessivo tenore dell’accordo, univocamente rivolto ad eliminare ogni forma di peso fiscale relativo alle merci di provenienza dei Paesi aderenti” (p. 12.21 della citata sentenza)), deve pervenirsi al rigetto dei motivi di ricorso principale con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato con cui la controricorrente ha dedotto: a) a violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto che nella specie “il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12” doveva considerarsi rispettato, nonostante l’emissione ante tempus degli atti impositivi, in quanto la speciale normativa doganale prevede “un preliminare rimedio di difesa amministrativa, costituito da un particolare atto ove possono essere raccolti le osservazioni ed i motivi di reclamo del contribuente ai fini dell’eventuale controversia doganale”; b) che il termine andasse rispettato anche nell’ipotesi – come quella di specie – di controllo c.d. “a tavolino” effettuato dall’ufficio doganale (primo motivo); c) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2, per avere i giudici di appello escluso il difetto di motivazione degli atti impositivi sull’affermazione mera della congruità della motivazione (secondo motivo).

12. Conclusivamente, quindi, vanno rigettati, perchè infondati, i motivi di ricorso principale, assorbiti quelli incidentali, con integrale compensazione delle spese processuali anche dei giudizi di merito essendo stato il ricorso deciso sulla base di un orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla sua proposizione.

PQM

rigetta i motivi di ricorso principale, assorbiti quelli incidentali, e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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