Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21413 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 06/10/2020), n.21413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18414/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Impresa Costruzioni Edili A. geom. A. & C. s.a.s., in

persona del legale rappresentante pro tempore, A.A.,

A.T. e A.C., elettivamente domiciliati in Roma, via

Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell’avv. Mario Pistoiese, che

li rappresenta e difende unitamente all’avv. Giovanni De Biasi

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 145/63/11, depositata il

7 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 145/63/11 del 07/06/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Impresa Costruzioni Edili A. geom. A. & C. s.a.s. (di seguito A. s.a.s.) e dai soci A.A., A.T. e A.C. avverso la sentenza n. 160/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente e dai soci nei confronti dell’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in relazione alla vendita di un immobile e degli annessi impianti avvenuta da parte della società contribuente in favore di Orobicafer s.n.c. di C.G.A. & C. (di seguito Orobicafer s.n.c.) a mezzo l’interposizione fittizia di A. Pre-Beton s.p.a. (di seguito Pre-Beton s.p.a.), società facente capo alla medesima compagine sociale;

1.2. in particolare, secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, fatta propria dal primo giudice, A. s.a.s. aveva ceduto immobile e impianti a Pre-Beton s.p.a., la quale ultima, dopo meno di tre settimane, aveva a sua volta ceduto i medesimi beni a Orobicafer s.n.c. ad un prezzo quasi doppio rispetto a quello di acquisto;

1.3. l’operazione rappresentava, pertanto, un espediente per ridurre il carico tributario in capo alla prima cedente;

1.4. la CTR accoglieva l’appello di società contribuente e soci osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’assunto per il quale la vendita tra Pre-Beton s.p.a. e Orobicafer s.n.c. era fittizia non risultava sufficientemente provato e rappresentava una presunzione che poggiava su meri indizi: sotto il profilo formale le vendite erano valide ed efficaci; sotto il profilo sostanziale, la società contribuente aveva dimostrato che il prezzo della seconda vendita era stato regolarmente percepito da Pre-Beton s.p.a. e non risultavano pagamenti diretti tra Orobicafer s.n.c. e A. s.a.s.; b) non risultava dimostrato che Orobicafer s.n.c. “fosse a conoscenza dell’esistenza di un accordo simulatorio tra le due precedenti proprietarie dell’immobile” e tale conoscenza rappresentava un requisito necessario; c) la conoscenza dell’accordo simulatorio non poteva desumersi dal pagamento di un acconto del prezzo alla Pre-Beton s.p.a. prima che quest’ultima avesse acquisito la proprietà dell’immobile, “dato che non è inusuale nell’ambito delle transazioni immobiliari il pagamento in favore di soggetti che si impegnano a cedere il bene di cui non sono ancora titolari”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. A. s.a.s. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la disposizione citata costituirebbe una clausola antielusiva tesa a colpire non solo l’interposizione soggettiva fittizia ma anche le ipotesi di interposizione reale, sicchè non avrebbe alcun rilievo che la cessione effettuata tra A. s.a.s. e Pre-Beton s.p.a. sia stata reale e nemmeno che Orobicafer s.n.c. sia stata o meno partecipe dell’accordo tra le menzionate società;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione con riferimento a fatti controversi e decisivi per il giudizio, costituiti dallo scopo elusivo posto a fondamento dell’avviso di accertamento e dalla consapevolezza di Orobicafer s.n.c. del disegno elusivo;

2.1. in buona sostanza, la difesa erariale evidenzia che la CTR si sarebbe limitata a descrivere la situazione di fatto, senza chiarire le ragioni per le quali i numerosi elementi indiziari forniti dall’Ufficio non sarebbero idonei a supportare l’accertamento in capo ad A. s.a.s. nonchè la conoscenza del disegno elusivo da parte di Orobicafer s.n.c.;

3. i due motivi, occupandosi di questioni connesse, possono essere congiuntamente esaminati e sono complessivamente fondati;

3.1. come si evince dall’avviso di accertamento, la ripresa dell’Agenzia delle entrate fa certamente riferimento ad una interposizione fittizia di Pre-Beton s.p.a. (soggetto interposto) nell’operazione di cessione di immobile e impianti, cessione che sarebbe stata effettuata, in realtà da A. s.a.s.;

3.1.1. peraltro, la ripresa è fondata altresì sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, espressamente richiamato, secondo il quale “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”;

3.2. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali” (così Cass. n. 25671 del 15/11/2013; conf. Cass. n. 12788 del 10/06/2011; Cass. n. 449 del 10/01/2013; Cass. n. 21794 del 15/10/2014; Cass. n. 21952 del 28/10/2015; Cass. n. 15830 del 29/07/2016; Cass. n. 5408 del 03/03/2017; Cass. n. 17128 del 28/06/2018; Cass. n. 27625 del 30/10/2018);

3.3. la CTR non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi di diritto in quanto: a) ha fondato le proprie conclusioni sul carattere reale e non simulato dell’operazione di cessione da A. s.a.s. a Pre-Beton s.p.a., senza considerare che l’interposizione reale non fa venir meno l’applicazione della disposizione antielusiva; b) ha ritenuto la necessità della consapevolezza dell’interposizione di Orobicafer s.n.c. che, in realtà, non è affatto necessaria ai fini dell’imputazione dell’operazione in capo alla prima cedente; c) ha insufficientemente motivato in ordine alla ricorrenza, in ipotesi, di quelle presunzioni gravi precise e concordati che, unitariamente considerate, sembrano legittimare l’accertamento (identità della compagine sociale di A. s.a.s. e Pre-Beton s.p.a.; ingiustificata maggiorazione del prezzo della seconda cessione; pagamento di un acconto a Pre-Beton s.p.a. da parte di Orobicafer s.n.c. in data antecedente all’acquisto del bene da parte del soggetto interposto; seconda vendita avvenuta a breve distanza dall’altra) e, quindi, l’inversione dell’onere della prova; d) non ha valutato l’esistenza di un qualsivoglia elemento che giustifichi l’operazione posta in essere, al di fuori dell’intenzione di conseguire un risparmio d’imposta;

3.4. la sentenza impugnata va, dunque, cassata e il giudice del rinvio dovrà esaminare la fattispecie in ragione dei principi di diritto più sopra enunciati in materia di imposte dirette, tenendo altresì conto delle eventuali refluenze in materia di IVA;

4. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano, Fuochi Tinarelli Giuseppe, per impedimento del Presidente del Collegio, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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