Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2141 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2141 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20914-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAllINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4143

FREDDI LIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANIELLO SCHETTINO, giusta
do1uq n dtt (

Data pubblicazione: 29/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 19/09/2012 R.G.N. 591/08;

////

R.G. n. 20914/13

RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 19.9.12 la Corte d’appello
di Bologna rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A.
contro la sentenza n. 189/07 del Tribunale di Parma che

ordinato di inserire il dipendente Lidio Freddi nel novero
degli aventi diritto all’assegnazione della zona di recapito
vacante di Traversatolo (PR) secondo i criteri previsti
dall’accordo sindacale 19-28.7.05;
che

per la cassazione della sentenza ricorre Poste

Italiane S.p.A. affidandosi ad un solo motivo;
che Lidio Freddi resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che con unico motivo di ricorso ci si duole di violazione e
falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in riferimento al
verbale di accordo sottoscritto il 28.7.05, per avere la
Corte territoriale interpretato detto accordo non solo in
contrasto con il suo tenore letterale, ma anche senza
tener conto del comportamento successivo delle parti
collettive, che con successivo accordo del 17.11.06
avevano precisato che quello precedentemente raggiunto
il 28.7.05 non era applicabile ai dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale, come Lidio Freddi;
che il motivo è infondato: infatti, da un lato, il tenore
letterale dell’accordo 28.7.05 non esclude dalla sua
applicazione i lavoratori con rapporto di lavoro part time,
dall’altro i giudici di merito hanno anche esaminato il
successivo accordo sindacale, escludendone la decisività
ai presenti fini visto il carattere anfibologico della

– per quel che rileva nella presente sede – le aveva

R.G. n. 20914/13

clausola – in essa prevista – di esclusione dei lavoratori in
rapporto a tempo parziale dalla graduatoria degli
aspiranti a ricoprire zone di recapito vacanti, suscettibile
di essere intesa tanto come successiva modifica del

mentre la controversia in esame già pendeva in primo
grado), quanto come interpretazione pattizia di quanto
anteriormente concordato;
che, inoltre, nella propria interpretazione la sentenza
impugnata ha altresì valorizzato, a sostegno della
domanda di Lidio Freddi, la circostanza che altri
lavoratori (Taddeo e Stecconi) come lui in rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale non erano stati esclusi
dal novero dei dipendenti che aspiravano a ricoprire le
zone di recapito vacanti, a riprova dell’oggettiva
compatibilità fra le graduatorie e i punteggi previsti
dall’accordo del 28.7.05 e tale tipologia di contratto di
lavoro;
che,

infine, le ulteriori argomentazioni opposte dalla

ricorrente a tale esegesi scivolano sul piano
dell’apprezzamento di merito, come tale precluso in sede
di legittimità;
che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi e che le
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, devono seguire la soccombenza;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.

precedente assetto negoziale (intervenuta, peraltro,

R.G. n. 20914/13

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in
favore del controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25.10.2017.

agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di

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