Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21410 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 06/10/2020), n.21410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2947-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE

ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ALBERTO MARTINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO CLARY;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza n. 235/29/2012, depositata il 10.12.2012 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento, notificato alla (OMISSIS) s.r.l., con il quale era stato rideterminato il reddito relativo all’anno d’imposta 1997.

Ha riferito che con l’atto impositivo erano stati recuperati a tassazione costi indebitamente dedotti per operazioni inesistenti, nonchè spese di rappresentanza dedotte integralmente e non nella misura dovuta.

In particolare, per quanto qui d’interesse, l’Agenzia delle entrate ha rappresentato che dall’esame della documentazione fiscale della contribuente, appaltatrice di lavori dell’Arsenale della Marina Militare di Taranto, erano emerse fatture per lavori concessi in subappalto a società, la Italiana Sistemi s.r.l., che tuttavia, da indagini anche penali eseguite nei suoi confronti, non poteva avere mai espletato quei lavori. Si trattava in particolare di lavori di cantieristica navale da eseguire presso l’Arsenale militare, mentre la subappaltatrice sino a tutto marzo 1997 risultava aver esercitato attività di fabbricazione di elaboratori e fornitura-manutenzione di personal computer.

La contribuente, che contestava le ragioni dell’Ufficio, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Taranto, che con sentenza n. 181/02/2007 aveva annullato l’avviso di accertamento.

L’appello dell’Agenzia delle entrate era stato rigettato con la decisione ora al vaglio della Corte. La Commissione regionale ha ritenuto corretto e assorbente il motivo di ricorso della società, secondo cui le agevolazioni per il Mezzogiorno, quando riconosciuta la loro spettanza, sono dovute anche per i redditi non dichiarati. Pertanto, risultando ininfluenti i recuperi d’imponibile per l’applicabilità del regime agevolato anche su quegli importi, il giudice regionale ha ritenuto vanificati gli accertamenti.

L’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza per violazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, della L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, comma 5, dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto applicabile la disciplina sulle agevolazioni per il Mezzogiorno a tutti i redditi accertati, senza distinguere quelli provenienti dall’attività d’impresa da quelli derivanti da attività illecite e penalmente sanzionabili.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge.

Si è costituita la società, nella persona del curatore fallimentare, che ha contestato le ragioni dell’Ufficio, eccependo inoltre che l’Agenzia avrebbe introdotto una nuova eccezione, relativa all’ambito d’applicazione della disciplina sulle agevolazioni per il Mezzogiorno, affermando solo in sede di ricorso di legittimità la non spettanza per proventi da attività illecite, questione mai prima sollevata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria ha lamentato l’erronea interpretazione dell’ambito applicativo della disciplina sulle agevolazioni per il Mezzogiorno. In particolare ha sostenuto che la sentenza impugnata aveva erroneamente esteso l’applicazione delle agevolazioni in materia di Ilor ed Irpeg a qualunque ricavo conseguito dall’impresa, ancorchè non dichiarato, con la conseguenza della sua estensione anche a quelli di provenienza illecita.

Nel caso di specie il recupero ad imponibile di costi sostenuti per operazioni oggettivamente inesistenti aveva riguardato specificamente rapporti in subappalto con una società che, relativamente a lavori appaltati anche alla odierna contribuente, richiedevano specifiche competenze -inerenti al taglio del bacino galleggiante, sito nel Mar Piccolo, nonchè il suo trasporto nel Mar Grande con carico su nave per il trasferimento in altra località-. Nessun responsabile delle altre imprese coinvolte in questa complessa operazione ricordava la partecipazione della Italiana Sistemi s.r.l., e risultava inverosimile che tutti i pagamenti, per oltre un miliardo di vecchie lire, fossero stati eseguiti in contante.

Di qui la contestazione di inesistenza delle operazioni fatturate, fattispecie sanzionata anche penalmente.

L’Agenzia si duole che anche a tali costi, recuperati ad imponibile, il giudice d’appello ha ritenuto applicabile la disciplina agevolativa per il Mezzogiorno.

Deve innanzitutto valutarsi l’eccepita inammissibilità del ricorso. Secondo la prospettazione difensiva della contribuente l’Amministrazione finanziaria solo in sede di ricorso per cassazione avrebbe prospettato la non spettanza delle agevolazioni al reddito derivante da attività illecita, mai prima articolata, così violando il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57.

La questione sollevata dalla controricorrente è incomprensibile perchè, dalla semplice lettura dello stralcio dell’avviso di accertamento, riportato nello stesso controricorso della società (pag. 6), si evince che la prima delle contestazioni riguardava proprio l’utilizzazione nel 1997 di “fatture commerciali riconducibili a operazioni inesistenti contabilizzate fra i costi d’esercizio nel conto “lavorazioni prest. di terzi” per un ammontare complessivo di L. 940.000.000…”.

Ebbene, è pacifico che la contabilizzazione di costi relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti costituisca illecito penale, previsto e punito dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2.

La questione dunque è stata oggetto di controversia sin dall’accertamento della indeducibilità dei suddetti costi e per tutti i gradi di merito. L’eccezione va in conclusione respinta.

Ciò chiarito, va premesso che la disciplina della cui applicabilità si discute è quella prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, e dalla L. n. 64 del 1986, ratione temporis vigente, ora abrogato.

Il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 prevede che “Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all’articolo i e per le costruzioni annesse è concessa l’esenzione decennale dall’imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali. Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l’esenzione dall’ILOR per il reddito derivante dall’ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.”.

L’art. 105 della medesima normativa disponeva che “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla meta, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all’art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 102.”.

La L. n. 64 del 1986, art. 14, commi 4 e 5, così enunciava “4. L’esenzione dall’ILOR sugli utili reinvestiti di cui al citato testo unico, il D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 102, 121 e art. 129, comma 2, del è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l’applicazione dell’esenzione in via provvisoria dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 102, comma 5, è elevato al 100 per cento. 5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell’IRPEG di cui al citato testo unico,art. 105, comma 1, è sostituita dall’esenzione decennale totale.”.

Ciò tuttavia non significa che l’esonero dalle suddette imposte fosse applicabile a qualunque reddito, compresi tutti quelli non dichiarati e illeciti.

Questa Corte ha infatti chiarito che il D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, che concedono rispettivamente esenzioni dall’ILOR agli stabilimenti industriali impiantati nel Mezzogiorno e riduzioni dell’IRPEG alle imprese in forma societaria costituite nel medesimo territorio, si applicano solo ai redditi d’impresa e non a quelli derivanti da attività illecite, sicchè l’Amministrazione finanziaria che accerti operazioni inesistenti legittimamente nega tali benefici, senza dover provare l’omesso svolgimento di qualsiasi attività lecita, gravando sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti costitutivi dell’agevolazione invocata (Cass., n. 18930/2015; n. 2777/2009; cfr. anche n. 13954/2011).

Il principio, che questo Collegio condivide e da cui non intende discostarsi, non ha trovato applicazione nella sentenza impugnata, la quale ha semplicemente affermato che le agevolazioni trovano applicazione anche ai maggiori redditi accertati, perchè “nessuna disposizione normativa condiziona l’operatività delle agevolazioni alla mera dichiarazione dei redditi cui le stesse si riferiscono.”. Così il giudice d’appello, generalizzando senza alcuna distinzione la provenienza dei redditi, non si è attenuto al principio di diritto sopra enunciato.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che in diversa composizione provvederà a decidere la causa tenendo conto del principio di diritto somministrato, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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