Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21411 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21411 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 7736-2011 proposto da:
AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, dott. MAURIZIO
RAINO’,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta e difende
2014
1675

unitamente all’avvocato CARLO VAIRA giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

SCAGLIA

VALERIA

SCGVLR5OL45L219N,

elettivamente

Data pubblicazione: 10/10/2014

domiciliata in ROMA, VIALE GIGLIO CESARE 71, presso io
studio dell’avvocato SABRINA VAIARELLI, rappresentata
e difesa dall’avvocato AUGUSTO RAVETTA giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –

CRIVELLO LUIGI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 7825/2010 del TRIBUNALE di
TORINO, depositata il 31/12/2010 R.G.N. 34119/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNOT;
udito l’Avvocato AUGUSTO RAVETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto.

2

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In

relazione

ad

un

sinistro

stradale

verificatosi il 18.8.2006, il Giudice di Pace di
Moncalieri condannava Luigi Crivello e la Axa
Assicurazioni s.p.a. a risarcire il danno subito
Lancia che era stata tamponata dall’autocarro
condotto dal Crivello dopo essersi arrestata in
senso trasversale alla carreggiata a seguito della
perdita di controllo da parte del conducente
Stefano Crosetto.
Il Tribunale di Torino rigettava l’appello
proposto dalla compagnia assicuratrice, ribadendo
l’esclusiva responsabilità del conducente
dell’autocarro.
Ricorre per

cassazione

la Axa Ass.ni s.p.a.

affidandosi a due motivi, illustrati da memoria;
resiste la Scaglia a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

E’ infondata la duplice eccezione di

inammissibilità sollevata dalla Scaglia: non è
tardiva la notifica del ricorso, giacché la Axa ha
consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario in
data 22.3.2011 (ossia l’ultimo giorno utile, a
fronte della notifica della sentenza avvenuta il
21.1.2011); neppure sussisteva la necessità della
formulazione dei quesiti (ex art. 366 bis C.P.C.),
in quanto la sentenza è stata depositata ben oltre
la data del 4.7.2009.
3

da Valeria Scaglia, proprietaria dell’autovettura

2.

La sentenza impugnata ha basato la

conferma della decisione di primo grado -che ha
affermato l’esclusiva responsabilità del Crivellosul rilievo che “il teste escusso ha confermato
che la vettura di parte Scaglia ferma in panne era
la relazione di C.T.U. ha concluso nel senso che
“la collisione è avvenuta principalmente per
condotta imprudente nella guida, mancanza di
attenzione, velocità eccessiva” da parte del
conducente dell’autocarro, nel contesto di una
situazione ambientale difficile”
3.

Col primo motivo (“omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art.
360, n. 5 c.p.c.”), la ricorrente si duole che il
Tribunale abbia affermato che la vettura “ferma in
panne era regolarmente segnalata, con le luci
accese”, senza considerare che il teste Scavuzzo,
pur dichiarando che le luci erano accese, ha
precisato che “non si vedevano perché erano
posizionate sotto il guard rail e quelle
posteriori fanno una luce molto blanda” e senza
tener conto che è pacifico che il triangolo
catarifrangente non era stato posizionato (visto
che il conducente era chino a cercarlo nel vano
portabagagli al momento del tamponamento) e che
neppure è risultato provato che il Crosetto
indossasse il giubbotto riflettente (trattandosi
di circostanza non riferita da alcuno dei testi,
4

regolarmente segnalata, con le luci accese” e che

ma dichiarata esclusivamente dal C.T.U.); su tali
premesse e tenuto conto della conformazione dei
luoghi risultante dagli accertamenti compiuti
dagli agenti di P.S. intervenuti sul luogo del
sinistro, contesta la correttezza delle
mezzo fosse avvistabile a 75 metri di distanza.
Col secondo motivo (“vizio di violazione e
falsa applicazione di norme di diritto”), la
ricorrente lamenta che “l’omessa valorizzazione
delle cause che portavano l’autovettura attorea a
trovarsi ferma sulla carreggiata sfocia in una
errata applicazione dell’art. 2054, II comma c.c.
e così pure dell’art. 41 c.p.”: assume che la
causa prima del sinistro fu costituita dalla
condotta di guida del conducente dell’autovettura

(che, non controllando il proprio mezzo, si era
“pericolosamente arrestato in prossimità
dell’insidiosa curva”) e che il Crivello non
poteva far altro che porre in essere la manovra di
emergenza attuata (frenata e deviazione a
sinistra); che, dunque, “l’autonomo urto della
Lancia

ben poteva assumere i caratteri di

antecedente causale

di per sé solo idoneo e

sufficiente a determinare l’evento (l’urto tra la
vettura ed il furgone”) e che ciò, “quantomeno,
dovrebbe comportare il riconoscimento del
concorso colposo della vittima”.
4.

Esaminati congiuntamente i due motivi (in

quanto la dedotta violazione delle norme degli
5

conclusioni del C.T.U. in merito al fatto che il

artt. 2054 c.c. e

41 c.p. costituisce diretta

espressione dei vizi in cui il giudice di merito
sarebbe incorso nella valutazione degli elementi
utilizzati per la ricostruzione del sinistro),
deve ritenersi che il ricorso sia fondato sotto il
4.1. Sebbene il giudice sia arbitro
nell’individuazione degli elementi su cui fondare
il proprio convincimento e non sia tenuto a
confutare analiticamente le argomentazioni
prospettate dalle parti (essendo sufficiente che,
dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi
gli elementi sui quali intende fondare la propria
decisione, implicitamente disattendendo quelli
logicamente incompatibili con essa), ritiene il
Collegio che, nel momento in cui sceglie di
riconoscere rilevanza ad alcune risultanze
istruttorie, il giudice debba dimostrare di averle
vagliate compiutamente, onde consentire di
individuare l’esatto percorso logico seguito e di
verificare che lo stesso sia esente da vizi logici

o giuridici.
4.2. Nel caso

di specie, il Tribunale ha

mostrato di considerare rilevanti le dichiarazioni
del teste Scavuzzo e, segnatamente, la circostanza
-dal medesimo riferita- che l’auto avesse le luci
accese, ma ha trascurato di considerare nella loro
globalità le dichiarazioni rese sul punto, laddove
-in risposta al cap. 10 articolato dalla Axa- il
teste ha precisato che dette luci “non si vedevano
6

profilo dell’insufficienza della motivazione.

perché erano posizionate sotto il guard rail e
quelle posteriori fanno una luce molto blanda”.
4.3. La circostanza che la presenza della
vettura fosse o meno adeguatamente segnalata
riveste rilevanza decisiva in quanto incide
avvistabilità del mezzo nelle particolari
condizioni in cui si verificò l’incidente (in
presenza di pioggia, in ora notturna ed in tratto
curvilineo, con il mezzo investito fermo in
posizione trasversale rispetto all’asse stradale),
ossia sul tema che ha

costituito anche l’oggetto

principale della relazione di C.T.U.; sì che non
può ragionevolmente escludersi che una valutazione
completa delle dichiarazioni dello Scavuzzo
avrebbe
lettura

potuto

determinare anche una diversa

delle conclusioni della stessa relazione

di C.T.U..
4.4. Il ricorso va pertanto accolto, in
relazione al vizio di motivazione come sopra
illustrato e con assorbimento di ogni altro
profilo, con cassazione della sentenza e rinvio al
Tribunale dí Torino, che provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di
ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Torino,
che provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio.
Roma, 27.6.2014
7

necessariamente sulla valutazione della concreta

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