Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21412 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/09/2017, (ud. 01/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16976/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SISTEMI EMME s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 61/36/09, depositata in data 20 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1

giugno 2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza n. 61 del 20 maggio 2009 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Sistemi Emme s.r.l., in liquidazione, avverso due cartelle di pagamento emesse per IVA, IRPEF ed IRAP relativamente agli anni di imposta 2000 e 2001, a sèguito del mancato perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis cui aveva aderito la predetta società, per non avere questa provveduto al versamento dell’ultima rata dovuta;

– che il giudice di appello affermava il principio secondo cui l’irregolarità, determinata dall’omesso o tardivo versamento di una o più rate, non incideva sulla validità della definizione agevolata ex art. 9 bis legge citata;

– che avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata”.

Diritto

CONSIDERATO

– che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bisdeducendo che l’omesso versamento di una delle rate successiva alla prima determini l’inefficacia della definizione agevolata di cui alla citata disposizione;

– che il motivo è fondato per ragioni pregiudiziali quanto all’IVA e nel merito quanto alle altre imposte;

– che, invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla L. n. 289 del 2002 sull’IVA, va rilevata l’incompatibilità del condono previsto dall’art. 9 – bis della predetta legge, con l’ordinamento unionale in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA), per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, più volte ribadita da questa Corte, a principiare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione (cfr. Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 2915 del 2013; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410, n. 411, n. 416, n. 961, n. 14293 e n. 16754 del 2016);

– che l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per IVA comporta la disapplicazione della citata disposizione, che va disposta d’ufficio e, quindi, a prescindere da specifiche deduzioni di parte (cfr., tra le altre, Cass. n. 961 e n. 16754 del 2016, nonchè Cass. S.U. sent. n. 26948 del 2006, e, per la giurisprudenza eurounitaria, CGUE del 14 dicembre 1995, in causa C- 312/93, Peterbroeck; del 14 dicembre 1995, in causa C -430-431/93, Van Schijndel; del 27 febbraio 2003, in causa C – 327/00, Santex);

– che va, altresì, precisato che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato punto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla 6 direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012; n. 23750 del 2015);

– che, come sopra anticipato, il motivo è fondato anche con riguardo alle imposte diverse dall’IVA (nella specie IRPEG ed IRAP) in quanto, secondo il costante orientamento di 2 i questa Corte, il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, più volte citato art. 9-bis costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Cass. n. 25238, n. 10650 e n. 10309 del 2013; n. 19546 del 2011; n. 20745 del 2010) ed escludendosi che le previsioni contenute nella L. n. 289 del 2002, artt. 8,9,15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, siano suscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale (cfr. Cass. n. 25238 del 2013, n. 19546 del 2011, n. 21364 del 2012 e, più recentemente, nn. 5861, 5967, 5968 e 5969 del 2016);

– che all’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata che, in difetto del compimento di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso proposto della contribuente e con compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio stante l’evolversi della giurisprudenza anche comunitaria in materia.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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