Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21411 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13346-2015 proposto da:

D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI 7, presso

lo studio dell’avvocato MARINA CARDONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBBERTA LENZA, giusta procura a margine del presente

atto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10432/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

23/06/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia;

udito l’Avvocato Marina Cardone per delega dell’Avvocato Roberto

Lenza difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

D.M.V. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 10432/05/2014, depositata il 2/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione, costituente presupposto dell’IPRAP, si evinceva dai costi sostenuti per beni strumentali e dalla presenza di un lavoratore subordinato.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 avendo la C.T.R. ritenuto sufficiente ad integrare il presupposto dell’IRAP, “l’auto-organizzazione” del professionista, senza vagliare l’esistenza e consistenza dei beni strumentali, il ricorso al lavoro altrui e/o all’apporto di capitale (nella specie, il contribuente svolge l’attività senza l’apporto di capitale e con l’ausilio di una segretaria part-time). Con il secondo motivo, il contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, vale a dire la particolare attività professionale svolta, quella di medico di medicina generale in convenzione con il SSN.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mela attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del prole ssionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto cosicchè e “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. 15754/2008).

In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011).

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: – Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

In ordine poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione.

Come affermato di recente da questa Corre (Cass.547/201.6), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura commaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

La sentenza della CTR non è conforme a detti principi di diritto, essendosi limitata ad affermare genericamente che le attività di lavoro autonomo, quale quella del medico di medicina generale convenzionato, sono assoggettabili ad irap, in presenza di una “autonomia dell’attività professionale, dedotta dai costi per beni strumentali e dalla presenza di un dipendente, sia pure con mansioni esecutive.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2016

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