Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2141 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. un., 29/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21690-2019 proposto da:

G.L., R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO

LAVATELLI e VINCENZO LATORRACA;

– ricorrenti –

contro

AUTORITA’ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI, COMUNE DI PIANELLO

DEL LARIO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2667/2018 del TRIBUNALE di COMO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice

amministrativo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.L. e G.L. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Como l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori ed il Comune di Pianello del Lario al fine di ottenerne la condanna” ad eliminare l’interclusione (realizzata a mezzo apposizione sbarra) all’accesso carraio della di loro proprietà, nonchè il risarcimento dei danni.

La vicenda, più specificamente, traeva origine dalla concessione, da parte della detta Autorità, al Comune convenuto di area del demanio lacuale per la costruzione di una pista ciclo pedonabile sulla strada comunale, il tutto in violazione del diritto di preuso e transito degli attori.

A fronte della eccezione, sollevata dalle parti convenute, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Giudice amministrativo, gli originari attori- odierni ricorrenti propongono regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, per sentire affermare la giurisdizione del Giudice ordinario.

Parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nella causa pendente innanzi al Tribunale di Como gli attori – odierni ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del loro diritto di accedere con il proprio veicolo privato alla casa di abitazione (fatto questo, “da sempre avvenuto”, secondo la prospettazione di cui al ricorso).

Ai fini del riparto della giurisdizione fra gra Giudice ordinario e Giudice amministrativo occorre fare riferimento alla domanda sotto il profilo sia della prospettazione delle parti, che del petitum sostanziale identificabile in funzione della causa petendi ovvero della natura della posizione dedotta in giudizio (in punto: Cass. civ., S.U. n. ri 21928/2018 e 20350/2018).

Orbene ove si ponga mente alle conclusioni che risultano formulate (a pag. 10) dell’atto introduttivo del giudizio ed alla stessa complessiva esposizione a sostegno della svolta domanda non può esservi dubbio sul fatto che la stessa, la sua causa petendi e la complessiva posizione dedotta dalle parti in giudizio rientrano appieno nell’alveo di una fattispecie per la quale ricorre la giurisdizione del Giudice ordinario.

Infatti le parti adducono, con l’atto di citazione in giudizio, l’interclusione della loro proprietà per la disposta inaccessibilità agli autoveicoli, il diritto ad accedere con la propria autovettura anche quali “persone invalide o comunque con deficit motori o di deambulazione”.

Appare, pertanto, evidente che -nella concreta ipotesi per cui è controversia- non si verta in tema di sottoposizione al Giudice adito di un cattivo uso del potere e della potestà ammnistrativa della P.A., ma dell’accertamento di un diritto di natura civilistica ancorato e connesso allo statuto della proprietà.

Nella fattispecie, peraltro, non appare ricorrente l’istanza volta al fine di ottenere quella duplicità di tutela (estesa anche alla valutazione dell’attività provvedimentale della P.A. ed all’esercizio di poteri autoritativi in ordine alla realizzazione della citata pista ciclo pedonabile), la quale avrebbe potuto far concludere per una diversa attribuzione della lite.

2.- Deve, quindi, in accoglimento del proposto regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., comma 1, dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

PQM

La Corte accoglie ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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