Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2141 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27277-2008 proposto da:

F.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/4 8, presso

l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – F.P., con ricorso alla corte d’appello di Roma, depositato nel 2006, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’attore ha dedotto che un giudizio da lui iniziato davanti alla Corte dei conti con ricorso depositato il 5.10.1983, per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della pensione, era stato definito in primo grado con sentenza del 15.12.2004.

La corte d’appello, con decreto 28.9.2007, ha accolto in parte la domanda, condannando la Presidenza del Consiglio, costituitasi in giudizio, al pagamento di Euro 8.500,00.

Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di quattro anni, il processo si fosse protratto per ulteriori diciassette anni e che però, considerata la palese infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto e l’aver fatto trascorrere oltre quindici anni prima di presentare istanza di trattazione, la parte doveva presumersi avesse risentito un danno non patrimoniale quantificabile nella misura di soli 500,00 Euro per anno.

2. – F.P. ha chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 10.11.2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’economia e delle finanze, che vi hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso per cassazione proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile.

Il ricorso in equa riparazione, depositato nel 2006, doveva essere proposto, come è stato, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la modifica della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, operata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, nel senso che legittimato passivo alla domanda di equa riparazione è il Ministero dell’economia e delle finanze, ha preso data dall’1.1.2007).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio, è stata condannata al pagamento dell’equa riparazione e non ha proposto impugnazione.

La legittimazione a contraddire al ricorso resta perciò fissata nella Presidenza, mentre il ricorso, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, è inammissibile, per non essere stato il Ministero parte del giudizio di primo grado.

2. – Il ricorso contiene due motivi, conclusi da pertinente quesito.

La cassazione vi è chiesta per i vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 6.1. CEDU e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2).

E’ chiesta sotto due profili: della durata del giudizio presupposto cui deve essere rapportata l’equa riparazione; dei criteri di determinazione della misura del danno.

Il ricorso è in parte fondato.

3. – Non è sorretta da adeguata motivazione e si rivela contraria a diritto la determinazione del periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto, in primo grado, in quattro invece che in tre anni.

Questo per il primo aspetto.

4. – Sotto il secondo aspetto, la Corte considera che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, come nel caso la dichiarata infondatezza della domanda principale, e però rispetto ad un primo periodo di durata del processo che non superi di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel più alto parametro non si giustifichi più.

Questo, a meno che la presenza di specifici tratti della concreta vicenda processuale valgano a rendere plausibile la valutazione, che un tempestivo esito del giudizio rivestisse per la parte una sostanziale diversa e minore o maggiore importanza, che non nella generalità dei casi.

Tutto ciò, salvo sempre il caso che la stessa sopportazione di un pregiudizio d’ordine non patrimoniale non sia affatto da escludere, per doversi ritenere che la parte abbia agito nella piena consapevolezza del proprio torto.

Ma a verificare questa circostanza non basta il mancato accoglimento della domanda, che invece si presta, come anche il tempo lasciato trascorrere prima di presentare una istanza di trattazione, come presumibile indice che il senso di frustrazione per il prolungarsi del giudizio sia stato inferiore all’ordinario e però sempre nei limiti prima indicati.

Nel caso in esame, dunque, la liquidazione di 500 Euro per anno di superamento del triennio non è giustificata ed il decreto va conseguentemente cassato anche sotto questo aspetto.

5. – Il ricorso è in parte accolto ed il decreto è cassato.

Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito.

Sulla base del criterio indicato al punto precedente il danno da ingiustificata protrazione del processo nella fase di primo grado si presta ad essere liquidato nel caso in Euro 17.250,00 – in ragione di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni e di Euro 1.000,00 ad anno per il periodo successivo, calcolato in 15 anni, come richiesto.

Sulla somma riconosciuta gli interessi sono dovuti dalla data della domanda.

Oltre alle somme precedenti la Presidenza del Consiglio è condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.450,00, di cui Euro 800,00 per onorari di avvocato e 600,00 per diritti.

Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 900, 00 di cui 800,00 per onorari di avvocato.

A tutte le spese sono da aggiungere il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Delle spese del giudizio di merito è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Gabriele De Paola, che ha dichiarato in quel giudizio d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

Nei confronti del Ministero dell’economìa e delle finanze le spese del giudizio si prestano ad essere compensate.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in confronto del Ministero dell’economia e delle finanze, lo accoglie in confronto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pronunciando nel merito, la condanna a pagare a F.P. la somma di Euro 17.250,00 con gli interessi dalla data della domanda; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.450,00, di cui Euro 800,00 per onorari di avvocato e 600,00 per diritti, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro. 900,00, di cui 800,00 per onorari di avvocato, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge: di quelle di merito ordina la distrazione a favore dell’avvocato Gabriele De Paola.

Dispone che a cura della cancelleria siano eseguite le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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