Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21411 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 26/07/2021), n.21411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5269-2021 proposto da:

F.A., rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86

c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in

Roma, Via Barnaba Tortolini, 30;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– intimato –

avverso l’ordinanza cron. 29119/2020 depositata il 18/12/2020 della

CORTE DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE CIVILE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

– Rilevato che l’avvocato F.A. ricorre ex art. 391 bis c.p.c. per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto per P.K. avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma del 24 giugno 2019, ometteva di disporre la distrazione delle spese di lite in favore del difensore;

– Rilevato che è stato prodotto il provvedimento per cui è istanza di correzione di errore materiale in copia conforme;

– Rilevata l’omissione denunciata e ritenutane la ricorribilità in cassazione (Cass. n. 14831 del 18/06/2010; Cass. SU n. 16037 del 07/07/2010n. 12437 del 17/05/2017);

– Ritenuto che va disposta la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dell’avvocato F.A., dichiaratosi antistatario;

– Considerato che nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedimento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (ex multis: Cass. n. 21213 del 17/09/2013).

P.Q.M.

in accoglimento dell’istanza, dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n. 29119 del 2020 della Seconda sezione civile della Corte di cassazione nei seguenti termini:

là dove è scritto in parte motiva “La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore del 21 giugno 2019. Condanna gli intimati in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge”;

deve invece leggersi:

“La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore del 21 giugno 2019. Condanna gli intimati in solido al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre ipese generali (15%) e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’Avvocato F.A., quale antistatario”.

Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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